Cooperazione giudiziaria civile - Rete giudiziaria

aggiornamento: 10 dicembre 2014

Il Trattato di Amsterdam ha dato rilievo "comunitario" alla cooperazione, attraendola al "Primo Pilastro" e ha compiutamente associato la nozione di cooperazione in materia civile a quella di libera circolazione delle persone.

Il 2000 è stato un anno di svolta per la cooperazione in materia civile: si è aperta infatti una nuova fase storica non più incentrata sullo strumento della Convenzione tra Stati membri, ma sullo strumento della fonte comunitaria di disciplina. Si tratta di importanti misure operative che garantiscono una semplificazione della vita nel territorio comune.

La cooperazione giudiziaria in materia civile mira a stabilire una stretta collaborazione tra le autorità dei diversi Stati membri per eliminare ogni ostacolo derivante dalle discrepanze esistenti tra i diversi sistemi giudiziari e amministrativi. Disciplinata inizialmente da convenzioni internazionali, la cooperazione giudiziaria in materia civile è inserita nel trattato di Maastricht (1992) come "questione di interesse comune" e nel trattato di Amsterdam (1997) che la rende di competenza comunitaria, associandola alla libera circolazione delle persone.

In particolare, la cooperazione in materia civile tra gli Stati membri riguarda:

  • l’assunzione delle prove in materia civile e commerciale
  • la Rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale
  • la comunicazione e la notifica degli atti in materia civile o commerciale
  • il risarcimento delle vittime di reati
  • il patrocinio a spese dello Stato

Questi argomenti sono approfonditi dalla "Rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale" della Commissione europea con riferimenti al diritto comunitario e al diritto internazionale.

La Rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale è stata istituita con la decisione del Consiglio 2001/470/CE del 28 maggio 2001, entrata in vigore il 1° dicembre 2002, e modificata con la decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio 568/2009/EC del 18 giugno 2009.

È una struttura flessibile e non burocratica, che opera in modo informale e ha l’obiettivo di agevolare e migliorare la cooperazione giudiziaria civile facilitando la conoscenza e l’applicazione pratica degli strumenti comunitari da parte degli organi giudiziari in controversie transfrontaliere.

Composizione della Rete giudiziaria (art.2 della decisione del Consiglio 2001/470/CE del 28 maggio 2001)

La Rete giudiziaria si compone di:

  • punti di contatto designati dagli Stati membri;
  • organi centrali ed autorità centrali previsti da atti comunitari, strumenti internazionali cui gli Stati membri partecipano o norme di diritto interno nella sfera della cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale;
  • magistrati di collegamento con responsabilità nel campo della cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale;
  • qualsiasi altra autorità giudiziaria o amministrativa competente per la cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale la cui appartenenza alla rete sia giudicata opportuna dal rispettivo Stato membro.
  • ordini professionali che rappresentano a livello nazionale, negli Stati membri, gli operatori della giustizia che concorrono direttamente all’applicazione degli atti comunitari e degli strumenti internazionali relativi alla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale.


In Italia la Rete giudiziaria è incardinata presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione Generale della Giustizia Civile - Ufficio II.
Essa è composta da:

  • punto di contatto coordinatore (Direttore dell’Ufficio II) ed altri tre punti di contatto (due magistrati ed un funzionario amministrativo);
  • autorità centrale designata per il regolamento n.2201/2003 Bruxelles II bis e per il regolamento n.4/2009 obbligazioni alimentari (Dipartimento per la giustizia minorile);
  • autorità centrale per il regolamento n.1393/2007 notificazione e comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale (Ufficio Unico ufficiali giudiziari-sezione notificazioni atti esteri presso la Corte di Appello di Roma);
  • rappresentante del Consiglio Nazionale Forense;
  • rappresentante del Consiglio Nazionale del Notariato.

Le Autorità centrali nominate per i principali regolamenti di cooperazione giudiziaria :

  • NOTIFICAZIONI - Regolamento n.1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007:
    CORTE DI APPELLO DI ROMA - Ufficio Unico ufficiali giudiziari-sezione notificazioni atti esteri
    viale Giulio Cesare n.52 - 00192 Roma; telefono: +39 06 328361; e-mail: attiesteri.unep.roma@giustiziacert.it
     
  • ASSUNZIONE TRANSFRONTALIERA DI PROVE - Regolamento n.1206/2001 del Consiglio del 28 maggio 2001:
    MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione Generale della Giustizia Civile - Ufficio II
    Via Arenula n.70 - 00186 Roma; telefono: +39 06 68852480/2517; e-mail: ufficio2.dgcivile.dag@giustizia.it
    Ai sensi dell’art.17 Regolamento (CE) n.1206/01 il Ministero della Giustizia, quale organo centrale, è competente a pronunciarsi esclusivamente sulle richieste di autorità giudiziarie di altri Stati membri, aventi ad oggetto la richiesta di assunzione diretta, da parte loro, di prove sul territorio italiano.
     
  • RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE DELLE DECISIONI IN MATERIA MATRIMONIALE E IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ GENITORIALE - BRUXELLES II BIS - Regolamento n.2201/2003 del Consiglio del 27 novembre 2003;
  • RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE DELLE DECISIONI IN MATERIA DI OBBLIGAZIONI ALIMENTARI (Regolamento n.4/2009 del Consiglio del 18 dicembre 2008)
    per entrambi i regolamenti: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - Dipartimento per la giustizia minorile - Ufficio II Autorità centrali convenzionali
    Via Damiano Chiesa n.24 - 00136 Roma; telefono +39 06 68188600; e-mail: autoritacentrali.dgm@giustizia.it;
     
  • PATROCINIO A SPESE DELLO STATO - Direttiva n.8/2003 del Consiglio del 27 gennaio 2003
    MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - Dipartimento Affari di Giustizia - Direzione Generale della Giustizia Civile - Ufficio II
    Via Arenula n.70 - 00186 Roma; telefono: +39 06 68852480/2517; e-mail: ufficio2.dgcivile.dag@giustizia.it
    L’Ufficio II è competente unicamente per la trasmissione e ricezione delle richieste di gratuito patrocinio in applicazione della Direttiva.

