Edilizia giudiziaria

aggiornamento: 1 luglio 2014

Per garantire il corretto funzionamento dell'amministrazione giudiziaria, il ministero dispone di 649 sedi sul territorio nazionale.
Con esclusione degli uffici centrali che si trovano a Roma (ministero, Corte di Cassazione, Procura generale presso la Corte di Cassazione, Direzione nazionale antimafia, Tribunale superiore acque pubbliche) gli altri uffici sono distribuiti in 26 distretti di corte di appello e 3 sezioni distaccate a loro volta ripartiti in 136 circondari.

Esistono 180 uffici del Giudice di pace gestiti dall'amministrazione della giustizia.
In base al d.m 7 marzo 2014, per altri 285 uffici del Giudice di pace, gli enti locali, facendosi carico delle relative spese, hanno fatto istanza di mantenimento valutata positivamente.
Con la revisione della geografia giudiziaria dei Giudici di pace sono stati chiusi 666 uffici.

Solo all'esito del procedimento d'istanza di mantenimento, nell'ottobre 2014, sarà possibile stabilire il numero effettivo degli uffici a carico degli enti locali e l'effettiva competenza territoriale di quelli a carico dell'amministrazione centrale che di fatto potrebbe aumentare per effetto di rinunce da parte degli enti locali. 

 

Oltre ai frequenti interventi di manutenzione e di sistemazione, gli edifici che ospitano gli uffici giudiziari devono rispondere alle norme che regolano la sicurezza dei luoghi di lavoro, ai criteri di sicurezza per la protezione delle speciali attività che vi si esercitano e alle esigenze funzionali richieste dalle riforme della procedura giudiziaria. L’attribuzione della competenza penale al giudice di pace, ad esempio, ha richiesto l'individuazione di nuovi locali e la riorganizzazione di quelli esistenti.

L'evoluzione normativa in materia di sicurezza e prevenzione incendi, di abbattimento delle barriere architettoniche e di adeguamento impianti, hanno inoltre reso necessari consistenti interventi di ristrutturazione edilizia.

La direzione generale risorse materiali beni e servizi del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi si occupa di edilizia giudiziaria ed in particolare:

  • della predisposizione ed attuazione dei programmi per acquisto, costruzione, ristrutturazione, adeguamento alle normative di sicurezza di cui al decreto legislativo 8 aprile 2008 n.81 e di prevenzione incendi, per gli immobili demaniali da adibire ad Uffici  per l’Amministrazione giudiziaria centrale e periferica. Le attività di progettazione, affidamento e direzione lavori, come regolate dal decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni sono delegate ai Provveditorati alle opere pubbliche competenti per territorio
  • del coordinamento e della verifica dell’iter tecnico-amministrativo per l’edilizia giudiziaria comunale e del rilascio del parere favorevole per la concessione del mutuo da parte della Cassa Depositi e Prestiti (legge 30 marzo 1981 n.119)
  • della gestione degli interventi di manutenzione ordinaria (in adesione alla Convenzione Consip)  degli uffici dell’Amministrazione centrale e periferica in Roma (art.1 della legge  24 aprile 1941 n.392)
  • della ricerca di immobili da condurre in locazione nella città di Roma in ottemperanza alla circolare  Demanio n. 450/ 1993, della stipula dell’atto di locazione e del pagamento dei canoni
  • della verifica e del controllo delle spese  sostenute dai Comuni per il funzionamento degli uffici giudiziari ai fini della determinazione ed erogazione del contributo statale (legge 24 aprile 1941 n. 392).