salta al contenuto

www.giustizia.it

aggiornamento: 12 luglio 2017

Regolamento della Biblioteca Centrale Giuridica

 pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 20 del 31 ottobre 2006

Indice

CAPO PRIMO: Definizione e compiti
Art. 1 - Profilo giuridico
Art. 2 - Compiti
Art. 3 - Carta dei servizi

CAPO SECONDO: Ordinamento
Art. 4 - Direzione
Art. 5 - Tutela del patrimonio
Art. 6 - Apertura e chiusura
Art. 7 - Interventi di prevenzione, conservazione e tutela
Art. 8 - Revisioni
Art. 9 - Prelievo e ricollocazione del materiale librario e documentario
Art. 10 - Registrazioni in entrata
Art. 11 - Cataloghi e registri
Art. 12 - Bilancio
Art. 13 - Scarto

CAPO TERZO: Servizi all'utenza
Art. 14 - Condizioni di accesso
Art. 15 - Modalità di ammissione
Art. 16 - Accesso
Art. 17 - Regole di comportamento
Art. 18 - Calendario ed orari
Art. 19 - Servizi di assistenza e informazioni bibliografiche
Art. 20 - Sale di lettura e consultazione
Art. 21 - Richiesta di documenti in lettura
Art. 22 - Ricerche bibliografiche e fornitura di documenti
Art. 23 - Servizio di riproduzione
Art. 24 - Servizio di consultazione banche dati
Art. 25 - Prestito
Art. 26 - Tipi di prestito
Art. 27 - Requisiti per l'ammissione al prestito
Art. 28 - Sanzioni relative al prestito
Art. 29 - Dichiarazioni di conformità
Art. 30 - Sanzioni

CAPO QUARTO: Disposizioni transitorie e finali
Art. 31 - Normativa applicabile
Art. 32 - Entrata in vigore del regolamento

                                                               IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

VISTI i D.D.M.M. 29 novembre 1898 e 27 febbraio 1912, recanti il regolamento della Biblioteca del Ministero di Grazia e Giustizia e dell'Ufficio per la raccolta di studi legislativi;

VISTA la legge 2 febbraio 1939, n. 374 e succ. mod. ed int.;
VISTO il R.D. 12 dicembre 1940 n. 2052;
VISTI gli artt. 2 e 4/2003 del DPR 6 marzo 2001n. 55;
VISTA la legge 15 aprile 2004 n. 106 e il relativo regolamento di attuazione emanato con D.P.R. 3 maggio 2006 n. 252;
VISTO il parere dell'Ufficio Legislativo in data 12/06/2006;
RITENUTA la necessità di adeguare l'assetto organizzativo della Biblioteca Centrale Giuridica alla nuova normativa contenuta nella legge n. 106/2004 e nel DPR 3/05/2006 n. 252;
SU PROPOSTA del Capo del Dipartimento degli Affari per la Giustizia

È adottato il seguente regolamento della Biblioteca Centrale Giuridica del Ministero della Giustizia

D E C R E T A

CAPO PRIMO: Definizione e compiti

Art. 1
Profilo giuridico

  1. La Biblioteca centrale giuridica del Ministero della giustizia è un istituto specializzato nell'area delle scienze giuridiche, depositario dei documenti attinenti alla materia giuridica, sia stampati che diffusi su supporto informatico, ai sensi degli articoli 12 comma 1 e 32 comma 3 del regolamento di attuazione della legge 15 aprile 2004, n. 106, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n. 252.
  2. In quanto patrimonio culturale di appartenenza pubblica, costituisce bene culturale dello Stato ai sensi degli articoli 2 e 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 41.

