Organismi di mediazione - Registro - Iscrizione
aggiornamento: 12 ottobre 2021
Circolare 9 settembre 2021 - Obbligo di comunicazione di cui all'art. 8, comma 1 d. lgs. 4 marzo 2010 n. 28 "Attuazione dell'art. 60 della l. 69/2009, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali". Circolare interpretativa
Secondo quanto stabilito dall’art. 83, comma 20 bis, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. i), del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, fino al 31 luglio 2020 tutti gli organismi iscritti nel registro tenuto dal Ministero possono svolgere la mediazione telematica, dotandosi di sistemi di videoconferenza, anche in assenza di apposita previsione nel proprio regolamento di procedura. È necessario il preventivo consenso di tutte le parti che partecipano alla mediazione.
Il tentativo di conciliazione è lo strumento di definizione delle controversie capace di offrire, quando possibile, soluzioni più spedite, agevoli ed economiche alle liti e di ridurre il contenzioso giurisdizionale.
L'attività di mediazione e conciliazione può essere svolta unicamente da organismi accreditati presso il Ministero della giustizia e inseriti nel Registro degli organismi di mediazione ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. 28/2010.
In base al d.lgs. 28/2010 "Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali" e al d. m. 18 ottobre 2010 n.180 "Registro degli organismi di mediazione e elenco dei formatori per la mediazione", il Direttore generale degli affari interni del Dipartimento per gli affari di giustizia è responsabile della tenuta del Registro degli organismi che sono enti pubblici o privati abilitati a svolgere il procedimento di mediazione ed iscritti nell’apposito registro degli organismi di mediazione
Il registro è istituito e tenuto presso il Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia.
I criteri e le modalità di iscrizione nel registro degli organismi di mediazione e nell’elenco degli enti di formazione sono fissati con D.M n. 180 del 18 ottobre 2010, pubblicato sulla G.U. n. 258 del 4 novembre 2010, che attua quanto previsto dal d.lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 e successive modifiche introdotte dal d.m. 4 agosto 2014 n. 139.
Con provvedimento del direttore generale dell'allora giustizia civile 4 novembre 2010 sono stati approvati i modelli delle domande di iscrizione al registro degli organismi di mediazione e all’elenco degli enti di formazione, e sono stati indicati gli atti, i documenti e i dati di cui la domanda deve essere corredata. Attualmente la domanda deve essere complita e inviata per via telematica all'indirizzo https://mediazione.giustizia.it.
Con la successiva nota illustrativa del 2 febbraio 2010 sono state fornite indicazioni per la compilazione dei modelli di domanda di iscrizione, che restano invariate anche se l'iscrizione, a far data dal 3 novembre 2014, potrà avvenire solo in via telematica. A cura dell’ufficio competente sono state redatte anche delle FAQ.
La sentenza TAR Lazio n. 1351/2015 del 23 gennaio 2015 - immediatamente esecutiva - ha annullato l’art. 16, comma 2 e 9 del decreto ministeriale n. 180 del 18 ottobre 2010, perciò non è più possibile richiedere il pagamento di alcuna somma di denaro a titolo di spese di avvio – né a titolo di indennità – in sede di primo incontro. Gli organismi di mediazione sono invitati ad adeguarsi immediatamente a tale decisione fino ad eventuali nuove comunicazioni.
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