Sentenze, provvedimenti e decreti del giudice - Servizio pubblicazioni

aggiornamento: 14 novembre 2022


Istruzioni per richiedere la pubblicazione
 

  1. La richiesta di pubblicazione deve essere inoltrata dall’ufficio giudiziario autore della sentenza/provvedimento con mail del dominio giustizia. La redazione di www.giustizia.it è autorizzata alle pubblicazioni solo in questo caso
     
  2. L’attività di pubblicazione non prevede costi
     
  3. L’ufficio giudiziario invia a pubblicazione.sentenze@giustizia.it allegato/i in formato doc. dell’estratto della sentenza/provvedimento e qualora necessario di altri documenti
     
  4. Il formato dell’allegato/i dovrà essere testo e non immagine. Ciò è necessario per dare attuazione alle disposizioni sull’accessibilità delle informazioni pubblicate sui siti istituzionali. l’Emblema dello Stato, lo inserisce la redazione
     
  5. Nel corpo della mail vanno indicate: la data di inizio e di fine pubblicazione
     
  6. A partire dalla data indicata come inizio pubblicazione, la sentenza/provvedimento sarà visibile, a seconda della tipologia, in una delle pagine richiamate all’indirizzo https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_19.page
     
  7. A lavorazione compiuta, la redazione invia all’ufficio giudiziario mail di risposta che conferma la pubblicazione che avverrà in automatico così come la sua eliminazione alla data di scadenza
     
  8. L’attestazione conseguente alla verifica della effettiva presenza online, a partire dalla data richiesta, non compete a questa redazione
     
  9. Infine, per consentire alla redazione di organizzare le attività, si chiede che tra richiesta e data di inizio pubblicazione intercorrano almeno 3 giorni lavorativi

 

 

Per le pene accessorie, l'articolo 36 del codice penale dispone che la sentenza all'ergastolo e la sentenza di condanna nei casi in cui la legge lo prevede, siano pubblicate nel sito internet del Ministero della giustizia per un periodo stabilito dal giudice e comunque non superiore a trenta giorni. In caso di mancata indicazione, la durata della pubblicazione è di quindici giorni.

In materia di famiglia e di stato delle persone, l'articolo 729 del codice di procedura civile dispone che la sentenza che dichiara l'assenza o la morte presunta debba essere inserita per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e pubblicata nel sito internet del Ministero della giustizia.

Per quanto riguarda le modalità di pubblicazione delle sentenze, questi articoli sono stati aggiornati dall'art. 37, c18, d.l. 6 luglio 2011, n. 98 «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria», convertito dalla l. 111/2011. In particolare, l'articolo 36 del codice penale era già stato modificato in precedenza dall'art. 67 della l. 69/2009, e dall'art. 2, commi 216-218, della l.191/2009, legge finanziaria 2010. Quest'ultima ha disposto un adeguamento alla formulazione dell’articolo 36 del codice penale, del d.lgs. 231/2001 che disciplina la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica e della l. 633/1941 sulla protezione del diritto d'autore.

Per i provvedimenti sanzionatori amministrativi, l'articolo 498 del codice penale, in tema di usurpazione di titoli e di onori, così come modificato dall'art. 43 del d.lgs 507/1999, dispone che il provvedimento che accerta la violazione sia pubblicato con le modalità stabilite dall'art. 36 del codice penale.

Il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza adottato con d.lgs. 14/2019, per i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento, prevede all'art. 70, la pubblicazione del decreto di ammissione della proposta e del piano. All'articolo 78 la pubblicazione del decreto di accoglimento della domanda di concordato minore. All'art. 282 il decreto di esdebitazione del consumatore o del professionista.




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