Art. 2
Compiti

  1. In relazione alla sua fisionomia ed alle raccolte possedute la Biblioteca centrale giuridica ha le seguenti finalità:
    1. raccogliere, conservare e mettere a disposizione degli utenti la produzione editoriale italiana in campo giuridico, in conformità alle disposizioni previste dalla vigente normativa sul deposito legale;
    2. assolvere alle funzioni istituzionali di supporto per le attività di studio e ricerca del Ministero della giustizia e degli uffici giudiziari;
    3. raccogliere, conservare e mettere a disposizione degli utenti i documenti di studio e di ricerca elaborati nell'ambito del Ministero della giustizia;
    4. documentare e promuovere la conoscenza della cultura giuridica di altri Stati mediante l'acquisizione della più qualificata e aggiornata produzione editoriale, in considerazione della specificità delle raccolte storiche e in relazione alle esigenze dell'utenza;
    5. promuovere ed attuare il coordinamento dei servizi bibliografici della biblioteca dell'amministrazione giudiziaria centrale e di quelle periferiche;
    6. realizzare la collaborazione e gli scambi con altre istituzioni nazionali ed internazionali;
    7. partecipare a programmi di cooperazione nell'ambito dei servizi bibliografici nazionali.

Art. 3
Carta dei servizi

  1. Unitamente al presente regolamento e in conformità con i principi da questo enunciati, la biblioteca adotta la propria Carta dei servizi in cui sono indicate le modalità di erogazione degli stessi e le norme che ne regolano la fruizione.
  2. La Carta dei servizi viene periodicamente revisionata ed aggiornata in funzione delle mutate condizioni generali e dei servizi erogati.

 

CAPO SECONDO: Ordinamento

Art. 4
Direzione

  1. La Direzione cura il regolare funzionamento della biblioteca e, coadiuvata dal personale tecnico bibliotecario, individua i criteri e gli obiettivi di massima in relazione:
    1. all'incremento e all'organizzazione delle raccolte;
    2. ai criteri di descrizione dei documenti e al recupero delle informazioni bibliografiche e documentali;
    3. al coordinamento dei vari settori del servizio;
    4. all'uso pubblico delle raccolte;
    5. ai rapporti con le istituzioni bibliotecarie interne ed esterne;
    6. all'individuazione e all'assegnazione delle risorse umane da destinare alle singole strutture operative;
    7. alla valutazione dei risultati conseguiti;
    8. all'aggiornamento del personale;
    9. alla redazione della relazione annuale sulle attività svolte in base agli obiettivi prefissati.

Art. 5
Tutela del patrimonio

  1. Il materiale librario e documentario acquisito o ricevuto in dono e scambio, i cataloghi e gli inventari, anche informatizzati, le attrezzature e gli arredi esistenti sono affidati per la custodia al Direttore, il quale predispone tutte le misure atte a garantirne la salvaguardia.

Art. 6
Apertura e chiusura

  1. Le operazioni di apertura e chiusura della biblioteca devono essere effettuate in modo da garantire la sicurezza dei locali e del patrimonio in essi custodito; in particolare, prima di procedere alla chiusura, il personale è tenuto a controllare tutti i locali e gli impianti della biblioteca, per accertare che non vi siano situazioni anomale o di pericolo.

Art. 7
Interventi di prevenzione, conservazione e tutela

  1. Per garantire la conservazione ottimale del patrimonio librario e documentario sono effettuati controlli periodici sul medesimo, provvedendo regolarmente ai necessari interventi di prevenzione, conservazione e tutela.

Art. 8
Revisioni

  1. Per analoghe finalità di buona conservazione, sono periodicamente eseguite revisioni generali e parziali del materiale documentario custodito nel deposito librario e nelle sale di consultazione. Il personale della biblioteca provvede in particolare ad effettuare revisioni mensili nelle sale di consultazione, segnalando tempestivamente al funzionario responsabile di settore gli opportuni interventi di conservazione, rilegatura e restauro, nonché le eventuali mancanze, sottrazioni e danneggiamenti, o rinvenimenti di volumi precedentemente dichiarati mancanti.
  2. Una scheda recante la segnatura e il titolo relativo va collocata al posto di ogni libro che risulti smarrito o perduto, ovvero temporaneamente dislocato altrove.
  3. I verbali relativi all'esecuzione delle attività illustrate nel comma precedente devono essere sottoscritti dal personale incaricato e consegnati al funzionario responsabile del settore; gli stessi sono conservati nell'archivio della biblioteca.

