Volontariato in carcere

aggiornamento: 7 maggio 2020

In Italia il volontariato penitenziario è di tre tipi :

  • volontariato di singoli, la forma più tradizionale ma oggi la meno diffusa
  • volontariato di singole associazioni
  • volontariato di gruppi di associazioni coordinate da una più ampia organizzazione.


L’autorizzazione per l’accesso in istituto è in ogni caso nominativa, rilasciata ai singoli volontari, è disciplinata dagli articoli 18 e 78 dell’ordinamento penitenziario (L. 354/1975).

L’art. 17 dell’ordinamento penitenziario consente l’ingresso in carcere a tutti coloro che “avendo concreto interesse per l’opera di risocializzazione dei detenuti dimostrino di poter utilmente promuovere lo sviluppo dei contatti tra la comunità carceraria e la società libera”.
La norma è in stretta relazione con l’art. 62 delle regole minime europee che suggerisce di “ricorrere per quanto possibile, alla cooperazione di organizzazioni della comunità per aiutare il personale dello stabilimento nel recupero sociale dei detenuti”.
La domanda di volontariato (contenente dati personali, motivazioni e proposta dell’attività) va presentata al direttore dell’istituto penitenziario in cui si vuole operare che, dopo aver valutato la compatibilità delle iniziative proposte dal volontario “con il percorso trattamentale generale dell’istituto” (circolare Dap 16 luglio 1997),; esprime parere sull'istanza e la trasmette al magistrato di sorveglianza per l’autorizzazione.

L’art. 78 disciplina un’attività di volontariato più specifica rispetto a quella prevista dall’art. 17 e comprende la collaborazione con gli  operatori istituzionali  - educatori, assistenti sociali, psicologi e polizia penitenziaria -  nelle attività trattamentali e risocializzanti.
In questo caso il magistrato di sorveglianza è competente per la proposta, il provveditore regionale per l’autorizzazione, il direttore per la valutazione ai fini del rinnovo annuale.

 La domanda va presentata comunque al direttore dell’istituto che, acquisita la documentazione di rito e la proposta del magistrato di sorveglianza, trasmette il tutto al provveditore regionale
Nel provvedimento di autorizzazione è specificato il tipo di attività che il volontario può svolgere e se è ammesso a frequentare uno o più istituti.

Tanto nel caso previsto dall’art. 17 quanto in quello disciplinato dall’art 78 sono acquisite informazioni presso le forze dell’ordine sulla persona che intende effettuare volontariato in carcere.

Qualora il volontario sia membro di un’associazione è ipotizzabile, mediante apposita convenzione, un’autorizzazione di durata annuale nei confronti di tutti gli operatori dell’associazione.
Le associazioni generalmente operano autonomamente, anche se molte di loro, per un migliore coordinamento, si riuniscono in organizzazioni più ampie, come la "Conferenza nazionale volontariato giustizia”, principale interlocutrice dell’Amministrazione penitenziaria in materia di volontariato.




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