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Accordo tra la Cassa delle ammende, le Regioni e le Province autonome per la promozione di una programmazione condivisa, relativa ad interventi d’inclusione sociale a favore delle persone in esecuzione penale - 26 luglio 2018

26 luglio 2018

18/88/CR08/C8-C9

ACCORDO
TRA LA CASSA DELLE AMMENDE, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
PER LA PROMOZIONE DI UNA PROGRAMMAZIONE CONDIVISA, RELATIVA AD INTERVENTI D’INCLUSIONE SOCIALE A FAVORE DELLE PERSONE IN ESECUZIONE PENALE

 

LA CASSA DELLE AMMENDE

LE REGIONI

E LE PROVINCE AUTONOME

nell'intento di perseguire con maggiore efficacia un’azione coordinata e solidale, attenta alle esigenze dei cittadini e rispettosa delle diversità, in attuazione dei principi di leale collaborazione e di rispetto delle diverse valutazioni istituzionali.

Premesso

  • che per effetto dell’art. 117 Cost., del d.lgs.112\98 e della L. 328\00, le Regioni/Province autonome e le Amministrazioni locali hanno un ruolo fondamentale in materia di programmazione, coordinamento ed attuazione delle politiche sociali, formative e del lavoro, al fine di rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena parità delle persone nella vita sociale culturale ed economica, quindi, anche delle persone sottoposte a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale.
  • che, in considerazione “della finalità rieducativa della pena e della finalizzazione al reinserimento sociale”, sancita dall’art. 27 della Costituzione, le istituzioni ai vari livelli, la comunità civile, nelle sue molteplici espressioni, ciascuno per quanto di competenza, ma insieme in modo integrato, hanno il dovere di adottare azioni e comportamenti adeguati e mirati al superamento delle difficoltà che ostacolano l’esercizio dei diritti e l’inclusione sociale delle persone in esecuzione penale;
  • che lo Statuto della Cassa delle Ammende, approvato con D.P.C.M. 10 aprile 2017 n. 102 prevede che le risorse dell’Ente siano, tra l’altro, destinate all’inclusione sociale delle persone sottoposte a provvedimenti privativi o limitativi della libertà personale;
  • che la coerenza programmatica dei diversi livelli di governance, nazionale e locale, e la necessità di una loro integrazione, sia nella dimensione verticale che orizzontale, appare indispensabile per perseguire la finalità di reinserimento socio-educativo e lavorativo delle persone, e quindi anche delle persone sottoposte a misure penali;
  • che anche la programmazione integrata dei progetti per favorire il reinserimento sociale costituisce, dunque, uno strumento fondamentale per garantire l’erogazione di servizi di qualità, raccordando i vari livelli di governo coinvolti, le diverse fonti finanziarie e i diversi strumenti;
  • che la Cassa delle Ammende, le Regioni e le Province autonome intendono promuovere una strategia integrata di interventi per migliorare l’efficienza e l’efficacia dei servizi di inclusione socio-lavorativa delle diverse fasce di svantaggio sociale con particolare riferimento alle persone in esecuzione penale.

Tenuto conto

  • che le Regioni/Province autonome prevedono nei propri programmi, anche con specifiche previsioni di spesa inserite nei bilanci annuali, linee d’intervento atte a sviluppare percorsi d’integrazione e migliorare il reinserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati per combattere ogni forma di discriminazione nel mercato del lavoro, nonché a promuovere la realizzazione e lo sviluppo di iniziative e di reti interistituzionali, per favorire l’inclusione sociale;
  • che la Cassa delle Ammende in attuazione del mandato istituzionale ex lege 9 maggio 1932, n. 547, modificato dall'articolo 44-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 e del D.P.C.M. 10 aprile 2017 n. 102, promuove il coinvolgimento dei diversi attori socio-istituzionali per favorire il reinserimento socio-lavorativo delle persone in esecuzione penale.

