Bilancio di previsione anno finanziario 2026 e per il triennio 2026-2028 - Amministrazione trasparente

aggiornamento: January 19, 2026

GABINETTO DEL MINISTRO
Valutazione politiche pubbliche e revisione della spesa

Legge 30 dicembre 2025, n. 199
(G.U. Serie Generale n. 301 del 30.12.2025 – Suppl. Ordinario n. 42/L)
Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e
bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028

 

La legge 199 del 2025 concernente «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», reca per lo stato di previsione del Ministero della giustizia spese finali per complessivi 11.404.142.207 euro (di cui 11.125.331.034 euro relativi alla Missione 6 – Giustizia ed euro 278.811.173 alla Missione 32 – Servizi Istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche).

La legge 207 del 2024 concernente «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025–2027», recava per il Ministero della giustizia stanziamenti complessivi pari ad euro 11.483.025.854 per l’anno 2025; rispetto al bilancio 2025 si registra un decremento in valore assoluto di euro 78.883.647 pari allo 0,69%.

Le spese correnti risultano pari a:

  • Anno 2026: euro 10.790.066.123 (nel corrispondente periodo del bilancio 2025 erano 10.517.898.069 – si registra un incremento del 2,59%);
  • Anno 2027: euro 10.511.096.708 (nel corrispondente periodo del bilancio 2025 erano 10.319.761.947 – si registra un incremento del 1,85%);
  • Anno 2028: euro 10.523.533.124.

Le spese in conto capitale risultano pari a:

  • Anno 2026: euro 614.076.084 (nel corrispondente periodo del bilancio 2025 erano 621.568.758 - si registra un decremento del 1,21%);
  • Anno 2027: euro 735.975.736 (nel corrispondente periodo del bilancio 2025 erano 598.373.637 - si registra un incremento del 23,00%);
  • Anno 2028: euro 487.005.497.

Dall'analisi dei bilanci statali per gli anni 2021-2026 risulta che la percentuale delle spese del Ministero della giustizia in rapporto alle spese finali dello Stato è progressivamente aumentata passando dall’1,16% del bilancio 2021, all’1,25% nel 2022, all’1,27% nel 2023, all’1,27% nel 2024, per flettere leggermente all’1,25% nel 2025. Il disegno di legge di bilancio per il 2026 si presenta con una percentuale dell’1,24% rispetto al Bilancio dello Stato (valutato, al netto del rimborso prestiti, in 923.116,68 milioni di euro).

Figura 1

Figura 1 - analisi dei bilanci statali per gli anni 2021-2026 percentuale spese del Ministero della giustizia in rapporto alle spese dello Stato

Centro di Responsabilità Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria (52,10% del Bilancio della Giustizia)
Lo stanziamento complessivo ha subito un incremento del 3,53%, è passato infatti da € 5.738.975.832 dell’anno 2025 a € 5.941.338.118 dell’anno 2026, con una variazione in aumento in termini assoluti di euro 202.362.286.
Anche nel disegno di legge di bilancio per il 2026, gli stanziamenti del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria sono stati attribuiti a due diverse Missioni:

  • Missione 6 – Giustizia per un importo di euro 5.721.012.846 per l’anno 2026
  • Missione 32 – Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche per un importo di euro 220.325.272 per l’anno 2026.

Centro di Responsabilità Dipartimento amministrazione penitenziaria (30,88% del Bilancio della Giustizia)
Lo stanziamento complessivo ha subito un incremento del 3,28%, è passato infatti da € 3.409.272.363 dell’anno 2025 a € 3.521.167.257 dell’anno 2026, con una variazione in aumento in termini assoluti di € 111.894.894.

Centro di Responsabilità Dipartimento giustizia minorile e di comunità (3,54% del Bilancio della Giustizia)
Lo stanziamento complessivo ha subito un decremento dell’1,07%, è passato infatti da € 408.098.359 dell’anno 2025 a € 403.741.586 dell’anno 2026, con una variazione in diminuzione in termini assoluti di € 4.356.773.

Centro di Responsabilità Dipartimento affari di giustizia (11,11% del Bilancio della Giustizia)
Lo stanziamento complessivo ha subito un decremento del 19,77%, è passato infatti da € 1.579.939.737 dell’anno 2025 a € 1.267.547.760 dell’anno 2026, con una variazione in diminuzione in termini assoluti di € 312.391.977.

Centro di Responsabilità Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia (1,86% del Bilancio della Giustizia)
Lo stanziamento complessivo ha subito un decremento del 28,07%, è passato infatti da € 294.558.596 dell’anno 2025 a € 211.861.585 dell’anno 2026, con una variazione in diminuzione in termini assoluti di € 82.697.011.

Centro di Responsabilità Gabinetto (0,51% del Bilancio della Giustizia)
Lo stanziamento complessivo ha subito un incremento dello 12,08%, è passato infatti da € 52.180.967 dell’anno 2025 a € 58.485.901 dell’anno 2026, con una variazione in aumento in termini assoluti di € 6.304.934.

Figura 2

Figura 2 Spese complessive 2026 euro 11.404.142.207,00

 

Figura 3

Figura 3 Rapporto stanziamenti 2025-2026 ai Centri di Responsabilità

 

Figura 4

Figura 4 Ripartizione stanziamenti per i Centri di Responsabilità - Anno 2026

 

Figura 5

Figura 5 Legge di bilancio 2026 competenza 2026

 

Riepilogo Fondi da ripartire
Riepilogo fondi iscritti nel bilancio del Ministero della giustizia Stanziamento 2026
Fondo risorse decentrate (ex FUA) (Cap. 1511) 171.909.277
Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali (FESI) (Cap. 1891 e 2091) 61.196.779
Fondo per l'efficienza della giustizia (Legge stabilità 2015) (Cap. 1536) 1.975.497
Fondo da destinare al finanziamento di interventi urgenti per assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari e degli istituti penitenziari
con particolare riferimento alle aree colpite da eventi sismici ecc. nonché all'attribuzione dei sussidi ai sensi dell'articolo 10,
comma 1 e 5, della legge n. 195/1958, erogabili anche a favore del personale amministrativo (Cap. 1535)
961.966
Fondo per l'assistenza delle vittime di reato e per la tutela sociale e assistenziale delle stesse (Cap. 1386) 1.970.750
Fondo interventi formativi diritto penale internazionale (Capp. 1388 e 1390) -
Fondo per il finanziamento di interventi destinati all'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia (Cap. 1770) -
Fondo per l'attuazione della delega per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e
diposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari (Cap. 1538)
-
Fondo per l'attuazione della delega per l'efficienza del processo civile ecc. (Cap. 1540) 56.982
Anticipazione della Ripartizione risorse Fondo Unico Giustizia (Cap. 1537) 25.721.250
Fondo da ripartire per provvedere a sopravvenute esigenze di spese per acquisto di beni e servizi (Cap. 1515) -
Fondo per il recupero e il reinserimento dei detenuti e condannati. Assistenza agli stessi e alle persone sottoposte a misure alternative.
Cura e assistenza sanitaria e psichiatrica. Recupero soggetti tossico dipendenti ecc. (Cap. 1771)
-
Fondo per l'attuazione della delega per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento UE (EUROJUST) che sostituisce e
abroga la decisione 2022/187/GAI del Consiglio (Cap. 1425)
-
Fondo per il finanziamento di interventi in materia di giustizia riparativa (Cap. 2136) 8.966.598
Fondo per il rimborso spese legali agli imputati assolti nel processo penale (Cap. 1265) 11.461.750
Fondo da ripartire finalizzato a garantire il potenziamento dei servizi istituzionali della giustizia (Cap. 1544) 2.239.032
Fondo di parte corrente alimentato dalle risorse finanziarie rivenienti dal riaccertamento dei residui passivi perenti
a seguito della verifica della sussistenza delle relative partite debitorie da ripartire tra i programmi di spesa dell'amministrazione (Cap. 1112)
6.260.500
Fondo per interventi in materia di magistratura onoraria (Cap. 1393) 5.200.070
Fondo concessione contributo per l'esdebitazione degli incapienti (Cap. 1267) -
Fondo per la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari (Cap. 1778) 500.000
Fondo di parte capitale alimentato dalle risorse finanziarie rivenienti dal riaccertamento dei residui passivi perenti a seguito
della verifica della sussistenza delle relative partite debitorie da ripartire tra i programmi di spesa dell'amministrazione (Cap. 7012)
6.845.000
Fondo per le spese derivanti dalle assunzioni straordinarie della polizia penitenziaria (Cap. 1612) 743.948
Fondo per la promozione delle iniziative di contrasto alla criminalità organizzata 500.000
Totale 306.509.399


Con la legge di bilancio 2026 sono stati finanziati importanti interventi strategici per l’efficientamento e per il potenziamento dell’amministrazione.

