Rimborso spese legali agli imputati assolti

aggiornamento: 6 aprile 2023

  • Con quali browser è necessario accedere?

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  • Chi è il soggetto legittimato alla presentazione dell’istanza di rimborso?

    L’art. 3, comma 2 del decreto ministeriale del 20 dicembre 2021 identifica i soggetti legittimati alla presentazione dell’istanza, ovvero l’imputato, o, nei casi di imputati minorenni, incapaci e deceduti, rispettivamente, il titolare della responsabilità genitoriale di un minorenne, il rappresentante legale di un incapace e l’erede nell’interesse di tutti gli aventi diritto.

  • L’istanza può essere presentata dal difensore per l’imputato assolto?

    No

  • Come si può accedere per inserire l'istanza di rimborso per imputato assolto?

    Solo con SPID di livello due

  • Quali sono i termini di presentazione della domanda per le sentenze divenute irrevocabili nel 2022?

    Dal 1° gennaio al 31 marzo 2023 (art. 3 comma 5, decreto ministeriale del 20 dicembre 2021)

  • Come parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato posso presentare l'istanza?

    No
    A quale procedimento si deve fare riferimento nella compilazione dell'istanza?
    Nel caso di declaratoria di incompetenza con restituzione degli atti al Pubblico Ministero non opera la translatio iudicii in favore del giudice indicato competente, giacché il Pubblico Ministero risulta nuovamente investito del potere-dovere di esercitare, anche con modalità diverse, l’azione penale. Ne consegue che il primo processo deve ritenersi concluso con declaratoria di incompetenza, e non può essere considerato nella domanda di accesso al fondo.

  • Quali sono le formule di assoluzione che consentono l’accesso al fondo?

    L’assoluzione, con sentenza divenuta irrevocabile, deve riguardare tutti i capi di imputazione contestati e deve essere necessariamente pronunciata per una delle formule previste dall’art. 1, comma 2, lett. e) del decreto, ossia:

    - perché il fatto non sussiste;

    - perché l’imputato non ha commesso il fatto;

    ­- perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, escluso il caso in cui la sentenza di assoluzione “perché il fatto non è previsto dalla legge come reato” sia stata emessa a seguito di depenalizzazione dei fatti oggetto d’imputazione

  • Cosa si intende per atto di esercizio dell’azione penale e quale documento va allegato ai sensi dell’art 3, comma 4, lett. d del  decreto ministeriale del 20 dicembre 2021)?

    L’atto di esercizio dell’azione penale è l’atto con cui il pubblico ministero formula l’imputazione a carico dell’indagato.

    L’azione penale può esercitata dal pubblico ministero mediante i seguenti atti:

    • richiesta di rinvio a giudizio
    • decreto di citazione diretta a giudizio
    • richiesta di giudizio immediato
    • citazione a giudizio direttissimo
    • richiesta di emissione del decreto penale di condanna
    • richiesta o consenso all’applicazione della pena
  • Quale documento considerare valido per la certificazione del passaggio in giudicato?

    La data di irrevocabilità della sentenza deve essere certificata tramite copia conforme della sentenza di assoluzione, rilasciata dalla cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza corredata dal certificato di passaggio in giudicato rilasciato dalla stessa cancelleria (art. 3, comma 4, lett. c) del decreto ministeriale del 20 dicembre 2021). La sentenza di assoluzione deve riguardare una sentenza passata in giudicato l’anno precedente a quello di presentazione della domanda. La certificazione di passaggio in giudicato deve essere testualmente ed inequivocabilmente riconducibile all’Ufficio di Cancelleria del giudice, tramite timbro dell’ufficio.

  • Quando è necessario inserire la voce “giudice del rinvio” nella sezione grado di giudizio?

    La voce “giudice di rinvio” deve essere utilizzata solo quando la sentenza di assoluzione è emessa da un giudice investito dalla Corte di Cassazione, con provvedimento di annullamento con rinvio

  • Quali dati essenziali deve contenere la fattura?