Art. 9
Prelievo e ricollocazione del materiale librario e documentario

  1. Ogni documento tolto dagli scaffali perché dato in lettura o in prestito, deve essere immediatamente sostituito al posto con la copia della scheda di richiesta contenente le indicazioni di segnatura, il titolo dell'opera e i dati identificativi del lettore.
  2. I documenti dati in lettura e in prestito devono essere ricollocati al loro posto giornalmente, segnalando tempestivamente al funzionario responsabile di settore qualunque sottrazione, disordine o danno.
  3. La mancata ottemperanza alle disposizioni contenute nei commi precedenti del presente articolo costituisce grave negligenza.

Art. 10
Registrazioni in entrata

  1. Qualsiasi unità di materiale librario e documentario anche diffuso su supporto informatico che entra a far parte del patrimonio della biblioteca deve essere iscritta nel registro cronologico di entrata, anche mediante l'utilizzo di mezzi informatici.
  2. A ciascuna unità libraria e documentaria è assegnato un numero d'entrata distinto, anche nel caso di pubblicazioni in più parti. Nel caso di periodici, il numero d'entrata è assegnato al primo fascicolo di ogni annata.
  3. Ciascuna unità libraria e documentaria dovrà recare un timbro con il nome della biblioteca :
    1. nel verso del frontespizio o, in mancanza, sulla prima pagina del volume;
    2. in una o più pagine all'interno del volume;
    3. nel verso di ogni illustrazione fuori testo;
    4. nel cartellino unito ad ogni unità di materiale non librario.
  4. 4. Il tipo, le dimensioni e la posizione del timbro devono essere tali da non pregiudicare l'estetica, la conservazione e l'uso del documento.

Art. 11
Cataloghi e registri

  1. La biblioteca deve possedere i seguenti cataloghi:
    1. un catalogo generale alfabetico per autori e titoli;
    2. un catalogo alfabetico per soggetti;
    3. un catalogo sistematico;
    4. uno o più cataloghi topografici.
  2. Per la tenuta e la compilazione dei cataloghi si osservano le norme in uso presso le biblioteche pubbliche statali o quelle prevalenti a livello nazionale.
  3. La biblioteca deve inoltre possedere:
    1. un registro dei volumi consegnati al legatore;
    2. un registro delle opere smarrite, sottratte o mutile.
  4. Le funzioni dei cataloghi previsti dal presente articolo sono assicurate in tutto o in parte dalle registrazioni informatiche.

Art. 12
Bilancio

  1. Alla gestione ordinaria e straordinaria della biblioteca provvede il Dipartimento per gli affari di giustizia sulla base degli stanziamenti annualmente attribuiti dalla legge finanziaria sul relativo capitolo di bilancio.

Art. 13
Scarto

  1. Per assicurare la più efficace gestione e conservazione delle raccolte, la biblioteca può procedere periodicamente ad operazioni di scarto bibliografico, previa predisposizione di un documento che, nel rispetto delle necessità di tutela del patrimonio e in conformità con le disposizioni vigenti, determini con precisione i criteri e le modalità di intervento.

 

CAPO TERZO: Servizi all'utenza

Art. 14
Condizioni di accesso

  1. L'accesso alla biblioteca è consentito al personale dipendente dal Ministero della giustizia e a quello appartenente all'ordine giudiziario, anche in quiescenza. Sono inoltre ammesse le seguenti categorie di utenti: i dipendenti di pubbliche amministrazioni, anche in quiescenza; i docenti universitari, anche in quiescenza; i dottorandi di ricerca e i titolari di assegni e contratti di ricerca; gli iscritti agli ordini professionali; gli studenti universitari assegnatari di tesi di laurea nelle materie giuridiche.
  2. Gli studiosi che hanno esigenza di svolgere ricerche nelle materie giuridiche sono ammessi in biblioteca previo colloquio, per un periodo congruo allo svolgimento delle ricerche.
  3. Per particolari esigenze è facoltà del Direttore consentire l'accesso temporaneo alla biblioteca anche a persone non appartenenti alle categorie indicate.

Art. 15
Modalità di ammissione

  1. La frequenza alla biblioteca è subordinata al rilascio di una tessera di ammissione, o di un permesso temporaneo, previa presentazione di un documento d'identità valido nonché di quello attestante lo status di avente diritto. La tessera è strettamente personale e non può essere ceduta ad altri.