In particolare, si segnala:

nella Sezione I: MISURE QUANTITATIVE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI

Articolo 1 - Risultati differenziali del bilancio dello Stato

Commi da 180 a 184

180. Con riferimento al personale militare delle Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza, nonché del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in via aggiuntiva a quanto previsto dai commi da 185 a 194, è stabilito, fermo quanto previsto dal comma 181, l’incremento di un mese per180. Con riferimento al personale militare delle Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza, nonché del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in via aggiuntiva a quanto previsto dai commi da 185 a 194, è stabilito, fermo quanto previsto dal comma 181, l’incremento di un mese per l’anno 2028, di un ulteriore mese per l’anno 2029 e di un ulteriore mese a decorrere dall’anno 2030 dei requisiti di accesso al sistema pensionistico inferiori a quelli vigenti nell’assicurazione generale obbligatoria. Le eventuali eccedenze determinate in attuazione del presente comma non comportano l’applicazione dell’istituto dell’aspettativa per riduzione di quadri.

181. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, del Ministro dell’interno e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e tenuto conto delle misure di cui al comma 182, sono individuate le specifiche professionalità per le quali, in ragione della specificità del peculiare impiego, l’ulteriore incremento di cui al comma 180 possa non trovare applicazione oppure si applichi parzialmente.

182. Per le finalità di cui all’articolo 1, comma 96, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il fondo di cui all’articolo 1, comma 95, della medesima legge è incrementato di 20 milioni di euro per l’anno 2026, di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029 e di 30 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2030.

183. In relazione alla specificità prevista dall’articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, è autorizzata la spesa di 10.000.000 di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029 da destinare alla stipula di apposite polizze assicurative per la tutela legale e la copertura della responsabilità civile verso terzi a favore del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per eventi dannosi non dolosi causati a terzi nello svolgimento del servizio, secondo la ripartizione di cui alla seguente tabella:

Importi autorizzati per polizze assicurative per la tutela legale e
la copertura della responsabilità civile verso terzi
Personale delle Forze armate, di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco Dal 2026
al 2029
Polizia di Stato 1.900.000
Polizia penitenziaria 700.000
Arma dei carabinieri 2.100.000
Guardia di Finanza 1.200.000
Esercito italiano 1.800.000
Marina militare 600.000
Aeronautica militare 800.000
Capitaneria di Porto 200.000
Corpo Nazionale Vigili del Fuoco 700.000
Totale 10.000.000


184. Le risorse di cui al comma 183 possono essere trasferite, per le medesime finalità di cui allo stesso comma 183, secondo le modalità di cui all’articolo 1-quater, comma 1, del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89.
La disposizione prevede, per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l’incremento di un mese per l’anno 2028, di un ulteriore mese per l’anno 2029 e di un ulteriore mese a decorrere dall’anno 2030 dei requisiti di accesso al sistema pensionistico inferiori a quelli vigenti nell’assicurazione generale obbligatoria.
Sono individuate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, del Ministro dell’interno e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, le specifiche professionalità per le quali il predetto incremento non trova applicazione oppure si applichi parzialmente.
A tale scopo, il fondo di cui all’art. 96, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029 e di 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2030.
È autorizzata la spesa di euro 700.000 a favore del Corpo di Polizia penitenziaria per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029, da destinare alla stipula di apposite polizze assicurative per la tutela legale e la copertura della responsabilità civile verso terzi. Queste risorse possono essere trasferite, per le medesime finalità, secondo le modalità di cui all’articolo 1-quater, comma 1, del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89.


Commi da 240 a 247

240. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 703 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata l’assunzione straordinaria di un contingente massimo di 2.000 unità di agenti del Corpo di polizia penitenziaria, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, con decorrenza non anteriore al 1° dicembre di ciascun anno, per un numero massimo di:

  1. 500 unità per l’anno 2026;
  2. 1.000 unità per l’anno 2027;
  3. 500 unità per l’anno 2028.

241. Per le finalità di cui al comma 240 è istituito un fondo, nello stato di previsione del Ministero della giustizia, con una dotazione di euro 743.948 per l’anno 2026, di euro 24.264.464 per l’anno 2027, di euro 71.742.670 per l’anno 2028, di euro 99.203.807 per l’anno 2029, di euro 101.937.454 per l’anno 2030, di euro 101.973.896 per l’anno 2031, di euro 102.447.648 per l’anno 2032, di euro 103.285.824 per l’anno 2033, di euro 103.686.691 annui per gli anni 2034 e 2035, di euro 103.794.816 per l’anno 2036, di euro 105.200.441 per l’anno 2037 e di euro 107.687.316 annui a decorrere dall’anno 2038.

242. Per le spese concorsuali connesse alle previsioni di cui al comma 240 è autorizzatala spesa di euro 135.500 per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

243. Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui al comma 240 è autorizzata la spesa di euro 682.500 per l’anno 2026, di euro 1.755.000 per l’anno 2027, di euro 1.852.500 per l’anno 2028 e di euro 1.560.000 annui a decorrere dall’anno 2029.

244. Al fine di fronteggiare le criticità della situazione carceraria e incidere positivamente sui livelli di sicurezza, di operatività e di efficienza degli istituti penitenziari e dei servizi di polizia penitenziaria, il Ministero della giustizia – Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria è autorizzato a trattenere in servizio, nel corso del triennio 2026-2028, nell’ambito delle vigenti risorse assunzionali disponibili a legislazione vigente, un contingente massimo di 150 unità di personale del Corpo di polizia penitenziaria dei ruoli degli agenti e assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori. Il trattenimento in servizio è disposto con decreto del capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, ha la durata di un anno e, se perdurano le esigenze di servizio, può essere prorogato.

245. Il trattenimento di cui al comma 244 si attiva su richiesta del dipendente formulata nei sei mesi precedenti la data del collocamento a riposo e non può essere disposto nei confronti del personale che si trovi in almeno una delle seguenti condizioni:

  1. nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «distinto»;
  2. sia sospeso cautelarmente dal servizio nell’ambito di un procedimento disciplinare;
  3. nel quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare;
  4. sia sottoposto ad un procedimento penale nel quale è stata esercitata l’azione penale;
  5. abbia subìto una condanna per un delitto non colposo. La presente disposizione si applica anche nei casi in cui il giudizio è stato definito ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, in deroga al disposto dell’articolo 445, comma 1-bis, del medesimo codice.

246. Il personale di cui al comma 244 cessa, comunque, dalla posizione di trattenimento al compimento del sessantaduesimo anno di età.

