Enti pubblici vigilati

aggiornamento: 27 dicembre 2023

 

Il Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, svolgere la funzione di vigilanza su alcuni Ordini professionali

Svolge la funzione di vigilanza su Organismi, Albi e Registri ai sensi delle seguenti norme:

art. 3 del d.m. 202/2014, svolge la funzione di vigilanza e controllo sugli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento potendosi avvalere dell’Ispettorato generale del Ministero

art. 8 del d.m. 160/2013, vigila sull’Albo degli amministratori giudiziari procedendo alla sospensione e alla cancellazione degli iscritti nei casi di omesse comunicazioni o di omesso pagamento del contributo per l’iscrizione e la tenuta dell’Albo (artt. 5 e 6)”.

art. 3 del d.m. 180/2010, svolge la funzione di vigilanza e controllo sugli Organismi di mediazione mediante attività periodica di ispezione, svolta dall’Ispettorato generale del Ministero, ma anche sugli Enti di formazione dei mediatori

art. 3 del d.m. 32/2015, esercita la vigilanza sul Registro dei gestori della vendite telematiche
 

L’attività del Ministero è limitata alla fase elettorale per gli psicologi, in quanto la vigilanza vera e propria è svolta dal Ministero della salute. Le residue competenze della Giustizia sono da attribuire ad un difetto di coordinamento normativo.

L’attività di vigilanza rientra nel più ampio concetto di controllo: un particolare esame volto a rivedere, appunto vigilare o riscontrare la regolarità di una funzione esercitata da un soggetto diverso da quello che pone in essere il controllo stesso.
Essa si esplica attraverso richieste di chiarimenti ai Consigli degli ordini professionali e, in alcune ipotesi, può estendersi ad attività di tipo ispettivo.

Secondo una previsione sostanzialmente omogenea delle leggi che regolano gli Ordini professionali, compete al Ministro della giustizia lo scioglimento dei Consigli che non siano in grado di funzionare (per qualsiasi ragione) o commettano reiterati atti illegittimi.

Ai sensi dell'articolo 3 del d.m. 3 febbraio 2016, la vigilanza del Ministero è esercitata anche nei confronti di:

Conservatorie dei registri immobiliari, che sono uffici delle Agenzie delle entrate

►Pubblico registro automobilistico che è tenuto dall’ACI, ma il Ministero della giustizia non ha il controllo su questo ente

Istituti vendite giudiziarie, che sono persone giuridiche o fisiche private

 

Ordini professionali vigilati per cui la vigilanza è svolta sia sugli Ordini nazionali che sugli Ordini territoriali

 

  • Ordine degli Agenti di cambio
    L. 29 maggio 1967, n. 402
    titoli professionali di riferimento: Agente di cambio
     
  • Ordine nazionale dei  Dottori agronomi e Dottori forestali
    L. 7 gennaio 1976, n. 3
    titoli professionali di riferimento: Dottore Agronomo e Dottore Forestale, Agronomo e forestale junior, Zoonomo, Biotecnologo agrario
     
  • Ordine degli Agrotecnici e Agrotecnici laureati
    L. 6 giugno 1986, n. 251
    titoli professionali di riferimento: Agrotecnico, Agrotecnico laureato
     
  • Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
    L. 24 giugno 1923, n. 1395
    R.d. 23 ottobre 1925, n. 2537
    D.p.r. 5 giugno 2001, n. 328
    titoli professionali di riferimento: Architetto
    Il riconoscimento del titolo professionale di architetto conseguito all’estero è di competenza del Ministero dell’istruzione, università e ricerca.
     
  • Ordine degli Assistenti sociali
    L. 23 marzo 1993, n. 84
    titoli professionali di riferimento: Assistente sociale specialista, Assistente sociale
     
  • Ordine degli Attuari
    L. 9 febbraio 1942, n. 194
    titoli professionali di riferimento: Attuario, Attuario junior
     
  • Ordine degli Avvocati
    R.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578
    titoli professionali di riferimento: Avvocato
     
  • Ordine dei Consulenti del Lavoro
    titolo professionale di riferimento: Consulente del Lavoro
    La vigilanza sul Consiglio nazionale è esercitata dal Ministro del lavoro e della Previdenza sociale d’intesa con il Ministro della giustizia, ai sensi dell’art. 25 legge 12/1979
     
  • Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili
    D.lgs. 28 giugno 2005, n. 139
    titoli professionali di riferimento: Dottore commercialista, Ragioniere commercialista, Esperto contabile
     
  • Ordine dei Geologi
    L. 3 febbraio 1963, n. 2
    titoli professionali di riferimento: Geologo, Geologo junior
     
  • Ordine dei Geometri
    R.d. 11 febbraio 1929, n. 274
    titoli professionali di riferimento: Geometra, Geometra laureato
     
  • Ordine dei Giornalisti
    L. 3 febbraio 1963, n. 69
    titoli professionali di riferimento: Giornalista
     
  • Ordine degli Ingegneri
    L. 24 giugno 1923, n. 1395
    R.d. 23 ottobre 1925, n. 2537
    D.p.r. 5 giugno 2001, n. 328
    titoli professionali di riferimento: Ingegnere civile e ambientale, Ingegnere industriale, Ingegnere dell’informazione, Ingegnere civile e ambientale junior, Ingegnere industriale junior, Ingegnere dell’informazione junior
     
  • Ordine dei Notai
    L. 16 febbraio 1913, n. 89
    titolo professionali di riferimento: notaio
     
  • Ordine dei Tecnologi alimentari
    L. 18 gennaio 1994, n. 59
    titoli professionali di riferimento: Tecnologo alimentare
     
  • Ordine dei Periti agrari e Periti agrari laureati
    L. 28 marzo 1968, n. 434
    titoli professionali di riferimento: Perito agrario, Perito agrario laureato
     
  • Ordine dei Periti industriali e Periti industriali laureati
    R.d. 11 febbraio 1929, n. 275
    titoli professionali di riferimento: Perito industriale, Perito industriale laureato
     

Il Ministero esercita altresì la vigilanza sulle seguenti casse di previdenza ed assistenza professionali, unitamente al Ministero del lavoro e al Ministero dell’economia e delle finanze:

  • Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense (legge 8 gennaio 1952, n. 6);
  • Cassa nazionale del notariato (legge 27 giugno 1991, n. 220).

Struttura di riferimento

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