aggiornamento: 7 giugno 2017
Baiting (questo è reato!)
Traduzione letterale: L’aizzare cani contro belve alla catena. (fonte: Cfr. Dizionario Inglese - Italiano. G. Ragazzini, Zanichelli, Bologna, 2007)
Prendere di mira utenti (users), nello specifico principianti (new users), in ambienti virtuali di gruppo (es: chat, game, forum) facendoli diventare oggetto di discussioni aggressive attraverso insulti e minacce per errori commessi dovuti all’inesperienza.
aspetti socio giuridici
Condotta criminale:
- art. 595 c.p. comma III (diffamazione)
- art. 660 c.p. (molestia e disturbo alle persone).
aspetti giuridici
La condotta potrebbe violare alcune norme giuridiche disciplinate dall’Ordinamento Giuridico Italiano, in particolare i seguenti articoli:
Art. 595 c.p. comma III, Diffamazione: “Se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico [c.c. 2699] (5) , la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516 . Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o a una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate (c.p. 29,64)....”.
Art. 660 c.p. Molestia o disturbo alle persone: “Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a cinquecentosedici euro”.
altre informazioni
Se il baiting è finalizzato a persuadere un coetaneo a suicidarsi è definito “suicide baiting”.
In questo caso vedi Autolesionismo
► Sitografia
http://www.researchgate.net/publication/15909666_The_baiting_crowd_in_episodes_of_threatened_suicide
vedi anche
aggiornamento: 7 giugno 2017
Baiting (questo è reato!)
Traduzione letterale: L’aizzare cani contro belve alla catena. (fonte: Cfr. Dizionario Inglese - Italiano. G. Ragazzini, Zanichelli, Bologna, 2007)
Prendere di mira utenti (users), nello specifico principianti (new users), in ambienti virtuali di gruppo (es: chat, game, forum) facendoli diventare oggetto di discussioni aggressive attraverso insulti e minacce per errori commessi dovuti all’inesperienza.
aspetti socio giuridici
Condotta criminale:
- art. 595 c.p. comma III (diffamazione)
- art. 660 c.p. (molestia e disturbo alle persone).
aspetti giuridici
La condotta potrebbe violare alcune norme giuridiche disciplinate dall’Ordinamento Giuridico Italiano, in particolare i seguenti articoli:
Art. 595 c.p. comma III, Diffamazione: “Se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico [c.c. 2699] (5) , la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516 . Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o a una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate (c.p. 29,64)....”.
Art. 660 c.p. Molestia o disturbo alle persone: “Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a cinquecentosedici euro”.
altre informazioni
Se il baiting è finalizzato a persuadere un coetaneo a suicidarsi è definito “suicide baiting”.
In questo caso vedi Autolesionismo
► Sitografia
http://www.researchgate.net/publication/15909666_The_baiting_crowd_in_episodes_of_threatened_suicide
vedi anche