247. All’articolo 4-bis del decreto-legge4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. al comma 2, dopo l’ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Il commissario straordinario compie, altresì, d’intesa con la provincia autonoma di Bolzano previa verifica della sussistenza della copertura finanziaria degli interventi del programma e nel limite delle risorse previste dal programma anche attraverso la modifica degli interventi dello stesso, gli atti necessari per la realizzazione della nuova casa circondariale di Bolzano, in ragione delle rinnovate esigenze del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria »;
  2. il comma 8 è sostituito dal seguente:
    «8. Sono inclusi nel programma di cui al comma 2 i nuovi interventi di ampliamento di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti delle strutture detentive di Forlì Lotto 2, Brescia Verziano, Bologna, Milano Bollate, Milano Opera, Milano San Vittore (raggi II e IV) e Roma Rebibbia, finanziati a valere sulle risorse destinate alle infrastrutture carcerarie iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per un importo complessivo pari a euro 141.800.000, di cui euro 27.050.000 nell’anno 2026, euro 74.426.000 nell’anno 2027 ed euro 40.324.000 nell’anno 2028. Per gli interventi di cui al primo periodo, il commissario straordinario subentra nei relativi rapporti giuridici e le corrispondenti risorse sono trasferite sulla contabilità speciale da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del comma 11. Ai fini dell’inclusione degli interventi di cui al primo periodo, il programma di cui al comma 2 è aggiornato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Resta fermo che, nelle more dell’aggiornamento del programma, il commissario straordinario può esercitare i poteri di cui al presente articolo ai fini dell’attuazione dei predetti interventi. Per la realizzazione degli interventi di cui al primo periodo, il commissario straordinario, con i poteri conferiti dal presente articolo, si avvale, in qualità di soggetti attuatori, dei provveditori alle opere pubbliche competenti per territorio, in coordinamento con il Dipartimento delle opere pubbliche e delle politiche abitative, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.
    L’articolo autorizza l’assunzione straordinaria di 2.000 agenti di polizia penitenziaria:
    1. 500 unità per l'anno 2026;
    2. 1000 unità per l'anno 2027;
    3. 500 unità per l’anno 2028.

A tale scopo è istituito un fondo con una dotazione di euro 743.948 per l'anno 2026, di euro 24.264.464 per l'anno 2027, di euro 71.742.670 per l'anno 2028, di euro 99.203.807 per l’anno 2029, di euro 101.937.454 per l’anno 2030, di euro 101.973.896 per l'anno 2031, di euro 102.447.648 per l'anno 2032, di euro 103.285.824 per l’anno 2033, di euro 103.686.691 annui per gli anni 2034 e 2035, di euro 103.794.816 per l’anno 2036, di euro 105.200.441 per l’anno 2037 e di euro 107.687.316 annui a decorrere dall'anno 2038.
Per le spese concorsuali connesse, è autorizzata la spesa di euro 135.500 per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.
Per le spese di funzionamento connesse, è autorizzata la spesa di euro 682.500 per l'anno 2026, di euro 1.755.000 per l'anno 2027, di euro 1.852.500 per l’anno 2028 e di euro 1.560.000 annui a decorrere dall'anno 2029.
Il Ministero della giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria è autorizzato a trattenere in servizio, nel corso del triennio 2026-2028, nell’ambito delle vigenti risorse assunzionali disponibili a legislazione vigente, un contingente massimo di 150 unità di personale del Corpo di polizia penitenziaria (agenti, assistenti, sovrintendenti, ispettori). Il trattenimento in servizio è disposto con decreto del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, ha la durata di un anno e può essere prorogato.
Il trattenimento di cui al comma 5 si attiva su richiesta del dipendente formulata nei sei mesi precedenti la data del collocamento a riposo e non può essere disposto nei confronti del personale che presenti almeno uno dei seguenti requisiti:

a) nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a “distinto”;
b) sia sospeso cautelarmente dal servizio nell’ambito di un procedimento disciplinare;
c) nel quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare;
d) sia sottoposto ad un procedimento penale nel quale è stata esercitata l’azione penale;
e) abbia subito una condanna per un delitto non colposo. La presente disposizione si applica anche nei casi in cui il giudizio è stato definito ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, in deroga al disposto dell’articolo 445, comma 1-bis, del medesimo codice.

Il trattenimento non può superare il sessantaduesimo anno di età.
Sono apportate modifiche all’articolo 4-bis del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112, secondo il commissario straordinario compie, d’intesa con la provincia autonoma di Bolzano e delle risorse previste dal programma anche attraverso la modifica degli interventi dello stesso gli atti necessari per la realizzazione della nuova casa circondariale di Bolzano.
Nel programma di cui al comma 2 della medesima legge, sono inclusi i nuovi interventi di ampliamento di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti delle strutture detentive di Forlì Lotto 2, Brescia Verziano, Bologna, Milano Bollate, Milano Opera, Milano San Vittore (raggi II e IV) e Roma Rebibbia, finanziati a valere sulle risorse destinate alle infrastrutture carcerarie iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il commissario straordinario subentra nei relativi rapporti giuridici e le corrispondenti risorse sono trasferite sulla contabilità speciale da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del comma 11.


Commi da 289 a 294

289. Il limite previsto dall’articolo 11, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 100, pari al 5 per cento del contingente di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 11, per l’assegnazione di collaboratori agli uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia, è elevato al 10 per cento.

290. Ai fini di cui al comma 289 è autorizzata la spesa di 900.000 euro annui a decorrere dall’anno 2026 e la dotazione di bilancio destinata alle finalità di cui all’articolo 11, comma 10, del medesimo decreto è incrementata di 1.600.000 euro annui a decorrere dal 1° gennaio 2026.

291. Il limite di spesa previsto dall’articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per gli anni 2026, 2027 e 2028, non si applica ai mezzi utilizzati per i servizi strumentali all’esercizio della funzione giurisdizionale.

292. Per l’attuazione delle disposizioni recate dal comma 291 è autorizzata la spesa di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

293. Al fine di garantire il miglioramento dell’efficienza della giustizia amministrativa e della giustizia ordinaria, assicurando la funzionalità degli uffici giudiziari e valorizzando l’esperienza dell’ufficio per il processo tramite la stabilizzazione prevista dall’articolo 16-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, al medesimo articolo 16-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le graduatorie distrettuali formatesi a seguito della selezione comparativa rimangono in vigore per tre anni e sono utilizzabili in via prioritaria dal Ministero della giustizia. Il Ministero procede altresì alla formazione di una graduatoria unificata, avente validità triennale e finalizzata agli scorrimenti tra distretti, sulla base del punteggio attribuito all’esito della procedura selettiva e nel rispetto dei titoli di precedenza e preferenza di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, posseduti e dichiarati ai fini della procedura selettiva. Successivamente allo scorrimento della graduatoria unificata da parte del Ministero della giustizia fino all’integrale copertura dei posti, la medesima graduatoria è utilizzabile dalle altre amministrazioni che ne fanno richiesta. I dipendenti presenti nella graduatoria del distretto di Trento sono oggetto di stabilizzazione da parte della regione Trentino- Alto Adige, nell’ambito delle proprie facoltà assunzionali e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tal fine la regione può, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, modificare la dotazione organica degli uffici giudiziari. Successivamente all’integrale copertura dei posti del distretto di Trento, il Ministero della giustizia può scorrere la relativa graduatoria nell’ambito dei distretti geograficamente limitrofi e, successivamente all’integrale copertura dei relativi posti, negli ulteriori distretti. Per lo svolgimento delle procedure selettive è autorizzata la spesa di euro 2.000.000 per l’anno 2026»;
  2. al comma 2:
    1. al primo periodo, le parole: «ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi»;
    2. dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «L’assunzione avviene a far data dal 1° luglio 2026 per coloro che sono utilmente collocati nelle graduatorie di merito formatesi all’esito della selezione comparativa, a condizione che i medesimi abbiano maturato i dodici mesi continuativi nella qualifica ricoperta alla data del 30 giugno 2026 e siano in servizio alla medesima data. Completata la procedura di stabilizzazione, le graduatorie sono rese disponibili anche per lo scorrimento da parte di altre pubbliche amministrazioni»;
    3. al secondo periodo, dopo le parole: «a legislazione vigente e senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica» sono aggiunte le seguenti: « , in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali».