    La fattura di cui all’art 3, comma 4, lett. f) del decreto ministeriale del 20 dicembre 2021 deve essere emessa dal legale nominato difensore nel procedimento di assoluzione, intestata all’imputato assolto e deve riportare i riferimenti del procedimento penale oggetto di assoluzione (r.g.n.r, r.g, numero sentenza).

  • Al posto della fattura può essere inserita la nota pro forma o il preventivo del professionista legale?

    Il preventivo e la nota pro forma non sono validi ai fini dell’ammissione al fondo.

  • Quando due o più imputati assolti sono difesi dallo stesso avvocato come va presentata la domanda di rimborso in presenza di unica fattura?

    L’istanza deve essere presentata singolarmente da ciascun imputato assolto per la relativa quota di spesa.

  • Quali sono le forme di pagamento ritenute valide ai fini del rimborso?

    Ai fini del rimborso, Il pagamento delle spese legali può avvenire esclusivamente tramite bonifico bancario, art. 3, comma 4, lett. h) del decreto ministeriale del 20 dicembre 2021.

  • Per la voce relativa all’inserimento della ricevuta di pagamento tramite bonifico si ritiene equipollente la fotocopia dell’assegno bancario?

    No, non c’è equipollenza tra bonifico, assegno e contanti

  • Se il pagamento per le spese legali è stato effettuato in contanti o con assegno, è possibile effettuare l'istanza?

    No

  • Quali sono gli elementi essenziali che deve riportare la documentazione allegata come bonifico?

    La documentazione comprovante l’avvenuto pagamento con bonifico bancario (art. 3, comma 4, lett. h) del decreto ministeriale del 20 dicembre 2021) deve rendere possibile l’identificazione del soggetto ordinante, l’intestazione del c/c, il beneficiario del pagamento, l’importo del bonifico, la data di emissione e la causale del pagamento ovvero il riferimento alla sentenza o al procedimento penale. 

  • Sono considerati validi i pagamenti eseguiti da soggetti diversi dall’imputato assolto?

    Il sostenitore della spesa deve coincidere con l’imputato assolto, art. 1, lett. g) del decreto ministeriale del 20 dicembre 2021. Di conseguenza, salvo i casi previsti dal decreto all’art 3, comma 2, il bonifico deve essere ordinato dal conto corrente dell’imputato assolto. I bonifici ordinati da conto corrente co-intestato tra imputato assolto e terzi sono ammessi al rimborso nella misura del 50%, mentre quelli disposti da conti correnti intestati a terzi o persone giuridiche non sono validi ai fini dell’accesso al fondo.

  • Quale documento è classificabile come quietanza e quali elementi essenziali deve contenere?

    La quietanza deve essere rilasciata dal professionista legale che ha emesso la fattura e consiste nell’attestazione di avere già ricevuto il pagamento, per la prestazione professionale fatturata. A tali fini, la quietanza deve (al minimo) contenere la dicitura “pagato” o “per quietanza” sottoscritta dal professionista legale.

  • Quale documentazione allegare come atto di nomina del difensore?

    È necessario allegare la documentazione attestante il conferimento, da parte dell’imputato assolto, dell’incarico al professionista legale. La difesa deve essere riferita al procedimento oggetto di rimborso. Nel caso di imputato assolto difeso da due avvocati è necessario che l’atto di nomina sia presente per ciascun avvocato che ha emessa la fattura.

  • Quale documento è valido come parere di congruità?

    Il parere di congruità è il documento attraverso il quale il Consiglio dell’Ordine certifica la congruità della parcella emessa dall’avvocato. L’assenza della decisione del Consiglio dell’Ordine determina il rigetto della domanda di rimborso.

  • La Cassazione (sez penali) rilasca il certificato di passaggio in giudicato delle proprie sentenze anche di assoluzione?

    Nel caso di assoluzione pronunciata dalla Corte di Cassazione, il certificato di irrevocabilità dovrà essere richiesto alla cancelleria del giudice impugnato, che procederà ai sensi e per gli effetti dell’art. 27 regolamento att. cpp e dell’art. 624, comma 4, c.p.p.

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