Art. 16
Accesso

  1. All'atto dell'ingresso nei locali della biblioteca, l'utente deve consegnare al personale la propria tessera di ammissione e un documento identificativo, ovvero la sola tessera di ammissione, se corredata da fotografia. Agli utenti registrati appartenenti all'ordine giudiziario e all'amministrazione della giustizia è consentito l'ingresso con il solo documento identificativo.
  2. Agli utenti viene inoltre consegnata una carta d'ingresso numerata da restituire al momento dell'uscita.
  3. Borse, buste, altri tipi di contenitori ed ogni altro oggetto la cui introduzione non sia stata espressamente autorizzata devono essere depositati negli appositi armadietti muniti di chiave. Ogni qual volta l'utente esca anche temporaneamente dalla biblioteca, è tenuto a riconsegnare la chiave dell'armadietto.
  4. La biblioteca non è responsabile degli oggetti o beni personali introdotti dagli utenti nei suoi locali o depositati negli armadietti portaoggetti.
  5. Qualora le apparecchiature di rilevamento elettronico entrino in funzione, gli utenti sono tenuti a consentire che il personale verifichi l'eventuale possesso di materiale bibliografico o documentale della biblioteca.

Art. 17
Regole di comportamento

  1. Gli utenti ammessi in biblioteca hanno l'obbligo di:
    1. osservare le disposizioni contenute nel presente regolamento;
    2. tenere un comportamento consono al decoro del luogo;
    3. trattare tutto il materiale loro affidato con la massima cura e preservarlo da qualsiasi tipo di danneggiamento.
  2. È rigorosamente vietato disturbare l'attività di studio e di lavoro; fumare o consumare cibi e bevande nelle sale; utilizzare apparecchiature rumorose; servirsi in maniera impropria degli arredi, delle attrezzature e degli ambienti della biblioteca. E' altresì vietato utilizzare gli strumenti informatici per fini diversi dalla consultazione dei siti autorizzati e delle risorse elettroniche ad accesso locale messe a disposizione dalla biblioteca.

Art. 18
Calendario ed orari

  1. Il calendario di apertura e gli orari della biblioteca sono indicati nella Carta dei servizi. Qualsiasi variazione all'orario stabilito è disposta dal Direttore con apposito provvedimento di cui è data tempestiva comunicazione agli utenti.
  2. La biblioteca effettua una chiusura annuale durante il periodo estivo, per lavori di revisione, riordinamento, nonché di prevenzione, conservazione o restauro. Di tale chiusura è data tempestiva comunicazione agli utenti.

Art. 19
Servizi di assistenza e informazioni bibliografiche

  1. Nella sala cataloghi è assicurato un servizio di assistenza agli utenti e orientamento alla ricerca. Il bibliotecario assistente di sala oltre a svolgere le funzioni indicate assicura il raccordo tra i servizi erogati.
  2. La consultazione dei cataloghi cartacei e automatizzati è eseguita direttamente dagli utenti, che possono altresì avvalersi dell'assistenza del bibliotecario addetto.

Art. 20
Sale di lettura e consultazione

  1. Nelle sale di lettura e di consultazione, specializzate nell'area della documentazione giuridica, sono direttamente accessibili agli utenti gli strumenti bibliografici più aggiornati e di frequente consultazione, costantemente adeguati e incrementati.
  2. Gli utenti sono tenuti a utilizzare il materiale messo a disposizione con la dovuta cura, collaborando alla buona tenuta delle sale.
  3. Non è consentito trattenersi nelle sale per motivi estranei allo studio.
  4. La consultazione dei volumi di carattere particolare o di pregio si effettua al banco del prestito, sotto la sorveglianza del personale addetto.
  5. La sorveglianza delle sale di consultazione è affidata al personale della biblioteca, che si avvale anche dell'ausilio di strumenti tecnologici.