294. Per le medesime finalità di cui al comma 293 del presente articolo, all’articolo 17-quater, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, dopo le parole: «e all’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112,» sono inserite le seguenti: «nonché all’articolo 5, comma 5, della legge 21 febbraio 2024, n. 14».
In merito all’assegnazione di collaboratori agli uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia, il limite previsto dall’articolo 11, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 100 è elevato al 10 percento. A tal fine è autorizzata la spesa di 900.000 euro annui a decorrere dall’anno 2026 e la dotazione di bilancio destinata alle finalità di cui all’articolo 11, comma 10, del medesimo decreto, è incrementata di 1.600.000 euro annui a decorrere dal 1° gennaio 2026.
Il limite di spesa previsto dall’articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, non si applica ai mezzi utilizzati per i servizi strumentali all’esercizio della funzione giurisdizionale. A tale scopo, è autorizzata la spesa di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.
Al fine di garantire il miglioramento dell’efficienza della Giustizia amministrativa e della Giustizia ordinaria, sono apportate modifiche all’art. 16-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80:

  1. le graduatorie distrettuali formatesi a seguito della selezione comparativa restano valide per tre anni e sono utilizzate in via prioritaria dal Ministero della Giustizia. Il ministero crea una graduatoria unificata, valida tre anni, per consentire scorrimenti tra distretti, nel rispetto dei punteggi e dei titoli di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. I dipendenti presenti nella graduatoria del distretto di Trento sono oggetto di stabilizzazione da parte della regione Trentino-Alto Adige. Successivamente all’integrale copertura dei posti del distretto di Trento, il Ministero della giustizia può scorrere graduatoria nell’ambito dei distretti limitrofi e successivamente negli ulteriori distretti. Per lo svolgimento delle procedure selettive è autorizzata la spesa di euro 2.000.000 per l’anno 2026.
  2. la stabilizzazione del personale di cui al comma 2 del medesimo articolo, è prevista per coloro che abbiano maturato almeno dodici mesi continuativi di servizio e risultino in servizio al 30 giugno 2026.


Comma 302

302. Il Ministero della giustizia è autorizzato nel biennio 2026-2027 ad assumere 718 magistrati ordinari vincitori di concorsi già banditi alla data di entrata in vigore della presente legge, di cui 440 unità in data non anteriore al 1° luglio 2026 e 278 unità in data non anteriore al 1° luglio 2027, nei limiti della vigente dotazione organica. A tal fine è autorizzata la spesa nel limite di euro 3.438.133 per l’anno 2026, di euro 18.456.249 per l’anno 2027, di euro 33.825.017 per l’anno 2028, di euro 39.334.069 per l’anno 2029, di euro 40.982.414 per l’anno 2030, di euro 47.311.407 per l’anno 2031, di euro 51.144.208 per l’anno 2032, di euro 51.626.869 per l’anno 2033, di euro53.055.222 per l’anno 2034, di euro 53.621.395 per l’anno 2035 e di euro 55.012.230 annui a decorrere dall’anno 2036.
La disposizione autorizza l’assunzione di n. 718 magistrati ordinari nell’anno 2026 e ne autorizza il limite di spesa.


Commi 715, 716 e 725

715. Ai fini del concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nel Documento programmatico di finanza pubblica 2025, le dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri come indicate nell’allegato XI alla presente legge sono ridotte, per gli anni 2026 e 2027 e a decorrere dall’anno 2028, degli importi ivi indicati. Fatte salve le ordinarie forme di flessibilità di bilancio previste dall’articolo 33 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa previsti e a invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica, le predette riduzioni possono essere rimodulate in termini di competenza e di cassa anche tra programmi diversi nell’ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, su proposta dei Ministri competenti, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. Per le medesime finalità, la Presidenza del Consiglio dei ministri versa all’entrata del bilancio dello Stato la somma di 50 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026.

ALLEGATO XI
(Articolo 1, comma 715)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese di Titolo I dei Ministeri - triennio 2026-2028.

716. Al fine di efficientare e migliorare la capacità di programmazione degli interventi relativi alle spese in conto capitale, le dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri sono ridotte per gli anni 2026, 2027 e 2028 ed incrementate per gli anni 2029, 2030 e 2031, per gli importi indicati, rispettivamente, negli allegati XII e XIII alla presente legge. Fatte salve le ordinarie forme di flessibilità di bilancio previste dall’articolo 33 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa previsti e a invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica, le predette variazioni contabili possono essere rimodulate in termini di competenza e di cassa anche tra programmi diversi nell’ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, su proposta dei Ministri competenti, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

ALLEGATO XII
(Articolo 1, comma 716)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese di Titolo II dei Ministeri - triennio 2026-2028.

 

ALLEGATO XIII
(Articolo 1, comma 716)

Incrementi delle dotazioni finanziarie delle spese di Titolo II dei Ministeri - triennio 2029-2031.

725. All’articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
«1-ter. Relativamente alle somme di cui all’articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dovute agli esercenti arti e professioni per l’attività professionale dai medesimi svolta, anche in favore di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato, le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano, a decorrere dal 15 giugno 2026, anche al pagamento di importi fino a 5.000 euro; in tal caso, i soggetti di cui allo stesso comma 1 verificano se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento di qualunque ammontare e, in caso affermativo, sono tenuti a procedere, direttamente in base all’esito della verifica, al pagamento in favore:

  1. dell’agente della riscossione, fino a concorrenza del debito risultante dalla verifica;
  2. del beneficiario, nei limiti delle somme eventualmente eccedenti l’ammontare del predetto debito».

Il presente articolo prevede misure atte a perseguire gli obbiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nel Documento programmatico di finanza pubblica 2025.
Sono previste riduzioni di spesa degli stati di previsione dei Ministeri per gli anni 2026, 2027 e a decorrere dall’ anno 2028, nonché un incremento delle dotazioni per gli anni 2029-2031.
A decorrere dal 2026, la presidenza del Consiglio dei Ministri versa all’entrata del bilancio dello Stato la somma di 50 milioni di euro annui.
La spesa relativa al beneficio dell’anticipo del pensionamento è ridotta di 20 milioni di euro per l’anno 2027, 60 milioni di euro per l’anno 2028 e per ciascuno degli anni dal 2029 al 2032, 140 milioni di euro per l’anno 2033 e 190 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2034.
L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è ridotta di 40 milioni di euro a decorrere dall’anno 2033.
Nell’ambito del programma “Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato” della missione di spesa “Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica”, le dotazioni finanziarie iscritte sul capitolo 3845, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono ridotte di 21,6 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026.
Le somme iscritte in conto residui del Fondo per lo sviluppo e la coesione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per l’importo di 1.482 milioni di euro nell’anno 2026 e di 1.000 milioni di euro nell’anno 2027.
Il fondo di parte corrente di cui all’articolo 1, comma 886, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è ridotto di 245,5 milioni di euro per l’anno 2026.
I liberi professionisti che rendono prestazioni alle pubbliche amministrazioni, al fine di ricevere i compensi delle attività professionali svolte, sono tenuti al regolare adempimento degli obblighi fiscali e contributivi nonché a produrre la dovuta documentazione comprovante la regolarità.


