Periti e consulenti tecnici e iscrizione all'albo
aggiornamento: 28 dicembre 2022
Il consulente tecnico d’ufficio (C.T.U) è la figura professionale, prevista dall’ordinamento, dal quale il giudice o la parte può farsi assistere per il compimento di singoli atti o per tutto il processo.
In materia penale si dice consulente tecnico il consulente di parte, mentre l’esperto nominato dal giudice si dice perito.
Presso i tribunali è istituito l’albo dei consulenti tecnici in materia civile e quello dei periti in materia penale.
Ai CTU e ai periti spetta un compenso. La liquidazione è effettuata con decreto di pagamento, motivato, del magistrato che procede.
L’albo dei consulenti tecnici del giudice è istituito presso ogni tribunale.
Se il giudice ha bisogno di particolari accertamenti, può farsi assistere da esperti, consulenti tecnici in ambito civile e periti in ambito penale, iscritti all’albo.
L'albo è tenuto dal presidente del tribunale e tutte le decisioni relative all'ammissione all'albo sono prese da un comitato da lui presieduto e composto dal procuratore della Repubblica e da un professionista iscritto nell'albo professionale, designato dal Consiglio dell'ordine o dal collegio della categoria a cui appartiene chi richiede l'iscrizione.
Albo dei consulenti tecnici d’ufficio in materia civile
L’albo è tenuto dal presidente del tribunale e tutte le decisioni relative all'ammissione sono prese da un comitato da lui presieduto e composto dal procuratore della Repubblica e da un professionista iscritto nell'albo professionale, designato dal Consiglio dell'ordine o dal collegio della categoria a cui appartiene chi richiede l'iscrizione.
L’albo dei CTU è diviso in categorie e vi sono sempre comprese la categoria medico-chirurgica, industriale, commerciale, agricola, bancaria, assicurativa.
Ogni quattro anni il comitato procede ad una revisione dell’albo per eliminare i consulenti per i quali è venuto meno uno dei requisiti previsti per l’iscrizione o è intervenuto un impedimento a esercitare l’ufficio.
Per ottenere l’iscrizione è necessario essere in possesso di una speciale competenza tecnica in una determinata materia, essere di condotta morale specchiata ed essere iscritti nelle rispettive associazioni professionali.
Non si può essere iscritti in più di un albo.
I giudici che hanno sede nella circoscrizione di un determinato tribunale devono normalmente affidare gli incarichi ai CTU iscritti nell’albo dello stesso tribunale.
Il giudice però, trattandosi di un ausilio tecnico per il quale è fondamentale il rapporto fiduciario, ha la facoltà di nominare anche esperti non compresi nell'albo del tribunale, o persona non iscritta in alcun albo, ma deve motivare la scelta.
Albo dei periti in materia penale
L’albo è tenuto dal presidente del tribunale e tutte le decisioni relative all'ammissione sono prese da un comitato da lui presieduto e composto dal procuratore della Repubblica, dal presidente del consiglio dell’ordine forense, dal presidente dell’ordine o del collegio a cui appartiene la categoria di esperti o da loro delegati. Il comitato decide sulle richieste di iscrizione e di cancellazione.
L’albo è diviso in categorie. Sono sempre previste le categorie di esperti in medicina legale, psichiatria, contabilità, ingegneria e relative specialità, infortunistica del traffico e della circolazione stradale, balistica, chimica, analisi e comparazione della grafia.
Il comitato provvede alla revisione dell’albo ogni due anni. A seguito della revisione vengono cancellati gli iscritti per i quali è venuto meno uno dei requisiti previsti per l’iscrizione (art. 69 norme att. cpp) o è sorto un impedimento a esercitare l’ufficio di perito.
esempi di informazioni fornite dagli uffici:
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