Dichiarazione di assenza

aggiornamento: 19 febbraio 2015

Nel caso in cui una persona sia scomparsa dal luogo del suo ultimo domicilio o residenza e non se ne abbiano più notizie, la legge disciplina tre situazioni:
 

  • la scomparsa
  • l’assenza
  • la morte presunta


Quando una persona non è più comparsa nel luogo del suo ultimo domicilio o residenza e non se ne hanno più notizie, indipendentemente dalla durata del tempo trascorso dall’ultima notizia, il tribunale, su domanda degli interessati o dei presunti successori legittimi o del pubblico ministero può nominare un curatore.
Il curatore rappresenta la persona scomparsa in giudizio, nella formazione degli inventari e dei conti o nelle liquidazioni o divisioni, salvo che la persona scomparsa non avesse un legale rappresentante o un procuratore. Il tribunale può anche adottare i provvedimenti necessari per la conservazione del patrimonio dello scomparso.
Trascorsi due anni dal giorno a cui risale l’ultima notizia, è prevista la possibilità della formale dichiarazione di assenza da parte del tribunale su domanda dei presunti successori legittimi e di chiunque ragionevolmente creda di avere sui beni dello scomparso diritti dipendenti dalla morte di lui.
La dichiarazione di assenza è pronunciata con sentenza. Dopo il passaggio in giudicato della sentenza il tribunale, su istanza di chiunque vi abbia interesse o del pubblico ministero, ordinerà l’apertura degli atti di ultima volontà dell’assente.


Per altre informazioni:

Uffici giudiziari di Genova




Questa scheda ti ha soddisfatto?