Commi da 747 a 749

747. Per l’adempimento della riforma prevista dall’appendice VI del Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025- 2029, nelle more dell’adeguamento della legge 31 dicembre 2009, n. 196, alla riforma della governance economica europea, al fine di migliorare la capacità di programmazione finanziaria, l’efficace gestione delle risorse pubbliche, il monitoraggio e la valutazione della spesa, ciascun Ministero realizza, nell’ambito di Piani di analisi e valutazione della spesa, entro il 30 giugno 2026, la valutazione di una politica di propria competenza.

748. Per ciascuna area di spesa oggetto di analisi, il Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base delle evidenze prodotte dalle attività di valutazione e delle informazioni fornite dai Ministri competenti, informa periodicamente il Consiglio dei ministri, anche al fine di valutare specifici interventi per il successivo disegno di legge di bilancio.

749. Per le attività previste dai commi 747 e 748, il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede al coordinamento e al monitoraggio delle attività, fornisce indicazioni metodologiche e assicura il necessario supporto tecnico ai Ministeri.
Il presente articolo prevede che ciascun Ministero, nell’ambito di Piani di analisi e valutazione della spesa, realizzi entro il 30 giugno 2026 la valutazione di una politica di propria competenza. Per ciascuna area di spesa oggetto di analisi, il Ministro dell’economia e delle finanze informa periodicamente il Consiglio dei ministri, anche al fine di valutare specifici interventi per il successivo disegno di legge di bilancio. Per le attività previste dal presente articolo, il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede al coordinamento e al monitoraggio delle attività, fornisce indicazioni metodologiche e assicura il necessario supporto tecnico ai Ministeri.


Commi da 756 a 758

756. “Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nell’anno 2026, sono determinati, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, nelle misure indicate dalle tabelle A e B allegate alla presente legge.

757. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire di parte corrente con una dotazione di 98,9 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2028, destinato al potenziamento delle finalità istituzionali delle amministrazioni dello Stato. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 28 milioni di euro per l’anno 2026, 15 milioni di euro per l’anno 2027, 4 milioni di euro per l’anno 2028 e 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2029. Il Fondo di cui all’articolo 1-quater, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è incrementato di 145 milioni di euro per l’anno 2026, 105 milioni di euro per l’anno 2028, 260 milioni di euro per l’anno 2029, 25 milioni di euro per l’anno 2030, 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032, 25 milioni di euro per l’anno 2033, 40 milioni di euro per l’anno 2034 e 80 milioni di euro per l’anno 2035. Il Fondo di parte corrente di cui all’articolo 1, comma 886, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è incrementato di 770 milioni di euro per l’anno 2029.

758. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 20, comma 15, della presente legge e in deroga all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il fondo di cui all’articolo 3 della legge 22 luglio 1978, n. 385, è determinato a decorrere dall’anno 2026 in euro 32.030.899.
Le presenti disposizioni indicano per gli anni 2026-2028, gli importi da iscrivere nei fondi speciali per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nell’anno 2026.
Alla tabella A si indicano gli importi relativi al fondo speciale di parte corrente. Tali importi, per il Ministero della Giustizia, sono pari a 26.608.663 euro per l’anno 2026 e 31.328.601 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.
Alla tabella B allegata alla presente legge, si indicano gli importi relativi al fondo speciale di conto capitale. Tali importi, per il Ministero della Giustizia, sono pari a euro 10.000.000 per l’anno 2026 e 18.000.000 per gli anni ciascuno degli anni 2027 e 2028.

Tabella A - Fondo speciale di parte corrente
Anno euro
2026 21.608.663
2027 28.328.601
2028 28.328.601

 

Tabella B - Fondo speciale di conto capitale
anno euro
2026 9.500.000
2027 17.500.000
2028 17.500.000


Comma 798

798. All’articolo 12, comma 9-bis, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, dopo le parole: «giustizia tributaria» sono inserite le seguenti: «, della Polizia penitenziaria».
L’articolo prevede che l’ente sanitario poliambulatorio Montezemolo, possa avvalersi, sulla base di appositi accordi interistituzionali stipulati ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e delle disposizioni recate dallo statuto dell'ente medesimo, di un contingente massimo di 120 unità di personale, appartenenti anche ai ruoli della polizia penitenziaria.


Comma 841

841. Al fine di incentivare le iniziative di contrasto alla criminalità organizzata, anche attraverso la realizzazione di attività divulgativa, formativa e di sensibilizzazione delle azioni comuni poste in essere dalle istituzioni per la prevenzione e la repressione dei connessi reati, è istituito nello stato di previsione del Ministero della giustizia un fondo di euro 500.000 annui a decorrere dall’anno 2026. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia sono ripartite annualmente le risorse del fondo di cui al primo periodo tra enti, associazioni, organismi ed esperti qualificati, operanti nel settore della giustizia e della legalità, che promuovono la realizzazione di programmi, corsi formativi, materiali divulgativi ed eventi finalizzati al contrasto della criminalità organizzata.
Il presente comma istituisce, presso il Ministero di Giustizia, un fondo annuale di 500.000 euro a decorrere dall’anno 2026 per sostenere iniziative di contrasto alla criminalità organizzata, anche tramite attività di formazione, sensibilizzazione e divulgazione. Le risorse saranno assegnate ogni anno, con decreto del Ministro, a enti, associazioni, organismi ed esperti qualificati che operano nei settori della giustizia e della legalità.


Comma 895

895. Al fine di sostenere e salvaguardare l’attività del Siracusa International Institute for Criminal Justice and Human Rights, ente di rilevanza internazionale, partner operativo di organismi delle Nazioni Unite, dell’Unione europea e del Consiglio d’Europa, impegnato nella promozione della giustizia penale, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali, è autorizzata la spesa di euro 300.000 per l’anno 2026.
Il presente comma autorizza una spesa di 300.000 euro per il 2026, al fine di sostenere le attività del Siracusa International Institute, ente di rilievo internazionale attivo nei settori della giustizia penale e dei diritti umani.

 

nella SEZIONE II: Approvazione degli stati di previsione

Articolo 6 – Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative

  1. “Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero della giustizia, per l’anno finanziario 2026, in conformità all’annesso stato di previsione (Tabella n. 5).
  2. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti alla riassegnazione, in termini di competenza e di cassa, delle somme versate dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati all’entrata del bilancio dello Stato, relativamente alle spese per il mantenimento, per l’assistenza e per la rieducazione dei detenuti e internati, per gli interventi e gli investimenti finalizzati al miglioramento delle condizioni detentive e delle attività trattamentali, nonché per le attività sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati, nel programma « Amministrazione penitenziaria » e nel programma « Giustizia minorile e di comunità », nell’ambito della missione « Giustizia » dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l’anno finanziario 2026.
  3. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, allo stato di previsione del Ministero della giustizia, delle somme versate ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato, a seguito di convenzioni stipulate dal Ministero medesimo con enti pubblici e privati, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero derivanti da contributi, rimborsi e finanziamenti provenienti da organismi, anche internazionali, per la destinazione alle spese per il funzionamento degli uffici giudiziari e dei servizi, anche di natura informatica, forniti dai medesimi uffici nonché al potenziamento delle attività connesse alla cooperazione giudiziaria internazionale, nei programmi « Giustizia civile e penale » e « Servizi di gestione amministrativa per l’attività giudiziaria » nell’ambito della missione « Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l’anno finanziario 2026”.
    Il presente articolo prevede l’autorizzazione dell’impegno e il pagamento delle spese del Ministero della Giustizia, per l’anno finanziario 2026. Il Ragioniere generale dello Stato può riassegnare, con propri decreti, le somme versate da enti pubblici e privati (come CONI, Regioni, Comuni, ecc.) per spese legate al mantenimento e alla rieducazione dei detenuti, al miglioramento delle condizioni detentive e alle attività sportive di detenuti e personale penitenziario, nei programmi di amministrazione penitenziaria e giustizia minorile. Il Ragioniere generale dello Stato può inoltre riassegnare le somme derivanti da convenzioni, contributi o finanziamenti – anche internazionali – per il funzionamento degli uffici giudiziari, i servizi informatici e la cooperazione giudiziaria internazionale, nei programmi relativi alla giustizia civile, penale e amministrativa.