Art. 21
Richiesta di documenti in lettura

  1. I documenti conservati nel deposito librario devono essere richiesti dietro presentazione del modulo fornito dalla biblioteca debitamente compilato; contestualmente l'utente è tenuto a consegnare la carta di ingresso. Il numero delle richieste che è possibile effettuare nonché le modalità del prelievo dei volumi sono stabiliti nella Carta dei servizi.
  2. Prima di uscire dalla biblioteca l'utente deve riconsegnare tutti i documenti ricevuti in lettura; è consentito il deposito dei volumi, valido per i tre giorni successivi.
  3. L' accesso ai depositi librari è di regola vietato al pubblico; il direttore della biblioteca può tuttavia consentirlo per particolari esigenze e con l'adozione delle necessarie cautele.
  4. Le opere rare devono essere richieste e riconsegnate al bibliotecario assistente di sala.

Art. 22
Ricerche bibliografiche e fornitura di documenti

  1. La biblioteca effettua ricerche bibliografiche ed eroga un servizio gratuito di fornitura dei documenti, per il solo uso d'ufficio, agli uffici del Ministero della giustizia, agli uffici giudiziari, alle istituzioni dello Stato, nonché agli enti pubblici espressamente autorizzati. I documenti sono trasmessi via fax, per posta elettronica e per posta ordinaria.
  2. Il servizio di fornitura documenti si effettua anche a favore delle biblioteche, a mezzo posta ordinaria e dietro copertura delle spese postali.
  3. Le richieste di cui al presente articolo devono pervenire per iscritto.

Art. 23
Servizio di riproduzione

  1. La riproduzione parziale dei documenti posseduti dalla biblioteca è consentita esclusivamente per motivi di studio o di ufficio e nei limiti previsti dalla normativa vigente sulla tutela del diritto di autore.
  2. Sono escluse dalla riproduzione le seguenti opere: incunaboli, cinquecentine, opere rare o di pregio, opere anteriori al 1900, nonché materiale in cattivo stato di conservazione o deteriorabile.

Art. 24
Servizio di consultazione banche dati

  1. La biblioteca provvede all'integrazione delle raccolte cartacee con l'accesso a documenti digitali on-line e off-line. La consultazione delle risorse elettroniche avviene in una sala riservata previa registrazione.
  2. Le ricerche sono effettuate direttamente dagli utenti; il personale della biblioteca fornisce assistenza nell'utilizzazione degli strumenti elettronici per la ricerca.

Art. 25
Prestito

  1. Oggetto del servizio di prestito è il patrimonio librario della biblioteca.
  2. Sono escluse dal prestito:
    1. le opere in precario stato di conservazione;
    2. le opere non ancora catalogate;
    3. le pubblicazioni periodiche;
    4. le opere anteriori al 1900;
    5. le opere rare o di pregio;
    6. le opere collocate nelle sale di consultazione;
    7. le enciclopedie e i dizionari;
    8. i manuali e i trattati non posseduti in duplice copia;
    9. le raccolte di legislazione e giurisprudenza;
    10. le risorse elettroniche;
    11. ogni altro materiale per il quale particolari ragioni sconsiglino l'allontanamento dalla sede.
  3. L'addetto al prestito deve controllare l'integrità dello stato di conservazione del documento nonché gli eventuali allegati. Tali elementi, unitamente alle mancanze eventualmente riscontrate, vanno fatti rilevare agli utenti individuali e alle biblioteche e sono comunque annotati all'atto di registrazione del prestito.
  4. Una volta all'anno deve essere effettuata la revisione delle registrazioni connesse al servizio di prestito.

Art. 26
Tipi di prestito

  1. La biblioteca effettua i seguenti tipi di prestito:
    1. prestito a domicilio, relativo alle opere monografiche conservate nel deposito librario;
    2. prestito notturno, relativo alle opere monografiche collocate nelle sale di consultazione;
    3. prestito interbibliotecario nazionale e internazionale, riservato alle biblioteche.
  2. Modalità e durata del prestito sono descritte nella Carta dei servizi.

Art. 27
Requisiti per l'ammissione al prestito

  1. Il prestito delle pubblicazioni possedute dalla biblioteca è consentito al personale appartenente all'ordine giudiziario e a quello dipendente dal Ministero della giustizia anche a tempo determinato, nonché ai dipendenti a tempo indeterminato di pubbliche amministrazioni, anche in quiescenza.
  2. Il prestito notturno, in quanto riguarda opere di frequente consultazione, è concesso solo per motivate esigenze di servizio.
  3. L'utente che ottiene volumi in prestito è tenuto ad usarli con ogni cura e diligenza. Non è consentito prendere volumi in prestito per conto di altri.
  4. Per particolari esigenze è facoltà del direttore autorizzare il prestito a persone o enti non compresi nelle categorie indicate sopra; è altresì facoltà del direttore esigere in qualsiasi momento la restituzione immediata di un documento dato in prestito.