Le Amministrazioni firmatarie convengono quanto segue:

Articolo 1 – Oggetto e finalità

Le Amministrazioni aderenti al presente Accordo si impegnano a collaborare per la promozione di una programmazione condivisa degli interventi per l’inclusione sociale delle persone sottoposte a misure dell’Autorità Giudiziaria restrittive o limitative della libertà personale, con particolare riferimento alla realizzazione di:

  1.  programmi di reinserimento di detenuti, di internati, di persone in misura alternativa alla detenzione o soggette a sanzioni di comunità, consistenti nell'attivazione di percorsi di inclusione lavorativa e di formazione, anche comprensivi di eventuali compensi a favore dei soggetti che li intraprendono, e finalizzati all'acquisizione di conoscenze teoriche e pratiche di attività lavorative che possano essere utilizzate nel mercato del lavoro;
  2.  programmi di assistenza ai detenuti, agli internati o alle persone in misura alternativa alla detenzione o soggette a sanzioni di comunità e alle loro famiglie, contenenti, in particolare, iniziative educative, culturali e ricreative, nonché di recupero dei soggetti tossicodipendenti o assuntori abituali di sostanze stupefacenti o psicotrope o alcoliche, di integrazione degli stranieri sottoposti ad esecuzione penale, di cura ed assistenza sanitaria;

L’Accordo ha l’obiettivo generale di rafforzare il campo di azione delle politiche di inclusione per contrastare fenomeni di discriminazione sociale e lavorativa e mettere a sistema le risorse messe in campo per l’inserimento sociale, formativo e lavorativo delle persone sottoposte a misure dell’Autorità Giudiziaria restrittive o limitative della libertà personale.

Articolo 2 – Governance

Viene costituita un’apposita Cabina di regia e di coordinamento nazionale per la promozione delle attività di collaborazione tra i soggetti firmatari da avviare nell’ambito della presente intesa che operativamente verrà sostanziata da una specifica progettazione di livello territoriale e regionale. Tale organismo è composto da rappresentanti designati dalla Cassa delle Ammende e dalle Regioni/Province e avrà i seguenti compiti:

  1. garantire il flusso informativo sistematico e costante sul tema, al fine di consolidare un processo stabile di concertazione e condivisione dei reciproci programmi di attività e mettere in comune le esperienze realizzate;
  2. assicurare il monitoraggio sull’andamento generale delle azioni progettuali territoriali e regionali poste in essere con risorse congiunte;
  3. individuare e diffondere le buone prassi nel settore dell’inclusione socio lavorativa delle persone in esecuzione penale, realizzate in collaborazione tra il settore del lavoro, della formazione, delle politiche sociali, dello sviluppo economico;
  4. promuovere, sui singoli territori e a livello interregionale, la creazione o il potenziamento di reti e di servizi per l’inserimento socio-lavorativo rivolti alle persone in esecuzione penale;
  5. ricavare dalle esperienze realizzate indicazioni per impostare in futuro nuovi interventi a supporto dello sviluppo e dell’innovazione dei servizi per l’inserimento socio-lavorativo rivolti a persone in esecuzione penale;
  6. definire e realizzare azioni di cooperazione finalizzate allo scambio di prodotti e servizi ed alla realizzazione di azioni e servizi comuni;
  7. individuare i criteri generali per la valutazione delle proposte progettuali a livello territoriale.

Con l’adesione al presente Accordo la Cassa delle Ammende e le Regioni/Province autonome che lo recepiscono si impegnano a:

  • promuovere una strategia integrata di interventi per migliorare l’efficienza e l’efficacia dei servizi di inclusione socio-lavorativa delle persone in esecuzione penale;
  • promuovere un sistema di servizi territorialmente omogeneo ed efficace con il coinvolgimento degli attori economici, per realizzare percorsi integrati e personalizzati di inclusione lavorativa, nonché individuare modelli organizzativi sostenibili ed eventualmente esportabili;
  • avviare interventi per l’inclusione socio-lavorativa dei soggetti in esecuzione penale in coerenza con gli obiettivi programmatici stabiliti congiuntamente in attuazione dei rispettivi Statuti;

Gli interventi avviati consentiranno di acquisire i dati necessari per l’individuazione di uno o più modelli organizzativi di servizi integrati per il reinserimento socio-lavorativo delle persone in esecuzione penale, in grado di rispondere alle effettive esigenze dell’utenza e a garantire un miglior livello di sicurezza dei cittadini.

Articolo 3 – Aspetti finanziari

La realizzazione degli interventi sarà sostenuta dalla Cassa delle Ammende e dalle Regioni/Province autonome, compatibilmente con le rispettive disponibilità finanziarie e secondo gli accordi operativi che saranno presi in sede di programmazione condivisa degli interventi.

Articolo 4 – Durata e validità

Il presente Accordo ha validità per tre anni a partire dalla data di sottoscrizione e potrà, se necessario, essere revisionato, su proposta della Cabina di regia.

Roma, 26 luglio 2018

Letto, approvato e sottoscritto.

Presidente Cassa delle Ammende
Gherardo Colombo

Presidente Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
Stefano Bonaccini

 


Struttura di riferimento