Giustizia civile - Riduzione dei tempi. Un anno in primo grado

aggiornamento: 2 luglio 2014

Punto 1 Riforma della giustizia

Giustizia civile: riduzione dei tempi

Dati sulla durata del processo civile

Dati sulla durata del processo civile  - I dati in tabella (fonte: Banca Mondiale, Doing Business in 2014) rivelano che un’impresa operante in Italia per ottenere il pagamento di un credito vantato nei confronti di altra azienda ricorrendo al giudice, deve attendere per un tempo anche triplo rispetto ai concorrenti operanti in altri Paese industrializzati.

I dati in tabella (fonte: Banca Mondiale, Doing Business in 2014) rivelano che un’impresa operante in Italia per ottenere il pagamento di un credito vantato nei confronti di altra azienda ricorrendo al giudice, deve attendere per un tempo anche triplo rispetto ai concorrenti operanti in altri Paese industrializzati.

Si rivela così con evidenza come la lentezza dei procedimenti civili costituisca ostacolo alla crescita economica, oltre a dar vita a sistematiche violazioni del termine di ragionevole durata del processo di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848.
E’ inoltre da considerare che il 17 marzo 2014 è stato pubblicato dalla Commissione UE lo scoreboard dei sistemi di giustizia nella UE per il 2014, da cui risulta che, a fronte di una riduzione dell’arretrato di cause in materia civile e commerciale, dovuta sia alla riduzione delle sopravvenienze (nel 2012 rispetto al 2010), sia al costante incremento della produttività dei magistrati italiani (dal 120% al 130% dal 2010 al 2012), i tempi di definizione delle medesime controversie continuano ad allungarsi passando da 500 giorni del 2010 ai 600 giorni nel 2012.

Occorre dunque incidere su questo problema con i seguenti interventi di seguito illustrati.

Conciliazione con l’assistenza degli avvocati (negoziazione assistita)

Si tratta di una procedura gestita dagli avvocati delle parti per il raggiungimento di un accordo prima che la lite venga portata davanti al giudice;

  • l’accordo costituisce un titolo esecutivo in forza del quale è possibile aggredire i beni del debitore che rifiuti di pagare.

Tale modello di procedura consentirà di ridurre il flusso delle cause in entrata dei tribunali e dei giudici di pace di circa 60.000 cause per anno.

Separazioni e divorzi consensuali innanzi all’Ufficiale dello stato civile

Si prevede che:

  • i coniugi che siano d’accordo sulle condizioni di separazione o di divorzio, possano separarsi o divorziare davanti all’ufficiale dello stato civile (allo stesso modo di quanto avviene per la costituzione del vincolo di matrimonio), a condizione che non abbiano figli minori nè figli maggiorenni portatori di handicap grave, né figli maggiorenni economicamente non autosufficienti.

Questa misura consentirà di ridurre il flusso dei procedimenti in entrata dei tribunali di circa 80.000 procedimenti per anno.

Chi soccombe nel giudizio rimborsa le spese del processo

  • verrà introdotta la regola generale per cui “chi perde paga”. Vanno, infatti, limitati in modo più efficace i casi di compensazione.

Questa misura contribuirà a ridurre le liti con finalità meramente strumentali e dilatorie.

L’avvocato può sentire i testimoni fuori dal processo

  • l’avvocato potrà raccogliere fuori dal processo le dichiarazione delle persone informate dei fatti della causa e depositare al giudice il documento contenente tali dichiarazioni
  • il giudice potrà, ove siano necessari chiarimenti e precisazioni essenziali alla decisione, disporre la convocazione delle persone sentite dall’avvocato.

Anche questa misura consentirà di ridurre i tempi medi di durata del processo.

Il giudice può sentire i testimoni a distanza per mezzo di videoconferenza

  • Questa misura consentirà ai testimoni di non recarsi fisicamente negli uffici giudiziari e ridurrà i tempi del processo, permettendo che i testimoni possano essere esaminati anche in giorni lavorativi o quando sono impediti.

Si introducono forme processuali semplificate per le controversie di agevole definizione (le cause semplici richiedono un processo semplice), consentendo al giudice di adattare le regole del processo alla semplicità della lite.

Questa misura consentirà di ridurre i tempi del processo civile di circa 6-9 mesi.

Chi non paga volontariamente i propri debiti dovrà pagare di più

Il debitore che costringe il creditore a rivolgersi al giudice per il recupero di quanto dovuto non può lucrare sulla lentezza delle procedure;

  • Verrà previsto un elevato tasso legale di interessi per il ritardato pagamento, in misura almeno pari a quelli di mercato

Questa misura comporterà una deflazione dell'uso strumentale del processo a fini dilatori e speculativi.

 

Processo esecutivo

Il creditore deve poter conoscere tutti i beni del suo debitore

  • si introducono misure che consentono al creditore di sapere agevolmente quali sono i beni del suo debitore, favorendo in particolare la ricerca dei beni di più elevato valore e che più facilmente possono essere occultati, vale a dire i crediti (ad es. titoli di stato, rapporti di conto corrente bancario, obbligazioni, azioni, retribuzioni).
  • viene conferito all’ufficiale giudiziario il potere di accedere on line alle banche dati pubbliche che contengono le informazioni patrimoniali che il creditore può utilizzare per i suoi pignoramenti.

Automatizzazione dei registri informatici di cancelleria relativi al processo di esecuzione

  • si attribuisce al creditore che promuove il processo di esecuzione il compito di predisporre un file dal quale la cancelleria può estrarre automaticamente i dati da inserire nel registro.
  • In questo modo si recupera un tempo compreso tra i 15 e i 60 giorni, attualmente impiegato dalle cancellerie degli uffici giudiziari per inserire manualmente nel registro informatico i dati relativi alle esecuzioni.

Trasparenza ed efficienza dei fallimenti dei concordati preventivi e delle esecuzioni sugli immobili

  • si prevede di richiedere ai professionisti nominati dal giudice (curatore fallimentare, commissario del concordato e professionista delegato per le vendite immobiliari) un rendiconto periodico, da redigere e trasmettere al giudice con modalità informatiche, contenente i dati necessari per consentire al giudice un effettivo controllo.
  • con tale misura il giudice avrà la possibilità di conoscere immediatamente la durata delle singole procedure esecutive, i costi che le stesse producono e lo stato in cui ognuna di esse si trova in un dato momento, con la conseguenza che potrà esercitare il pieno controllo delle stesse sia in relazione alla loro durata che alla loro corretta gestione.

 

Semplificazione del processo civile

  • Rafforzamento del principio di immediata, provvisoria efficacia di tutte le sentenze di primo e secondo grado. Sarà consentito il recupero immediato dei beni e dei crediti richiesti in giudizio
     
  • Sinteticità degli atti di parte e del giudice. Vengono individuate tecniche di redazione degli atti coerenti con la semplificazione del giudizio- Rimodulazione e riduzione dei tempi processuali. Vengono in tal modo superati i tempi processuali superflui
     
  • Misure per il giudizio di appello: rafforzamento del divieto di nuove allegazioni e tipizzazione dei motivi di gravame. Intervento per evitare impugnazioni strumentali
     
  • Revisione del giudizio camerale in Cassazione
     
  • Limiti all’eccepibilità della questione di giurisdizione e competenza: sbarramento temporale della possibilità di contestare l'attribuzione della causa al giudice adito (amministrativo, ordinario, tributario).

 

 aggiornamento: 3 luglio 2014

RELAZIONE TECNICA - Proposte di interventi in materia di processo civile