Coppie di nazionalità diverse: Diritti dei conviventi

aggiornamento: 27 marzo 2020

 

COPPIE DI NAZIONALITÀ DIVERSE: DIRITTI DEI CONVIVENTI


Disciplina della convivenza di fatto in Italia

Nella convivenza di fatto due persone maggiorenni sono unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità' o adozione, da matrimonio o da un'unione civile. Per accertare l’esistenza di una stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica prevista dal regolamento sull’anagrafe della popolazione residente (link alla legge 76 del 2016 articolo 1 commi da 36 a 65)

 

Quali cause impediscono la convivenza di fatto

II contratto di convivenza è affetto da nullità insanabile che può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse se concluso: a) in presenza di un vincolo matrimoniale, di un'unione civile o di un altro contratto di convivenza; b) in violazione del comma 36 ossia se le parti non sono unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale o materiale o sono già vincolate da rapporti di parentela, affinità, adozione, matrimonio o unione civile; c) da persona minore di età; d) da persona interdetta giudizialmente; e) in caso di condanna per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell’altro.

 

Quali effetti conseguono alla convivenza di fatto

Equiparazione al coniuge

  • I conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario;
  • In caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza nonché' di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari;
  • in caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell'individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite.

 

Designazione per specifici atti

  • Ciascun convivente di fatto può' designare l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati:
  1. in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute;
  2. in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.
  • Il convivente di fatto può' essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno dell’altra parte.

 

Diritti di godimento della casa di comune residenza

  • In caso di morte del proprietario della casa di comune residenza il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni. Ove nella stessa coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite, il medesimo ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni.
  • Nei casi di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente di fatto ha facoltà' di succedergli nel contratto.
  • Il convivente di fatto ha titoli o cause di preferenza rispetto alle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare.

 

Diritti di natura economica

  • partecipazione agli utili dell'impresa familiare e ai beni acquistati con essi nonché' agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, commisurata al lavoro prestato. Il diritto di partecipazione non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato.

 

Regime patrimoniale della convivenza di fatto

Non è previsto un regime legale della convivenza di fatto.

La legge prevede però che i conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza, redatto in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità' alle norme imperative e all'ordine pubblico.

Per essere opponibile anche ai terzi è previsto che il professionista che ha ricevuto l'atto o ne ha autenticato la sottoscrizione deve provvedere entro i successivi dieci giorni a trasmetterne copia al comune di residenza dei conviventi per l'iscrizione all'anagrafe.

Nel contratto può essere scelto il regime della comunione legale dei beni. Il regime scelto può essere modificato in qualunque momento nelle stesse forme del contratto di convivenza.

 

Quando si scioglie una convivenza di fatto

Il contratto di convivenza si risolve per:

  1. accordo delle parti;
  2. recesso unilaterale;
  3. matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente e altra persona;
  4. morte di uno dei contraenti.

La risoluzione del contratto di convivenza per accordo delle parti o per recesso unilaterale deve essere redatta nelle stesse forme del contratto di convivenza (l), ovvero contratto redatto in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità' alle norme imperative e all'ordine pubblico.

Qualora il contratto di convivenza preveda il regime patrimoniale della comunione dei beni, la sua risoluzione determina lo scioglimento della comunione medesima e si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice civile che la riguardano (link a scheda 4 rapporti patrimoniali coniugi – scioglimento comunione), ferma la competenza del notaio per gli atti di trasferimento di diritti reali immobiliari comunque discendenti dal contratto di convivenza.

 

Riferimenti normativi

Legge n. 76 del 2016 - Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze: articolo 1 commi da 36 a 65

 

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