Sentenze, provvedimenti e decreti del giudice - Servizio pubblicazioni
aggiornamento: 14 novembre 2022
Istruzioni per richiedere la pubblicazione
- La richiesta di pubblicazione deve essere inoltrata dall’ufficio giudiziario autore della sentenza/provvedimento con mail del dominio giustizia. La redazione di www.giustizia.it è autorizzata alle pubblicazioni solo in questo caso
- L’attività di pubblicazione non prevede costi
- L’ufficio giudiziario invia a pubblicazione.sentenze@giustizia.it allegato/i in formato doc. dell’estratto della sentenza/provvedimento e qualora necessario di altri documenti
- Il formato dell’allegato/i dovrà essere testo e non immagine. Ciò è necessario per dare attuazione alle disposizioni sull’accessibilità delle informazioni pubblicate sui siti istituzionali. l’Emblema dello Stato, lo inserisce la redazione
- Nel corpo della mail vanno indicate: la data di inizio e di fine pubblicazione
- A partire dalla data indicata come inizio pubblicazione, la sentenza/provvedimento sarà visibile, a seconda della tipologia, in una delle pagine richiamate all’indirizzo https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_19.page
- A lavorazione compiuta, la redazione invia all’ufficio giudiziario mail di risposta che conferma la pubblicazione che avverrà in automatico così come la sua eliminazione alla data di scadenza
- L’attestazione conseguente alla verifica della effettiva presenza online, a partire dalla data richiesta, non compete a questa redazione
- Infine, per consentire alla redazione di organizzare le attività, si chiede che tra richiesta e data di inizio pubblicazione intercorrano almeno 3 giorni lavorativi
Per le pene accessorie, l'articolo 36 del codice penale dispone che la sentenza all'ergastolo e la sentenza di condanna nei casi in cui la legge lo prevede, siano pubblicate nel sito internet del Ministero della giustizia per un periodo stabilito dal giudice e comunque non superiore a trenta giorni. In caso di mancata indicazione, la durata della pubblicazione è di quindici giorni.
In materia di famiglia e di stato delle persone, l'articolo 729 del codice di procedura civile dispone che la sentenza che dichiara l'assenza o la morte presunta debba essere inserita per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e pubblicata nel sito internet del Ministero della giustizia.
Per quanto riguarda le modalità di pubblicazione delle sentenze, questi articoli sono stati aggiornati dall'art. 37, c18, d.l. 6 luglio 2011, n. 98 «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria», convertito dalla l. 111/2011. In particolare, l'articolo 36 del codice penale era già stato modificato in precedenza dall'art. 67 della l. 69/2009, e dall'art. 2, commi 216-218, della l.191/2009, legge finanziaria 2010. Quest'ultima ha disposto un adeguamento alla formulazione dell’articolo 36 del codice penale, del d.lgs. 231/2001 che disciplina la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica e della l. 633/1941 sulla protezione del diritto d'autore.
Per i provvedimenti sanzionatori amministrativi, l'articolo 498 del codice penale, in tema di usurpazione di titoli e di onori, così come modificato dall'art. 43 del d.lgs 507/1999, dispone che il provvedimento che accerta la violazione sia pubblicato con le modalità stabilite dall'art. 36 del codice penale.
Il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza adottato con d.lgs. 14/2019, per i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento, prevede all'art. 70, la pubblicazione del decreto di ammissione della proposta e del piano. All'articolo 78 la pubblicazione del decreto di accoglimento della domanda di concordato minore. All'art. 282 il decreto di esdebitazione del consumatore o del professionista.
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