Nota 15 maggio 2008 - Adempimenti connessi con la formalità della trascrizione di provvedimenti giurisdizionali aventi ad oggetto beni immobili

15 maggio 2008

Al fine di assicurare il coordinamento tra uffici giudiziari e finanziari in tema di trascrizione di provvedimenti giurisdizionali nei registri di pubblicità immobiliare, considerando la rilevanza degli interessi pubblici e privati sottesi alla normativa di riferimento e le connesse responsabilità in caso di mancata osservanza dei previsti adempimenti, d'intesa con l'Agenzia del Territorio si forniscono i seguenti chiarimenti. 

  1. Processo penale
    1. Sequestro conservativo dei beni immobili dell'imputato – artt. 316 e ss c.p.p. e 103 disp. att. c.p.p.
      Come noto, il sequestro conservativo disposto dal giudice su richiesta del pubblico ministero a garanzia del pagamento della pena pecuniaria, delle spese di procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario, è eseguito con le forme prescritte dal codice di procedura civile per l'esecuzione del sequestro conservativo sui beni immobili (art. 317 comma 3 c.p.p., in relazione agli articoli 678 e 679 c.p.c. e 156, comma 2, disp. att. c.p.c.).
      L'art. 103 delle disposizioni di attuazione del c.p.p. dispone che per la trascrizione e la cancellazione del sequestro conservativo richiesto dal pubblico ministero, l'ufficio finanziario "non può esigere alcuna tassa o diritto, salva l'azione contro il condannato".
      La norma di raccordo con la legislazione tributaria si rinviene nell'art.16, lett. a), D.lgs 31 ottobre 1990, n. 347, pertanto le spese dovranno essere prenotate a debito come ivi previsto. Tali spese vanno quindi recuperate dopo il passaggio in giudicato della sentenza e, in quanto strumentali alla garanzia, sono ripetibili anche nel caso in cui il processo venga definito con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, dato che non rientrano nella previsione di cui all'art. 445 c.p.p. (Risoluzione n. 101/T/IV/8/Ca/551 del 7 agosto 1998, del Ministero delle Finanze con riferimento alle spese di iscrizione e cancellazione dell'ipoteca legale).
      L'ufficio dovrà inserire nel sottofascicolo delle spese di giustizia, in quanto funzionali al recupero coattivo del credito, i seguenti atti: copia dell'ordinanza di sequestro, della nota di trascrizione recante gli estremi della formalità e la liquidazione dei relativi tributi, nonché copia del mod. 30 restituito all'Agenzia del Territorio, con l'annotazione dei numeri di iscrizione delle spese sul registro modello 2/A/SG, già curato dalla cancelleria che ha eseguito il provvedimento.
      Va inoltre ricordato che il sequestro si converte in pignoramento quando diventa irrevocabile la sentenza di condanna al pagamento di una pena pecuniaria ovvero quando diventa esecutiva la sentenza che condanna l'imputato e il responsabile civile al risarcimento del danno in favore della parte civile (art. 320 c.p.p.).
      In applicazione dell'art. 156 disp. att. c.p.c., la cancelleria, entro sessanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna, dovrà richiederne l'annotazione in margine alla trascrizione. Tale formalità, in quanto eseguita nell'interesse dell'Erario al recupero coattivo dei crediti erariali, beneficia dell'esenzione tributaria di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 347/90 e pertanto non determina crediti erariali ripetibili. Per agevolare l'osservanza dell'obbligo dell'annotazione della sentenza passata in giudicato, si invitano le cancellerie ad evidenziare sulla copertina del fascicolo l'esistenza di eventuali misure cautelari reali.
       
    2. Sequestro preventivo (articoli 321 c.p.p. e 104 disp.att. c.p.p.)
      L'istituto ha lo scopo di impedire la disponibilità materiale della cosa pertinente al reato al fine di evitarne l'aggravamento o la reiterazione e si esegue nelle forme del sequestro probatorio, mediante l'apprensione e la custodia dei beni sequestrati.
      Nel progetto preliminare delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, la norma prevedeva anche la trascrizione del sequestro preventivo su beni immobili; nell'art. 103 del testo definitivo è stato eliminato ogni riferimento al sequestro preventivo: "giacché la natura della misura, squisitamente penale, rende improprio il ricorso al regime di pubblicità dichiarativa tipico della trascrizione, oltre a generare effetti pregiudizievoli in capo al titolare del bene." (Lavori preparatori. Osservazioni del Governo al progetto definitivo, in Documenti Giustizia, nn 2-3, febbraio-marzo 1990).
      La trascrizione di tali ordinanze può dunque escludersi in quanto normativamente non prevista.
       
