Accesso e copia atti concorso magistrato ordinario

aggiornamento: 27 maggio 2022

Regole per il concorso indetto con d.m. 29 ottobre 2019

Il candidato può chiedere la visione o l'estrazione di copia dei documenti amministrativi inerenti alla procedura concorsuale.
L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato al rimborso del costo di riproduzione/scansione.
Ogni richiesta deve essere motivata e va indirizzata all'Ufficio Concorsi, salvo che per i documenti non formati dall’ Ufficio o non detenuti stabilmente dallo stesso.
L'Ufficio Concorsi non è tenuto ad elaborare i dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso.
Ove la richiesta di accesso sia irregolare o incompleta, l' Ufficio darà comunicazione al richiedente entro 10 giorni, tramite mail o altro mezzo idoneo.
Le istanze di accesso che possono pervenire all'Ufficio Concorsi da parte dei candidati o dei loro rappresentanti riguardano prevalentemente la richiesta di visione e/o copia dei seguenti documenti:

  • elaborati del richiedente
  • verbale seduta di correzione degli elaborati del richiedente
  • elaborati idonei ammessi alle prove orali
  • verbale della prova orale del richiedente
  • verbale di espulsione
  • nominativo candidato idoneo per notifica ricorso amministrativo

I criteri di valutazione delle prove scritte e delle prove orali saranno disponibili sul sito del Ministero; l’elenco degli idonei alle prove orali ed i verbali delle prove orali saranno affissi all’albo del Ministero.

La copia degli elaborati dei candidati diversi dal richiedente è rilasciata senza indicazione del nome dell'autore.

Qualora l'Amministrazione, a fronte di specifiche richieste, individuasse soggetti controinteressati all'accoglimento della richiesta, ne darà comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento.
Il diritto di accesso si esercita in via informale, con richiesta verbale o scritta, quando è possibile provvedere immediatamente all'esibizione del documento o alla sua riproduzione/scansione.
Negli altri casi, si esercita in via formale con richiesta solo scritta.

Nel caso di rappresentanza, il rappresentante dovrà produrre atto di delega dell'interessato con sottoscrizione autenticata. A tal proposito, si specifica che la procura alle liti non abilita di per sé il difensore a richiedere per conto dell'assistito l'accesso ai documenti amministrativi.
Le richieste devono essere compilate su un modulo fornito dall'Ufficio, per la visione, e seguendo le indicazioni della procedura online per la copia.

Le richieste, oltre che motivate, devono essere specifiche, ovvero consentire l'individuazione del documento o dei documenti cui si vuole accedere.
In particolare, l'interessato deve indicare nella richiesta:

  • il documento o i documenti richiesti
  • l'interesse specifico che è alla base della richiesta.
     

Qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse, sull'accessibilità del documento o sia necessario interpellare il Consiglio Superiore della Magistratura, il richiedente sarà invitato a presentare istanza formale.
Il termine finale di conclusione del procedimento, salvo differimenti collegati all'attività deliberativa del Consiglio Superiore della Magistratura, è pari a 30 giorni decorrenti dalla data di presentazione o ricezione della richiesta; tale termine resta sospeso per il periodo compreso tra l'eventuale comunicazione al richiedente relativa a istanze irregolari o incomplete e la loro regolarizzazione.

In caso di rifiuto, limitazione o differimento dell'accesso, il provvedimento dovrà contenere le seguenti indicazioni:

  1. l'ufficio che ha trattato l'istanza di accesso
  2. il documento oggetto della richiesta
  3. i motivi del rifiuto, limitazione o differimento
  4. i termini per la presentazione del ricorso.

Sul sito www.giustizia.it è possibile, altresì, prendere visione dei seguenti atti:

  1. Bandi di concorso
  2. Decreti ministeriali contenenti disciplina delle prove scritte
  3. Riferimenti a pubblicazione di Elenchi e Graduatorie
  4. Decreti di nomina delle commissioni esaminatrici e successive modifiche
  5. Criteri di valutazione delle prove scritte ed orali

Rilascio copie

Se il rilascio delle copie non avviene contestualmente all'accoglimento della domanda di accesso, le copie rimangono depositate presso l'ufficio per 60 giorni dal momento in cui l'accesso è consentito; qualora non siano posti in essere gli adempimenti richiesti entro il suddetto termine, la pratica è archiviata e il richiedente deve presentare nuova richiesta di accesso.
Il rilascio di copia di documento è subordinato al pagamento del costo di riproduzione/scansione, secondo quanto stabilito con circolare del Ministero della Giustizia 8 marzo 2006, con Decreto del Ministero della Giustizia 9 luglio 2021 e con parere del Consiglio di Amministrazione del 21 dicembre 2015.




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