Art. 20 – Disposizioni diverse

  1. In relazione all’accertamento dei residui di entrata e di spesa per i quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti capitoli nell’ambito dei programmi interessati, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad istituire gli occorrenti capitoli nei pertinenti programmi con propri decreti da comunicare alla Corte dei conti.
  2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, su proposta dei Ministri interessati, per l’anno finanziario 2026, le disponibilità esistenti su altri programmi degli stati di previsione delle amministrazioni competenti a favore di appositi programmi destinati all’attuazione di interventi cofinanziati dall’Unione europea.
  3. In relazione ai provvedimenti di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, il Ministro dell’economia e delle finanze, per l’anno finanziario 2026, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, adottati su proposta dei Ministri competenti e comunicati alle Commissioni parlamentari competenti, le variazioni compensative di bilancio, anche tra diversi stati di previsione, in termini di residui, di competenza e di cassa, ivi comprese l’istituzione, la modifica e la soppressione di missioni e programmi, che si rendano necessarie in relazione all’accorpamento di funzioni o al trasferimento di competenze.
  4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l’anno finanziario 2026, le variazioni di bilancio connesse con l’attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell’articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001,n. 165, nonché degli accordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo12 maggio 1995, n. 195, per quanto concerne il trattamento economico fondamentale e accessorio del personale interessato. Per l’attuazione di quanto previsto dal presente comma, le somme iscritte nel conto dei residui sul capitolo 3027 «Fondo da ripartire per l’attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali, ivi compreso il personale militare e quello dei corpi di polizia» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze possono essere versate all’entrata del bilancio dello Stato.
  5. Le risorse finanziarie relative ai fondi destinati all’incentivazione del personale civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia nonché quelle per la corresponsione del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale, non utilizzate alla chiusura dell’esercizio, sono conservate nel conto dei residui. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l’anno finanziario 2026, le variazioni di bilancio occorrenti per l’utilizzazione dei predetti fondi conservati.
  6. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell’ambito e tra gli stati di previsione di ciascun Ministero, per l’anno finanziario 2026, le variazioni compensative di bilancio tra i capitoli interessati al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «cedolino unico», ai sensi dell’articolo 2, comma 197, della legge23 dicembre 2009, n. 191.
  7. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni statali interessate, per l’anno finanziario 2026, delle somme rimborsate dalla Commissione europea per spese sostenute dalle amministrazioni medesime a carico dei pertinenti programmi dei rispettivi stati di previsione, affluite al fondo di rotazione di cui all’articolo 5 della legge16 aprile 1987, n. 183, e successivamente versate all’entrata del bilancio dello Stato.
  8. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l’anno finanziario 2026, delle somme versate all’entrata del bilancio dello Stato dalle istituzioni dell’Unione europea per il rimborso delle spese di missione presso gli organismi dell’Unione europea nei riguardi del personale in servizio presso le amministrazioni dello Stato, sostenute dalle amministrazioni medesime a carico dei pertinenti programmi dei rispettivi stati di previsione.
  9. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nei pertinenti programmi degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l’anno finanziario 2026, le variazioni di bilancio occorrenti per l’applicazione del decreto legislativo 18 febbraio2000, n. 56, concernente disposizioni in materia di federalismo fiscale.
  10. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l’anno finanziario 2026, delle somme versate all’entrata a titolo di contribuzione alle spese di gestione degli asili nido istituiti presso le amministrazioni statali ai sensi dell’articolo70, comma 5, della legge 28 dicembre 2001,n. 448, nonché di quelle versate a titolo di contribuzione alle spese di gestione di servizi ed iniziative finalizzati al benessere del personale.
  11. In attuazione dell’articolo 30, comma4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l’anno finanziario 2026, le variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli degli stati di previsione dei Ministeri, delle spese per interessi passivi e per rimborso di passività finanziarie relative ad operazioni di mutui il cui onere di ammortamento è posto a carico dello Stato.
  12. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a riassegnare, per l’anno finanziario 2026, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni competenti per materia, che subentrano, ai sensi della normativa vigente, nella gestione delle residue attività liquidatorie degli organismi e denti vigilati dallo Stato, sottoposti a liquidazione coatta amministrativa in base all’articolo 12, comma 40, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le somme, residuali al 31 dicembre 2025, versate all’entrata del bilancio dello Stato dai commissari liquidatori cessati dall’incarico.
  13. Le somme stanziate sul capitolo 2295 dello stato di previsione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, destinate agli interventi già di competenza della soppressa Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, per il finanziamento del monte premi delle corse, in caso di mancata adozione del decreto previsto dall’articolo 1, comma 281, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, o, comunque, nelle more dell’emanazione dello stesso, costituiscono determinazione della quota parte delle entrate erariali ed extra erariali derivanti da giochi pubblici con vincita in denaro affidati in concessione allo Stato ai sensi del comma282 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004.
  14. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l’anno finanziario2026, le variazioni di bilancio occorrenti per la riduzione degli stanziamenti dei capitoli relativi alle spese correnti per l’acquisto di beni e servizi in applicazione di quanto disposto dall’articolo 2, comma 222-quater, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
  15. Per corrispondere alle eccezionali indifferibili esigenze di servizio, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a ripartire tra le amministrazioni interessate, per l’anno finanziario 2026, le risorse iscritte nel fondo istituito ai sensi dell’articolo 3 della legge 22 luglio 1978, n. 385, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, nell’ambito della missione «Fondi da ripartire», programma «Fondi da assegnare», capitolo 3026, sulla base delle assegnazioni disposte con l’apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Tali assegnazioni tengono conto anche delle risorse finanziarie già iscritte nei pertinenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri interessati al fine di assicurare la tempestiva corresponsione delle somme dovute al personale e ammontanti al 50 percento delle risorse complessivamente autorizzate per le medesime finalità nell’anno 2025. È autorizzata l’erogazione dei predetti compensi nelle more del perfezionamento del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e nei limiti ivi stabiliti per l’anno 2025.
  16. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta dei Ministri competenti, per l’anno finanziario 2026, le variazioni compensative, anche tra programmi diversi del medesimo stato di previsione, in termini di residui, di competenza e di cassa, che si rendano necessarie nel caso di sentenze definitive anche relative ad esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni dello Stato.
  17. In relazione al pagamento delle competenze accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «cedolino unico», ai sensi dell’articolo 2,comma 197, della legge 23 dicembre 2009,n. 191, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell’interno, fra gli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l’anno finanziario2026, i fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero dell’interno, nell’ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza», programma «Servizio permanente dell’Arma dei Carabinieri per la tutela dell’ordine e la sicurezza pubblica» e programma «Pianificazione e coordinamento Forze di polizia», concernenti il trattamento accessorio del personale delle Forze di polizia e del personale alle dipendenze della Direzione investigativa antimafia. Nelle more del perfezionamento del decreto del Ministro dell’interno, di cui all’articolo 43, tredicesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, al fine di consentire il tempestivo pagamento dei compensi per lavoro straordinario ai corpi di polizia, è autorizzata l’erogazione dei predetti compensi nei limiti stabiliti dal decreto adottato ai sensi del medesimo articolo 43, tredicesimo comma, per l’anno 2025.
  18. In relazione al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «cedolino unico», ai sensi dell’articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre2009, n. 191, il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a riassegnare allo stato di previsione del Ministero della difesa, per l’anno finanziario 2026, le somme versate in entrata concernenti le competenze fisse ed accessorie del personale dell’Arma dei carabinieri in forza extra organica presso le altre amministrazioni.
  19. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell’interno, per l’anno finanziario 2026, le variazioni compensative, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, tra le spese per la manutenzione dei beni acquistati nell’ambito delle dotazioni tecniche elogistiche per le esigenze delle sezioni di polizia giudiziaria, iscritte nell’ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza», programma «Contrasto al crimine, tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica», dello stato di previsione del Ministero dell’interno.
  20. Ai fini dell’attuazione del programma di interventi previsto dall’articolo 5, commi2 e 8-bis, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, finanziato ai sensi del comma12 del medesimo articolo, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, per l’anno finanziario 2026, variazioni compensative, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica relativi all’attuazione del citato programma di interventi e i correlati capitoli degli stati di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, del Ministero della difesa e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  21. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l’anno finanziario 2026, delle somme versate all’entrata del bilancio dello Stato dall’Unione europea, dalle pubbliche amministrazioni e da enti pubblici e privati a titolo di contribuzione alle spese di promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di cui all’articolo14 della legge 7 agosto 2015, n. 124.
  22. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a ripartire tra gli stati di previsione dei Ministeri interessati le risorse del capitolo «Fondo da assegnare per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso», iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per l’anno finanziario 2026. Le risorse del suddetto Fondo non utilizzate nel corso dello stesso esercizio sono conservate in bilancio per essere utilizzate nell’esercizio successivo.
  23. Con decreti del Ragioniere generale dello Stato, per l’anno finanziario 2026, le somme affluite all’entrata del bilancio dello Stato per effetto di donazioni effettuate da soggetti privati in favore di amministrazioni centrali e periferiche dello Stato puntualmente individuate possono essere riassegnate ad appositi capitoli di spesa degli stati di previsione dei Ministeri interessati.
  24. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l’anno finanziario 2026, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra le spese per la partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali iscritte nel programma «Politica economica e finanziaria in ambito internazionale», nell’ambito della missione «L’Italia in Europa e nel mondo» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, e le spese connesse con l’intervento diretto di società partecipate dal Ministero dell’economia e delle finanze all’interno del sistema economico, anche attraverso la loro capitalizzazione, iscritte nell’ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», programma «Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario», del medesimo stato di previsione.
  25. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi delle amministrazioni centrali cui compete la gestione dei programmi spaziali nazionali ed in cooperazione internazionale, per l’anno finanziario 2026, delle somme di cui all’articolo 1, comma 253, della legge 27 dicembre2019, n. 160, versate all’entrata del bilancio dello Stato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.
  26. Al fine di dare attuazione, per le amministrazioni centrali dello Stato, alle disposizioni di cui all’articolo 113 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e all’articolo 45del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il Ragioniere generale dello Stato, per l’anno finanziario 2026, è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, su proposta dell’amministrazione competente, ai pertinenti capitoli di spesa iscritti nello stato di previsione della medesima amministrazione le somme versate all’entrata del bilancio dello Stato riguardanti le risorse allo scopo destinate per ciascun appalto di lavori, servizi o forniture da parte della struttura ministeriale che opera come stazione appaltante, ferma restando l’adozione del regolamento che ciascuna amministrazione deve adottare per la ripartizione degli incentivi alle funzioni tecniche.
  27. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare nell’anno finanziario 2026, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui, negli stati di previsione dell’entrata e della spesa delle amministrazioni interessate, in applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale nel medesimo anno. Ai fini dell’immediata attuazione dei detti provvedimenti legislativi, il Ministero dell’economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l’emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.
  28. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze possono essere apportate, per l’anno finanziario 2026, nel rispetto dell’equilibrio dei saldi di finanza pubblica, variazioni compensative tra stati di previsione, anche in termini di residui e cassa, con riferimento a somme oggetto di rimborso in virtù di apposite convenzioni, intese o accordi stipulati tra le amministrazioni.

