►Avviso 23 aprile 2015 - Spese di avvio
il Consiglio di Stato con Ordinanza n. 1694 del 22 aprile 2015, nel sospendere parzialmente l'esecutività della sentenza del TAR Lazio n. 1351/2015, ha affermato che sono dovute, per il primo incontro di mediazione, le spese di avvio e le spese vive documentate.
Sentenza TAR Lazio n. 1351/2015 del 23 gennaio 2015
Decreto n. 180 del 18 ottobre 2010
►Avviso 8 aprile 2015 - il Registro informatizzato semplifica l'iscrizione
Da lunedì 6 aprile 2015 solo gli organismi e gli enti che hanno inoltrato i propri dati mediante il sistema informatico, secondo quanto previsto nella circolare 18 settembre 2014, sono iscritti nel nuovo Registro degli organismi di mediazione e nel nuovo Elenco degli enti di formazione dei mediatori.
La circolare 18 settembre 2014 aveva disposto che dal successivo 3 novembre, le domande di iscrizione al Registro degli organismi di mediazione e all'Elenco degli enti di formazione dovevano essere presentate solo in modalità telematica utilizzando il nuovo sistema sviluppato in house dall'amministrazione che di fatto ha rivoluzionato il rapporto enti-amministrazione, semplificato il lavoro nella procedura d'iscrizione di organismi ed enti e la modifica dei dati già trasmessi.
Attualmente, sono in fase di compilazione 203 domande di organismi di mediazione e 72 di enti di formazione. Sono in lavorazione da parte dell'amministrazione 36 domande di organismi di mediazione e 17 di enti di formazione. Sono in coda per il controllo e la chiusura della procedura 175 iscrizioni di organismi di mediazione e 84 di enti di formazione. Infine, sono 227 gli iscritti nel nuovo registro organismi di mediazione e 69 nell'elenco degli enti di formazione.
Nel Registro e nell'Elenco, gli enti sono elencati seguendo l'ordine di registrazione e per ognuno sono disponibili i seguenti dati:
►Avviso 25 febbraio 2015 - il termine del 1°marzo 2015, previsto dalla circolare del 18 settembre 2014 per la registrazione degli organismi di mediazione e degli enti di formazione sul sistema informatico, è prorogato al 6 aprile 2015. Da tale data, pertanto, nella pagina web del sito del Ministero della Giustizia, alla voce Registro organismi di Mediazione ed Elenco enti di formazione, saranno presenti i soli organismi che avranno provveduto ad inoltrare all’amministrazione tutti i dati mediante il sistema informatico. L’amministrazione, dopo aver validato i dati inseriti dagli organismi e dagli enti che, nel loro stesso interesse, abbiano provveduto agli adempimenti di cui al punto 2 e 3 della citata circolare, provvederà all’inserimento nel nuovo registro e nel nuovo elenco e ad oscurare i dati presenti sul vecchio registro e sul vecchio elenco. Questi ultimi, infatti, sono destinati a scomparire.
Si evidenzia, infine, che solo gli organismi e gli enti che effettueranno la registrazione sul sistema informatico vedranno inseriti i nominativi dei mediatori e formatori, nell’apposito elenco dei mediatori e dei formatori di cui agli artt. 3, comma 3 e 17, comma 3, D.M. 180/2010.
Il decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28 (pubblicato nella G.U. n.53 del 5 marzo 2010) sulla mediazione in materia civile e commerciale regola il procedimento di composizione stragiudiziale delle controversie vertenti su diritti disponibili ad opera delle parti, attuando, al contempo, la direttiva dell’Unione europea n. 52 del 2008.
Il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (decreto “del fare”, convertito in legge 9 agosto 2013 n. 98) ha ripristinato il procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale nelle materie elencate dall'articolo 5, comma 1 del d.lgs. 28/2010. In tal modo sono state riportate in vigore le disposizioni dichiarate incostituzionali con sentenza n. 272/2012 della Corte costituzionale e sono state introdotte altresì nuove norme che si indicano sinteticamente di seguito:
Le nuove disposizioni in materia di mediazione si applicheranno decorsi trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del d.l. 69/2013, cioè dal 20 settembre 2013.
La mediazione è l’attività svolta da un professionista con requisiti di terzietà, finalizzata alla ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della lite.