Compiti ed attività della Rete giudiziaria (art.3 della decisione del Consiglio 2001/470/CE del 28 maggio 2001 e successive modifiche)
La Rete ha il compito di:

  • agevolare la cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri in materia civile e commerciale, compresi l’ideazione, la progressiva predisposizione e l’aggiornamento di un sistema d’informazione destinato ai membri della rete;
  • facilitare l’accesso effettivo alla giustizia con azioni di informazione sul funzionamento degli atti comunitari e degli strumenti internazionali relativi alla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale;
  • assicurare il corretto svolgimento dei procedimenti con risvolti transnazionali e agevolare le richieste di cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri, in particolare ove non si applichi alcun atto comunitario o strumento internazionale;
  • garantire un’applicazione efficace e pratica degli atti comunitari o delle convenzioni vigenti tra due o più Stati membri. In particolare quando si applica il diritto di un altro Stato membro, gli organi giurisdizionali o le autorità adite possono rivolgersi alla rete per ottenere informazioni sul contenuto di tale legge;
  • predisporre, alimentare e promuovere un sistema d’informazione destinato al pubblico sulla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale all’interno dell’Unione europea sugli atti comunitari e sugli strumenti internazionali pertinenti, nonché sul diritto interno degli Stati membri, con particolare riferimento all’accesso alla giustizia. La principale fonte d’informazione è costituita dal sito web della rete, che riporta informazioni aggiornate in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione.

Compiti dei Punti di contatto (art.5 della decisione del Consiglio 2001/470/CE del 28 maggio 2001 e successive modifiche)

I punti di contatto sono a disposizione degli altri membri della rete (autorità, magistrati di collegamento altre autorità competenti per la cooperazione giudiziaria) e delle autorità giudiziarie nazionali.
I punti di contatto hanno il compito di:

  • assicurarsi che le autorità giudiziarie locali ricevano informazioni generali sugli atti comunitari e sugli strumenti internazionali in materia di cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale. Essi provvedono in particolare a che le autorità giudiziarie locali acquisiscano una migliore conoscenza della rete, compreso il relativo sito web;
  • fornire qualsiasi informazione necessaria per la buona cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri, agli altri punti di contatto, agli altri membri della rete (autorità centrali, magistrati di collegamento e altre autorità competenti per la cooperazione giudiziaria) e alle autorità giudiziarie locali del rispettivo Stato membro, per consentire loro di presentare richieste di cooperazione giudiziaria attuabili e di stabilire i contatti diretti più appropriati;
  • fornire qualsiasi informazione che faciliti l’applicazione del diritto di un altro Stato membro, applicabile in virtù di un atto comunitario o di uno strumento internazionale. Le informazioni contenute nella risposta non sono vincolanti né per il punto di contatto, né per le autorità consultate, né per l’autorità che ha inviato la richiesta;
  • cercare soluzioni alle difficoltà che possono sorgere quando si presenta una richiesta di cooperazione giudiziaria;
  • agevolare il coordinamento del trattamento delle richieste di cooperazione giudiziaria nello Stato membro interessato, in particolare ove varie richieste delle autorità giudiziarie di questo Stato debbano essere eseguite in un altro Stato membro;
  • contribuire all’informazione generale del pubblico attraverso il sito web della rete sulla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale all’interno dell’Unione europea, sugli atti comunitari e sugli strumenti internazionali pertinenti, nonché sul diritto interno degli Stati membri, con particolare riferimento all’accesso alla giustizia;
  • collaborare all’organizzazione delle riunioni periodiche della rete giudiziaria e parteciparvi;
  • collaborare alla preparazione e all’aggiornamento delle informazioni disponibili all’interno della rete e delle informazioni destinate al pubblico.
  • assicurare il coordinamento tra i membri della rete a livello nazionale;
  • preparare ogni due anni una relazione sulle loro attività, comprese, se del caso, le migliori prassi nell’ambito della rete, presentarla a una riunione dei membri della rete e segnalare in particolare i possibili margini di miglioramento nell’ambito della rete.

Il sito ufficiale della Rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale sta progressivamente migrando verso il portale europeo della giustizia elettronica.
Il portale europeo della giustizia elettronica è uno sportello destinato a fornire al pubblico informazioni sulla giustizia nell’Unione europea, in materia civile, penale e amministrativa; è rivolto a cittadini, imprese, operatori del diritto e magistrati e sarà disponibile in 23 lingue.

L’Atlante giudiziario europeo in materia civile e commerciale è lo strumento dove reperire tutte le informazioni relative alla cooperazione giudiziaria civile: informazioni generali, autorità competenti, moduli ed altro.
Anch’esso è in corso di migrazione verso il portale europeo della giustizia elettronica.

Nell’ambito del riconoscimento reciproco ed esecuzione delle decisioni tra Stati, nell’Unione europea sono adottate le seguenti procedure:

  • Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità
  • la procedura europea d’ingiunzione di pagamento
  • Il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati
  • Il riconoscimento ed l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale
  • Le procedure d'insolvenza
  • la mediazione: modo alternativo di risoluzione delle controversie

Queste procedure sono descritte nell’Atlante giudiziario europeo in materia civile. L'Atlante fornisce le informazioni sull'applicazione delle direttive e regolamenti comunitari di riferimento e i moduli da compilare.