    3. Sequestro probatorio (art. 253 e seguenti c.p.p.)
      L'istituto del sequestro probatorio è destinato ad assicurare il corpo del reato e le cose pertinenti al reato necessarie per l'accertamento dei fatti.
      Stante l'assenza di qualsiasi previsione normativa, come per l'ipotesi precedente, si esclude che le cancellerie debbano richiedere la trascrizione di tali ordinanze nei registri di pubblicità immobiliare.
       
    4. Confisca di beni immobili (art. 240 c.p.)
      La confisca è una misura di sicurezza patrimoniale che consiste nella devoluzione in proprietà allo Stato sia delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato sia delle cose che ne sono il prodotto o il profitto.
      La trascrizione del provvedimento di confisca beneficia dell'esenzione dell'imposta ipotecaria ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 31 ottobre 1990 n. 347, che espressamente disciplina la non assoggettabilità all'imposta delle formalità eseguite dell'interesse dello Stato.
       
    5. Confisca di beni immobili con acquisizione al patrimonio del comune (articoli 44 comma 2 DPR 6 giugno 2001 n. 380 e 6 comma 4 della legge 27 marzo 2001 n. 97)
      Con la sentenza definitiva con cui il giudice penale accerta che vi è stata lottizzazione abusiva, è disposta la confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite. Per effetto della confisca i terreni sono acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio del Comune nel cui territorio è avvenuta la lottizzazione. La sentenza costituisce titolo per la immediata trascrizione nei registri immobiliari (art. 44 comma 2, DPR 6 giugno 2001, n. 380).
      Anche i beni immobili confiscati ai sensi degli articoli 322ter e 335bis del c.p. sono acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio disponibile del comune nel cui territorio si trovano e la sentenza che dispone la confisca costituisce titolo per la trascrizione nei registri immobiliari, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 27 marzo 2001, n. 97.
      La cancelleria pertanto provvederà alla richiesta della trascrizione all'Agenzia del Territorio che provvederà agli adempimenti di competenza.
       
    6. Sequestro e confisca di beni ai sensi dell'art. 12 sexies comma 4 del D.L. 8 giugno 1992 n. 306 convertito con modifiche dalla legge 7 agosto 1992 n.356
      L'art. 12-sexies comma 4, del D.L. 8 giugno 1992 n. 306 (convertito con modifiche dalla legge 7 agosto 1992, n. 356) prevede ipotesi particolari di confisca in relazione a delitti di criminalità organizzata e ad altri gravi delitti specificatamente indicati dal legislatore. A differenza di quanto disposto per il sequestro preventivo di cui al punto b), il sequestro di un immobile disposto ai sensi dell'art. 12 sexies sopra citato va trascritto nei registri di pubblicità immobiliare, in forza del rinvio operato dalla norma alle disposizioni di cui alla legge 575/65.
      Tale trascrizione non è soggetta ad oneri tributari in quanto con la confisca i beni vengono devoluti allo Stato nel cui interesse è eseguita la formalità (art. 1 comma 2 del D.Lgs 347/90 – cfr anche circolare n. 8 del 26 ottobre 2004 dell'Agenzia del Territorio).
       
  2. Misure patrimoniali di prevenzione. Sequestro e confisca di beni ai sensi della legge 31 maggio 1965 n. 575
    Il sequestro disposto ai sensi dell'art. 2 ter della legge n. 575/65 è eseguito sugli immobili con la trascrizione del provvedimento (art. 2 quater) e non comporta la liquidazione di oneri tributari.
    Analogamente non genera oneri tributari nemmeno la trascrizione del provvedimento di confisca dei beni a norma del medesimo articolo Tale ipotesi integra infatti la fattispecie dell'art. 1 comma 2 D.Lgs 347/90 dato che la formalità è eseguita nell'interesse dello Stato al quale i beni stessi vengono devoluti.

  3. Azione civile nel processo penale
    La parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato che agisce per le restituzioni ed il risarcimento del danno nel processo penale, gode della prenotazione a debito degli oneri tributari relativi alla formalità di eventuali trascrizioni, ai sensi dell'art. 108 lett. d) del D.P.R. 115/02.
    La ripetibilità di tali spese segue i criteri generali di cui all'art. 110 del D.P.R. 115/02. Ove intervenga un provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio e risultino prenotati a debito oneri tributari riferiti a trascrizioni, l'ufficio giudiziario provvederà a dare notizia dell'avvenuta revoca del beneficio all'Agenzia del Territorio per consentire all'ufficio finanziario di cessare gli adempimenti di competenza in esecuzione del provvedimento revocato.

