Testimonianza scritta

aggiornamento: 17 luglio 2018

È prevista dal codice di procedura civile all'articolo 257-bis e nelle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile all'art. 103-bis.

Nel processo civile il giudice, su accordo delle parti, tenuto conto della natura della causa e di ogni altra circostanza, può autorizzare l’acquisizione della prova testimoniale scritta.

Il testimone scriverà le risposte ai quesiti sui quali deve essere interrogato, su un modulo apposito, conforme al modello approvato con decreto 17 febbraio 2010 del Ministro della giustizia, seguendo le istruzioni per la sua compilazione, da notificare unitamente al modello.

L'acquisizione della testimonianza scritta è utilizzabile anche nell’ipotesi di assunzione di prova delegata, prevista dall’articolo 203 del codice di procedura civile.

Il testimone apporrà la propria firma al termine di ogni risposta e su ciascun foglio del modulo. La sottoscrizione dovrà essere autenticata da un segretario comunale o da un cancelliere di un ufficio giudiziario ed il modulo sarà infine spedito o depositato in cancelleria.

La testimonianza scritta avente ad oggetto documenti di spesa già depositati dalle parti potrà essere redatta liberamente dal testimone, mediante dichiarazione scritta non autenticata e consegnata al difensore della parte interessata.

Il giudice, esaminate le risposte o le dichiarazioni, puo' sempre disporre che il teste sia chiamato a deporre davanti a lui.




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