Art. 28
Sanzioni relative al prestito

  1. All'utente che non restituisca puntualmente il documento è rivolto un sollecito telefonico, al quale, in caso negativo, segue comunicazione scritta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. Al tempo stesso l'utente è escluso dal prestito fino a restituzione avvenuta.
  2. All'utente che restituisca danneggiato o smarrisca il volume ricevuto in prestito è rivolto a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento l'invito a provvedere al suo reintegro o alla sua sostituzione che, a giudizio del direttore può avvenire con altro esemplare della stessa edizione, o con esemplare di edizione diversa purché della stessa completezza.
  3. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla ricezione dell'invito di cui ai commi precedenti, ove non sussistano motivi ostativi indipendenti dalla volontà personale, l'utente inadempiente può essere escluso dalla frequenza della biblioteca con provvedimento del direttore.
  4. Fatta salva ogni responsabilità civile o penale, il direttore può proporre l'esclusione dalla frequenza della biblioteca di chi si sia reso responsabile di danneggiamenti o dello smarrimento di un volume ricevuto in prestito, ancorché lo abbia restituito o abbia altrimenti risarcito il danno.
  5. Il Direttore della biblioteca può sospendere il prestito interbibliotecario nei confronti degli istituti che si siano resi responsabili di ripetute e gravi inosservanze delle norme che regolano il servizio.

Art. 29
Dichiarazioni di conformità

  1. È competenza del Direttore della biblioteca rilasciare a richiesta degli interessati dichiarazioni di conformità relative a riproduzione di documenti posseduti dalla biblioteca o ricevuti in prestito da altre biblioteche.

Art. 30
Sanzioni

  1. Chi contravvenga alle norme del presente regolamento, fatta salva ogni responsabilità civile o penale, potrà essere escluso temporaneamente o definitivamente dalla biblioteca; in particolare, chi si renda colpevole di sottrazioni, mutilazioni o danneggiamenti di qualsiasi natura sarà escluso dalla biblioteca e deferito all'autorità giudiziaria.
  2. Potrà inoltre essere sanzionato chiunque si renda colpevole delle seguenti infrazioni:
    1. dichiarazioni mendaci nel rilascio dell'autocertificazione;
    2. introduzione in biblioteca di oggetti personali non autorizzati;
    3. superamento delle barriere antitaccheggio con materiale di proprietà della biblioteca;
    4. mancato rispetto degli orari della biblioteca;
    5. disturbo della quiete e del decoro della biblioteca;
    6. riproduzione di materiale non autorizzato;
    7. uso improprio di materiali, attrezzature ed arredi della biblioteca.
  3. Senza pregiudizio del risarcimento di eventuali danni, le sanzioni previste per chi non ottemperi a tali norme sono, a seconda della gravità delle infrazioni e delle recidive, il richiamo verbale, il richiamo scritto, l'esclusione temporanea e l'esclusione definitiva dalla biblioteca.
  4. Le sanzioni sono comminate previa istruttoria dal Direttore o dal funzionario responsabile dei servizi al pubblico espressamente delegato.

 

CAPO QUARTO: Disposizioni transitorie e finali

Art. 31
Normativa applicabile

  1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si fa riferimento alla disciplina generale del regolamento recante norme sulle biblioteche pubbliche statali, decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1995, n. 417, e alle norme di legge e di regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.

Art. 32
Entrata in vigore del regolamento

  1. Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia. A partire da tale data, i regolamenti approvati con decreti ministeriali 28 novembre 1898 e 27 febbraio 1912 per il servizio della biblioteca sono abrogati ad ogni effetto di legge.

 

Visto e registrato il 15/9/2006 dall'Ufficio Centrale del Bilancio c/o Ministero della Giustizia con prot. N. 69
31 agosto 2006

Il Ministro della Giustizia
Clemente Mastella

Allegati : Carta dei servizi