    1. Trascrizioni a favore delle amministrazioni pubbliche ammesse alla prenotazione a debito delle spese
      Nei processi in cui è parte l'amministrazione dello Stato o altra amministrazione pubblica ammessa da norme di legge alla prenotazione a debito (art. 16 lett d) del D.Lgs 347/90; articoli 3 lettera q) e 158 lettera d) del D.P.R. 115/2002) gli oneri tributari, ove si verifichino i presupposti per la riscossione, sono recuperati dall'amministrazione parte del processo unitamente alle altre spese processuali.
      Si precisa che la sentenza traslativa non determina oneri tributari, in quanto il bene viene acquisito al patrimonio dello Stato e pertanto beneficia dell'esenzione disciplinata dall'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 31 ottobre 1990 n. 347. Sono invece effettuate a debito le iscrizioni e le annotazioni operate durante il corso del giudizio in quanto gli oneri tributari in tal caso sono recuperati nei confronti della eventuale parte soccombente.
       
    2. Trascrizioni a favore di parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato
      Nei processi in cui una delle parti è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 16 lett d) D.Lgs 347/90, coordinato con l'art. 131 lett.e) del D.P.R. 115/02, gli oneri tributari sono prenotati a debito e recuperati ove sussistano i presupposti.
      Ove intervenga un provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio e risultino prenotati a debito oneri tributari riferiti a trascrizioni, l'ufficio giudiziario provvederà a dare notizia dell'avvenuta revoca del beneficio all'Agenzia del Territorio per consentire all'ufficio finanziario di cessare gli adempimenti di competenza in esecuzione del provvedimento revocato.
       
    3. Trascrizioni a favore dei fallimenti
      Ove il fallimento risulti privo di fondi è ammessa la prenotazione a debito degli oneri tributari relativi alle trascrizioni, ai sensi dell'art. 146 lett. b) D.P.R. 115/02 ed il curatore provvederà a versare all'erario anche tali spese, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, nel caso che si verifichino disponibilità liquide.
      Qualora il fallimento sia parte di un processo, ai sensi dell'art. 144 del D.P.R. 115/02, trova applicazione la disciplina del patrocinio a spese dello Stato ovvero l'art. 16 lett.d) del D.Lgs 347/90 pertanto l'ufficio giudiziario curerà il recupero delle eventuali spese con gli stessi criteri generali, propri dell'istituto del patrocinio a spese dello Stato.
       
    4. Trascrizioni nelle ipotesi in cui le parti omettano il versamento spontaneo delle spese
      Per il combinato disposto dell'art. 2671 c.c. e degli articoli 6 e 16 lett.c) del D.Lgs 347/90, entro trenta giorni dalla data dell'atto o del provvedimento ovvero dalla data della sua pubblicazione, se questa è prevista, il cancelliere ha l'onere di provvedere alla trascrizione degli atti e dei provvedimenti soggetti alla formalità dallo stesso ricevuti o ai quali ha partecipato.
      Ove la parte interessata non provveda al versamento degli oneri tributari, non potendosi applicare le disposizioni relative ai depositi per le spese processuali stante l'abrogazione dell'art. 39 disp. att. c.p.c. operata dall'art. 299 del D.P.R. 115/2002, il cancelliere richiederà la formalità, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs 347/90, "senza previo pagamento dell'imposta" e pertanto gli oneri tributari, ivi compresi i diritti di copia e l' imposta di bollo, per il rilascio di copia della sentenza per uso trascrizione, saranno recuperati dagli uffici finanziari.

    Osservazioni conclusive
    Si rappresenta infine che, gli importi liquidati dall'Agenzia del Territorio e comunicati mediante mod. 30, dovranno essere annotati sul registro delle spese prenotate a debito, (modello 2ASG) e riportati nel foglio delle notizie (art. 280 DPR 115/2002).
    I numeri del registro 2ASG, uno per ogni voce di spesa, dovranno essere altresì annotati sul mod. 30 che dovrà essere restituito all'ufficio finanziario; copia del modello sarà conservata nel sottofascicolo delle spese processuali.

     
    Roma, 15 maggio 2008 

    IL CAPO DIPARTIMENTO
    Augusta Iannini