 

Nuovi capitoli istituiti con le risorse della legge di bilancio 2026
Capitolo di Spesa Descrizione capitolo Piano di
Gestione
Descrizione piano di gestione CP 2026 CP 2027 CP 2028
1612 Fondo per le spese derivanti dalle assunzioni straordinarie della polizia penitenziaria 1 Fondo per le spese derivanti dalle assunzioni straordinarie
della polizia penitenziaria
743.948 24.264.464 71.742.670
1672 Altri oneri della gestione ordinaria 1 Rimborso spese sostenute dal personale
della polizia penitenziaria per l'iscrizione agli albi professionali
1.444 1.444 1.444
1533 Fondo per la promozione delle iniziative di contrasto alla criminalità organizzata 1 Fondo per la promozione delle iniziative di contrasto
alla criminalità organizzata
500.000 500.000 500.000
7211 Spese per l'acquisto dei mezzi di trasporto, per la rielaborazione tecnica di quelli esistenti nonché
per realizzo di impianti di comunicazione e controllo sulle autovetture e la manutenzione degli stessi,
nonché per l'acquisizione di beni, macchine, attrezzature e sistemi, compresa la microfilmatura degli atti
4 Spese per l'acquisto di mezzi di trasporto -
riparto fondo investimenti 2025 - comma 875
500.000 500.000 1.496.655
1389 Somme a sostegno delle attività del Siracusa International Institute
for Criminal Justice and Human Rights
1 Somme a sostegno delle attività del Siracusa International Institute
for Criminal Justice and Human Rights
300.000 - -
1081 Spese per acquisto di beni e servizi 30 Somma occorrente per l'erogazione della quota associativa
a FORMEZ PA
5.000 5.000 5.000

 

