Certificato casellario per pubbliche amministrazioni - CERPA

aggiornamento: 28 agosto 2023

Il sistema CERPA (CERtificati Pubbliche Amministrazioni) consente la consultazione diretta del Sistema Informativo del Casellario (SIC) da parte delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici servizi, ai fini dell'acquisizione dei certificati del casellario giudiziale e dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato.

La consultazione può avvenire qualora, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, le PP.AA. e i gestori di pubblici servizi abbiano necessità di procedere:

  1. alle acquisizioni d'ufficio di informazioni concernenti stati, qualità e fatti (art. 43 e 46 D.P.R. 445/2000)
  2. ai controlli delle dichiarazioni sostitutive di certificati (art. 71 D.P.R. 445/2000):

tramite:

  • un servizio di cooperazione tra sistemi informativi
  • Posta Elettronica Certificata (PEC)
     

Come si accede al sistema

Presupposto per accedere al sistema è l’aver sottoscritto una convenzione con il Ministero della Giustizia (cfr. "schema di convenzione-tipo"). Considerati i molteplici dipartimenti ed articolazioni territoriali dei vari Ministeri, data in particolare la numerosità sul territorio di istituti scolastici pubblici /parificati di ogni ordine e grado, nonché di comandi provinciali o regionali delle forze di polizia e di aziende/società comunali/provinciali/regionali, si sottoscriveranno convenzioni uniche con i vari Ministeri, con l’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), con le Provincie e le Regioni, cui le singole unità periferiche aderiranno successivamente.
Con circolari del 21 febbraio e del 16 ottobre 2013, si è chiesto alle amministrazioni centrali di riferimento di individuare, sulla base dei regolamenti di cui agli artt. 20 e 21 del codice della privacy e previa ricognizione delle esigenze di tutte le proprie articolazioni periferiche (comprese agenzie/aziende/istituti eventualmente controllati), i procedimenti amministrativi di competenza e le norme che giustificano in relazione agli stessi l’acquisizione dei certificati del casellario.
Tale attività ricognitiva è il presupposto per la compilazione della scheda di attivazione di cui all'Allegato C del decreto 5 dicembre 2012, da inviare unitamente alla richiesta di accesso al SIC, e dunque per la stipula della convenzione.

Esigenze certificative delle PA in qualità di stazioni appaltanti.

Per le esigenze certificative in materia di appalti pubblici delle pubbliche amministrazioni, compresi i gestori di pubblici servizi, è attualmente operativa, in applicazione dell’articolo 39 del d.P.R. 313/2002, la convenzione sottoscritta in data 28 marzo 2013 tra questo Ministero e l'Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP ora ANAC) presso la quale è istituita la Banca dati nazionale dei contratti pubblici. A tali fini si deve utilizzare il sistema “AVCPass” (disponibile sul sito internet dell’ANAC) cui bisogna preventivamente accreditarsi. Detto sistema è utilizzabile fino all’entrata in vigore del decreto di cui all’art. 81, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 (nuovo codice dei contratti pubblici) in virtù del quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti definirà, in accordo con l’ANAC, le modalità di subentro nelle convenzioni già stipulate con la stessa Autorità e comunque fino a che non sarà istituita la Banca Dati nazionale degli Operatori Economici di cui al richiamato art. 81, comma 1.

Verifica contrassegno elettronico (Glifo) apposto sui certificati rilasciati con il sistema CERPA/massive

Tramite apposito software è possibile verificare l’autenticità ed integrità del documento informatico contenuto nel contrassegno generato elettronicamente (glifo) presente, ai sensi degli articoli 23, comma 2-bis, e 71 del CAD, sui certificati prodotti in pdf dal sistema CERPA/Massive, una volta stampati.

Regime transitorio

Fino a quando le pubbliche amministrazioni ed i gestori di pubblici servizi non avranno stipulato le relative convenzioni o fino a quando tali soggetti non si saranno accreditati al sistema AVCPass, i certificati in premessa andranno richiesti agli uffici locali del casellario giudiziario, tramite due appositi moduli: uno per richieste riferite a singoli soggetti, l’altro per richieste riguardanti un numero significativo di persone, compilabile attraverso apposito applicativo (procedura certificazione massiva).

A richiesta della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi, entrambi italiani,   l’ufficio del casellario locale, sito presso ogni Procura della Repubblica, rilascia  il certificato del casellario europeo, per i cittadini italiani (art. 28-bis comma 1 t.u.), e l’informazione con valore legale sui precedenti penali, per i cittadini di altro Stato membro (art. 28-bis comma 2 t.u.) (cfr. Scheda pratica – Certificato del casellario giudiziale europeo e informazione con valore legale sui precedenti penali europei).

Nota bene: si fa presente che la conoscenza di tutte le condanne penali e delle relative interdizioni riportate sull’intero territorio dell’Unione è possibile solo attraverso l’acquisizione del certificato del casellario giudiziale e di quello europeo/informazione con valore legale, in linea con la disciplina europea in materia (decisione quadro GAI/315/2009 e decisione GAI/316/2009, rispettivamente adottate con i decreti legislativi n. 74/2016 e n. 75/2016).


Tabella riepilogativa
CERTIFICATO CASELLARIO GIUDIZIALE CERTIFICATO CASELLARIO EUROPEO
CITTADINI ITALIANI
Art. 39 t.u. Art. 28-bis, co 1 t.u.
Art. 32 t.u. -
CITTADINI EUROPEI
Art. 39 t.u. Informazione ai sensi art. 28-bis, co 2 t.u.
Art. 32 t.u.  
CITTADINI EXTRA EUROPEI
Art. 39 t.u. Informazione da richiedere tramite ECRIS ai paesi europei ove abbiano soggiornato
Art. 32 t.u.  -


Per informazioni rivolgersi all’help desk del Casellario: 0668189222
disponibile dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17.30 ed il sabato dalle 8.30 alle 13.
e-mail: casellario.centrale@giustizia.it

 

 




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