In sintesi, nelle materie elencate dall’articolo 5, comma 1 del d.lgs. 28/2010 (mediazione obbligatoria):
Il registro degli organismi di mediazione
La mediazione può svolgersi presso enti pubblici o privati, che sono iscritti nel registro tenuto presso il Ministero della giustizia e che erogano il servizio di mediazione nel rispetto della legge, del regolamento ministeriale e del regolamento interno di cui sono dotati, approvato dal Ministero della giustizia.
Tipi di mediazione
Dal punto di vista del metodo e dei rapporti con il processo, il decreto legislativo distingue due tipi di mediazione:
Mediazione preventiva obbligatoria
La mediazione, rispetto ad alcune materie elencate nell’articolo 5 del d.lgs. n. 28 del 2010, si pone come condizione di procedibilità per l’avvio del processo (tuttavia occorre sottolineare che l’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice non oltre la prima udienza). Si tratta, usualmente, dei casi in cui il rapporto tra le parti è destinato, per le più diverse ragioni, a prolungarsi nel tempo, anche oltre la definizione della singola controversia. Ovvero dei casi di rapporti particolarmente conflittuali, rispetto ai quali, anche per la natura della lite, è quindi particolarmente più fertile il terreno della composizione stragiudiziale.
La mediazione torna obbligatoria per 4 anni (cioè fino al 2017) in materia di:
In questi casi, la parte che intende agire in giudizio ha l’onere di tentare la mediazione, con l’assistenza di un avvocato, che deve, chiaramente e per iscritto, informare il proprio assistito, sia della possibilità di procedere alla mediazione e delle relative agevolazioni fiscali che dei casi in cui il procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Il giudice, qualora rilevi la mancata allegazione del documento all’atto introduttivo del giudizio, informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione.
In ogni altra materia la mediazione potrà essere avviata dalle parti su base volontaria, sia prima che durante il processo.
La mediazione disposta dal giudice è prevista anche dalla direttiva comunitaria 2008/52/Ce, e si affianca senza sostituirla alla conciliazione giudiziale.
Casi di esclusione
La mediazione non è più condizione di procedibilità della domanda giudiziale nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite e in tutti i casi elencati nell’articolo 4 del d.lgs. 28/2010.
Provvedimenti giudiziali urgenti
Anche nei casi di mediazione obbligatoria è sempre possibile richiedere al giudice i provvedimenti che, secondo la legge, sono urgenti e indilazionabili.
Mediazione delegata nel giudizio d'appello
Quando il processo è stato avviato, anche in sede di giudizio d’appello, il giudice, in base allo stato del processo, alla natura della causa e al comportamento delle parti, così da non favorire dilazioni, può disporre l’esperimento del procedimento di mediazione, che è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L’ordine del giudice deve essere adottato prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista, prima della discussione della causa.
Il procedimento di mediazione ha una durata massima stabilita dalla legge di tre mesi, trascorsi i quali il processo può iniziare o proseguire.
Il tempo impiegato per il procedimento di mediazione non è computabile ai fini della verifica della durata ragionevole del processo, ai sensi delle L. 89/2011.
Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, il giudice condanna la parte costituita, che non partecipa al procedimento senza giustificato motivo, al pagamento di una somma pari al contributo unificato.
Conciliazione
Efficacia esecutiva della mediazione
Tutti gli atti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni altra spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
Il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro sino alla concorrenza del valore di 50.000 euro.
In caso di successo della mediazione, le parti avranno diritto a un credito d’imposta fino a un massimo di 500 euro per il pagamento delle indennità complessivamente dovute all’organismo di mediazione. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d’imposta è ridotto della metà.
La mediazione è gratuita per i soggetti che avrebbero beneficiato del gratuito patrocinio nel giudizio in tribunale (soggetti meno abbienti):
quando la mediazione è condizione di procedibilità ex lege della domanda giudiziale (nei casi previsti dall’articolo 5, comma 1 del d.lgs. 28/2010)
ovvero quando la mediazione è disposta dal giudice.
A tal fine, la parte deve depositare presso l’organismo dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, la cui firma può essere autenticata dal mediatore.
Nessuna spesa in caso di mancato accordo.
Quando il primo incontro di programmazione tra le parti e il mediatore si conclude con un mancato accordo, non è dovuto alcun compenso per l’organismo di mediazione.
aggiornamento: 23 aprile 2015