Tabella 1 - Bilancio per Tipologia di spesa
LEGGE DI BILANCIO 2026-2028
Ministero della giustizia
Categorie di spese Stanziamenti
Legge di bilancio 2026
Percentuale
Missione 6 Giustizia 11.125.331.034 97,56
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria 3.521.167.257 30,88
Personale 2.622.314.240 74,47
Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti 303.030.865 8,61
Beni e servizi 241.868.950 6,87
Edilizia di servizio 123.592.985 3,51
Recupero contributivo INPS Polizia Penitenziaria 73.778.451 2,1
Fondo da ripartire per oneri di personale 61.460.951 1,75
Attrezzature e impianti 51.601.590 1,47
Altri investimenti 20.900.768 0,59
Automezzi 17.877.211 0,51
Trattamento psicologico reinserimento condannati reati sessuali 1.500.000 0,04
Supporto psicologico polizia penitenziaria 902.500 0,03
Beni Mobili 796.550 0,02
Informatica di servizio 662.196 0,02
Cybersicurezza presso il garante delle persone private della libertà personale 500.000 0,01
Funzionamento Garante Nazionale detenuti 380.000 0,01
Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi 5.721.012.846 50,17
Personale 4.500.358.632 78,66
Spese di giustizia - Indennità magistratura onoraria 410.969.621 7,18
Spese di funzionamento Uffici giudiziari presso i comuni 351.696.100 6,15
Edilizia di servizio 220.533.636 3,85
Beni e servizi 169.060.076 2,96
Anticipo risorse FUG 25.721.250 0,45
Attrezzature e impianti 13.307.498 0,23
Devoluzione di proventi 10.000.000 0,17
Fondo riforma magistratura onoraria 5.200.070 0,09
Funzionamento DNAA 3.600.000 0,06
Automezzi 3.354.428 0,06
Fondo potenziamento servizi giustizia (SSM) 2.239.032 0,04
Fondo da ripartire per efficientamento giustizia 1.975.497 0,03
Informatica di servizio 1.473.658 0,03
Fondo per assicurare la funzionalità uffici giudiziari 961.966 0,02
Fondo per la promozione delle iniziative di contrasto alla criminalità organizzata 500.000 0,01
Fondo per l'attuazione della delega efficienza processo civile 56.982 0
Fondo da ripartire per oneri di personale 4.400 0
Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità 403.741.586 3,54
Personale 314.784.666 77,97
Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti 50.518.823 12,51
Beni e servizi 16.150.696 4
Edilizia di servizio 10.829.763 2,68
Fondo giustizia riparativa 8.966.598 2,22
Attrezzature e impianti 1.424.667 0,35
Informatica di servizio 912.367 0,23
Automezzi 116.399 0,03
Fondo da ripartire per oneri di personale 37.607 0,01
Dipartimento degli affari di giustizia 1.267.547.760 11,11
Spese di giustizia 762.542.756 60,16%
Spese di giustizia - intercettazioni 227.143.598 17,92%
Rimborsi Legge Pinto 142.785.000 11,26%
Compensazione crediti procedimenti stragiudiziali 51.821.400 4,09%
Contributo gestione servizi Equitalia 30.000.000 2,37%
Personale 21.430.627 1,69%
Fondo rimborso spese legali assolti 11.461.750 0,90%
Accordi ed organismi internazionali 7.840.241 0,62%
Beni e servizi 3.839.647 0,30%
Spese di giustizia - patrocinio procedimenti stragiudiziali 2.632.140 0,21%
Altre uscite 2.500.000 0,20%
Fondo Solidarietà vittime reato 1.970.750 0,16%
Informatica di servizio 1.160.197 0,09%
Somme a sostegno delle attività del Siracusa International Institute for Criminal Justice and Human Rights 300.000 0,02%
Beni Mobili 119.654 0,01%
Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia 211.861.585 1,86%
Informatica di servizio 197.290.729 93,12%
Personale 13.385.321 6,32%
Beni e servizi 1.151.335 0,54%
Automezzi 34.200 0,02%
Missione 32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 278.811.173 2,44%
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro 58.485.901 0,51%
Personale 42.770.578 73,13%
Fondo di parte capitale da ripartire tra i programmi di spesa 6.845.000 11,70%
Fondo di parte corrente da ripartire tra i programmi di spesa 6.260.500 10,70%
Beni e servizi 2.328.414 3,98%
Informatica di servizio 276.670 0,47%
Beni Mobili 4.739 0,01%
Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi 220.325.272 1,93%
Fondo da ripartire per oneri di personale 171.909.277 78,03%
Personale 39.307.564 17,84%
Beni e servizi 8.822.631 4,00%
Attrezzature e impianti 235.800 0,11%
Altre uscite correnti 50.000 0,02%
Totale complessivo Giustizia 11.404.142.207  

 

Tabella 2 - Dati per codici economici
BILANCIO GIUSTIZIA TRIENNIO 2026-2028
Centro di Responsabilità Amministrativa Competenza
2026
Competenza
2027
Competenza
2028
DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA 1.267.547.760 1.265.479.065 1.266.303.465
Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria 1.267.547.760 1.265.479.065 1.266.303.465
Consumi intermedi 1.038.082.506 1.035.554.555 1.035.543.986
Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private 203.583.150 203.283.150 203.283.150
Redditi da lavoro dipendente 20.034.345 20.835.354 21.644.364
Altre uscite correnti 2.500.000 2.500.000 2.500.000
Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche 1.970.750 1.970.750 1.970.750
Imposte pagate sulla produzione 1.257.355 1.215.602 1.241.561
Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni 119.654 119.654 119.654
Rimborsi e poste correttive delle entrate - - -
Trasferimenti correnti a estero - - -
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA 3.521.167.257 3.530.507.187 3.423.908.256
Amministrazione penitenziaria 3.521.167.257 3.530.507.187 3.423.908.256
Redditi da lavoro dipendente 2.518.131.535 2.562.540.463 2.589.266.691
Consumi intermedi 509.036.057 508.966.892 508.813.783
Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni 215.269.104 252.935.923 121.717.228
Imposte pagate sulla produzione 153.710.606 154.722.405 153.169.050
Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche 93.126.563 19.448.112 19.548.112
Altre uscite correnti 21.951.444 21.951.444 21.951.444
Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private 9.004.062 9.004.062 8.504.062
Interessi passivi e altri oneri finanziari 937.886 937.886 937.886
Contributi agli investimenti a estero - - -
Fondi da ripartire di parte corrente - - -
Rimborsi e poste correttive delle entrate - - -
DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI 5.941.338.118 5.726.988.213 5.586.288.324
Giustizia civile e penale 5.721.012.846 5.555.663.005 5.414.910.355
Redditi da lavoro dipendente 4.241.123.063 4.083.814.216 4.079.069.552
Consumi intermedi 972.027.029 955.526.858 951.923.453
Imposte pagate sulla produzione 248.652.894 231.022.803 227.105.303
Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni 237.715.415 263.804.683 135.321.408
Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche 18.000.000 18.000.000 18.000.000
Fondi da ripartire di parte corrente 2.994.445 2.994.445 2.990.639
Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private 500.000 500.000 500.000
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza 220.325.272 171.325.208 171.377.969
Redditi da lavoro dipendente 204.112.692 155.207.663 155.306.608
Consumi intermedi 10.202.379 10.145.536 10.117.789
Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche 3.000.000 3.000.000 3.000.000
Imposte pagate sulla produzione 1.705.299 1.667.107 1.648.670
Altre uscite correnti 999.102 999.102 999.102
Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni 235.800 235.800 235.800
Rimborsi e poste correttive delle entrate 50.000 50.000 50.000
Interessi passivi e altri oneri finanziari 20.000 20.000 20.000
Fondi da ripartire di parte corrente - - -
Giustizia minorile e di comunità 403.741.586 403.689.618 401.376.709
Redditi da lavoro dipendente 296.222.103 295.883.175 295.491.163
Consumi intermedi 59.761.771 59.743.301 59.741.850
Imposte pagate sulla produzione 17.764.179 17.509.113 17.230.830
Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni 12.849.567 13.410.205 11.769.042
Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche 8.966.598 8.966.598 8.966.598
Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private 8.150.829 8.150.687 8.150.687
Altre uscite correnti 22.341 22.341 22.341
Interessi passivi e altri oneri finanziari 4.198 4.198 4.198
DIPARTIMENTO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA DELLA GIUSTIZIA 211.861.585 269.963.914 283.669.446
Transizione digitale, analisi statistica e politiche di coesione 211.861.585 269.963.914 283.669.446
Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni 141.036.805 202.619.732 214.992.626
Consumi intermedi 57.593.241 54.669.767 54.614.968
Redditi da lavoro dipendente 12.545.619 12.074.725 13.405.428
Imposte pagate sulla produzione 675.920 589.690 646.424
Altre uscite correnti 10.000 10.000 10.000
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO 58.485.901 50.444.447 48.992.421
Indirizzo politico 58.485.901 50.444.447 48.992.421
Redditi da lavoro dipendente 38.578.877 38.736.560 39.190.403
Fondi da ripartire in conto capitale 6.845.000 2.845.000 2.845.000
Fondi da ripartire di parte corrente 6.260.500 3.410.500 1.510.500
Consumi intermedi 4.571.095 3.317.373 3.308.900
Imposte pagate sulla produzione 2.225.690 2.130.275 2.132.879
Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni 4.739 4.739 4.739
Altre uscite correnti - - -
Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private - - -
Totale complessivo 11.404.142.207 11.247.072.444 11.010.538.621