Nota d'iscrizione a ruolo

aggiornamento: 17 novembre 2016

Nel processo civile, l’atto introduttivo del processo di cognizione è la citazione, vale a dire l’invito a comparire che l’attore deve notificare al convenuto per mezzo dell’ufficiale giudiziario, unitamente alla sommaria esposizione della domanda. Con tale atto, tuttavia, il giudice non è ancora investito della causa e non conosce nulla della lite.

Occorre, a tal fine, che la parte che si costituisce in giudizio per prima, di regola l’attore, depositi nella cancelleria, unitamente al proprio fascicolo, la nota di iscrizione a ruolo, cioè un’istanza, rivolta al cancelliere, di iscrivere la causa nel ruolo generale, ai sensi dell’articolo 168 del codice di procedura civile.

Il ruolo generale è il registro di tutti i processi pendenti davanti a quel determinato giudice.
La nota di iscrizione a ruolo deve contenere l'indicazione:

  • delle parti, loro generalità e codice fiscale
  • del procuratore che si costituisce e relativo codice fiscale
  • dell'oggetto della domanda
  • della data di notificazione della citazione
  • della data fissata per la prima udienza di comparizione delle parti

Il decreto 19 marzo 2015 con riferimento al processo esecutivo per espropriazione presvisto dall'art. 159-bis disp. Att. c.p.c. indica i dati da inserire nella nota.

 

Sulla nota di iscrizione a ruolo le parti dovranno apporre la ricevuta di versamento del contributo unificato comprovante l'avvenuto pagamento e il relativo importo.

Con l’atto di costituzione in giudizio le parti (attore e convenuto) si presentano formalmente all’ufficio giudiziario, depositando il proprio fascicolo.

Il fascicolo dell’attore deve contenere: l’originale della citazione, la procura ed i documenti offerti in comunicazione.

Il fascicolo del convenuto, divenuto parte del processo con la notifica della citazione, deve contenere: la copia della citazione, i documenti da esibire e la comparsa di risposta.

Avvenuta la costituzione in giudizio delle parti, il cancelliere deve iscrivere la causa nel ruolo generale e formare il fascicolo d’ufficio, nel quale saranno inseriti tutti gli atti della causa, in originale, qualora si tratti di atti dell’ufficio, ovvero in copia quando si tratta di atti di parte. In particolare il cancelliere provvede all’inserimento della nota d'iscrizione a ruolo, di copia dell'atto di citazione, delle comparse e delle memorie in carta non bollata e, successivamente, dei processi verbali d'udienza, dei provvedimenti del giudice, degli atti di istruzione e della copia del dispositivo delle sentenze. Il cancelliere diventa pertanto il depositario dei fascicoli delle parti, che potranno ritirare in seguito il proprio fascicolo soltanto su autorizzazione del giudice.

Formato il fascicolo d’ufficio, il cancelliere lo presenta al presidente del tribunale, il quale, con decreto, designa il giudice istruttore davanti al quale le parti dovranno comparire. Nei tribunali divisi in più sezioni il presidente assegna la causa alla competente sezione ed il presidente di quest’ultima provvede alla designazione del giudice istruttore. Successivamente il cancelliere iscrive la causa sul ruolo della sezione e su quello del giudice istruttore, al quale trasmette il fascicolo.

La circolare congiunta delle direzioni generali dell'organizzazione giudiziaria, degli affari civili e dell'ufficio del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del 2 agosto 2000, allo scopo di standardizzare le modalità di iscrizione delle cause nei ruoli civili, ha istituito un modello unico di nota di iscrizione a ruolo, utilizzato a partire dal 1 ottobre 2000.

Il decreto del Presidente della Repubblica n. 123 del 13 febbraio 2001 prevede infine che la nota di iscrizione a ruolo possa essere trasmessa per via telematica come documento informatico, sottoscritto con firma digitale del difensore.

Riferimenti Normativi: art. 168 c.p.c.; d.p.r. n. 123 del 2001; circolare del 2 agosto 2000; art 159-bis disp.att. c.p.c.; decreto 19 marzo 2015




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