Circolare 10 maggio 2016 - Legge 28 aprile 2016 n.57. Coordinamento dell’ufficio del giudice di pace

10 maggio 2016


Ministero della Giustizia
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi
Il Capo Dipartimento

Prot. m.dg.DOG. 10/05/2016.0063861.U

Ai Signori:
Presidenti delle Corti di appello
Presidenti dei Tribunali
Loro sedi

e, per conoscenza:

Consiglio superiore della magistratura
Procuratori generali presso le Corti di appello
Procuratori della Repubblica presso i Tribunali

Capo di Gabinetto dell’on. Ministro
Capo dell’Ispettorato generale
Capo dell’Ufficio legislativo

Direttore generale del personale e della formazione
Direttore generale magistrati
Direttore generale delle risorse materiali e delle tecnologie
Direttore generale del bilancio e della contabilità
Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati
Direttore generale di statistica e analisi organizzativa

Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia
Direttore generale della giustizia civile
Direttore generale della giustizia penale
Direttore generale degli affari giuridici e legali

Oggetto: legge 28 aprile 2016, n. 57. Coordinamento dell’ufficio del giudice di pace.

  1. Il 14 maggio 2016 entrano in vigore alcune delle norme della legge 28 aprile 2016, n. 57 (Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2016).

    Particolare attenzione, per le ricadute che determina sull’organizzazione degli uffici giudiziari, va rivolta all’art. 5 (Coordinamento dell’ufficio del giudice di pace), che dispone:
    “1. L’ufficio del giudice di pace è coordinato dal presidente del tribunale, il quale provvede a tutti i compiti di gestione del personale di magistratura ed amministrativo.
    2. Il presidente del tribunale provvede a formulare al presidente della corte di appello la proposta della tabella di organizzazione dell’ufficio del giudice di pace.
    3. Gli affari sono assegnati sulla base di criteri stabiliti dal presidente del tribunale ai sensi del comma 2 e mediante il ricorso a procedure automatiche.
    4. Il presidente del tribunale, nell’espletamento dei compiti di cui al presente articolo, può avvalersi dell’ausilio di uno o più giudici professionali”.


    Stante l’ormai prossima entrata in vigore della normativa in esame e tenuto conto dei numerosi quesiti già pervenuti dagli uffici giudiziari, appare opportuno fornire nell’immediato alcune prioritarie indicazioni di orientamento in ordine ai riflessi organizzativi della stessa nelle materie riferibili a questo Dipartimento, riservata naturalmente al Consiglio superiore della magistratura ogni valutazione per i profili di sua competenza.
     
  2. L’ufficio del giudice di pace non varia denominazione e resta un ufficio giudiziario autonomo e distinto dal tribunale.

    L’innovazione più incisiva inerisce alle funzioni di coordinamento, attribuite al presidente del tribunale, il quale “provvede a tutti i compiti di gestione del personale di magistratura ed amministrativo”.

    La disposizione per cui il presidente, nell’espletamento di detti compiti, può avvalersi dell’ausilio di uno o più giudici professionali comporta la possibilità di attribuire a questi ultimi singoli aspetti delle funzioni stesse, ma non fa venir meno la titolarità delle medesime in capo al presidente del tribunale. La collaborazione potrà concernere atti o categorie di atti determinati, ovvero anche questioni di carattere generale, ferma restando l’unitarietà d’indirizzo a cura del presidente.

    Poiché la funzione di coordinamento in esame si estrinseca nei compiti di gestione richiamati, il presidente del tribunale si avvarrà della struttura amministrativa degli uffici del giudice di pace per le attività ad essi relative, salva la possibilità di stabilire con la dirigenza amministrativa del tribunale ogni forma di sinergica collaborazione professionale finalizzata al concreto svolgimento del coordinamento, in un’ottica di armonizzazione degli indirizzi organizzativi ed in conformità al principio di buona amministrazione.

    Peculiare rimane, ovviamente, il regime organizzativo degli uffici del giudice di pace in cui è prevista la figura del dirigente amministrativo (allo stato: Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Taranto e Torino), nei quali restano a quest’ultimo attribuite le competenze dirigenziali – fin qui mai svolte dai giudici di pace coordinatori – in materia di gestione delle risorse umane (da attuare in coerenza con gli indirizzi del presidente del tribunale e con il programma annuale delle attività ex art. 2 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240), ivi compresa l’adozione dei provvedimenti disciplinari di competenza. Lo stesso dicasi in ordine alla – fin qui esercitata – gestione delle risorse finanziarie e strumentali, con le modalità e con i limiti definiti dall’art. 3 del citato d.lgs. n. 240 del 2006.

    Laddove poi, in tali uffici, il posto funzione di dirigente amministrativo previsto in pianta organica risulti vacante e non si sia fatto ricorso all’istituto della reggenza, troverà applicazione la disciplina già illustrata con circolare del Capo del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria del 13 aprile 2007 e, quindi, tutte le competenze gestionali attribuite al dirigente amministrativo verranno ricondotte, anche in questi uffici, in capo al presidente del tribunale.
     
  3. Rimane immutata la competenza del presidente della corte d’appello all’adozione dei provvedimenti di applicazione temporanea del personale amministrativo (ai sensi dell’art. 14 dell’accordo nazionale sulla mobilità del 27 marzo 2007) da o verso l’ufficio del giudice di pace a gestione interamente statale.

    Resta inoltre in capo al presidente del tribunale la competenza in materia di gestione e proroga del comando presso gli uffici del giudice di pace del circondario, riguardo al personale comunale ai sensi dell’art. 26, comma 4, della legge 24 novembre 1999, n. 468.

    Allo stesso modo, la gestione del personale degli uffici rimasti con oneri a carico degli enti locali continua ad essere assoggettata al diverso regime giuridico del personale ivi assegnato.
     
  4. Alla luce di quanto precede, possono evidenziarsi – senza pretesa di completezza –alcune concrete ricadute del nuovo assetto normativo dell’ufficio del giudice di pace:
    • l’ufficio conserverà il codice fiscale attribuitogli, ma dovranno essere variati i dati anagrafici del rappresentante dell’ente (ad esempio per la compilazione del modello 770);
    • il presidente del tribunale diviene, a tutti gli effetti, il “datore di lavoro” con riguardo ai profili previsti dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro: in tale veste, gli è anche attribuita la competenza per le denunce di infortunio sul lavoro (all’INAIL e all’autorità di pubblica sicurezza) e malattia professionale (all’INAIL);
    • il subentro del presidente del tribunale nelle funzioni fin qui esercitate dal giudice di pace coordinatore non fa venir meno la validità di tutti i documenti previsti in materia di sicurezza sul lavoro (tra i quali il documento di valutazione dei rischi, il documento di valutazione del rischio incendio, il piano di emergenza ed evacuazione); pur restando validi ed efficaci i rapporti in corso con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente, appare auspicabile che i presidenti dei tribunali, nell’esercizio delle nuove funzioni di coordinamento, incontrino i professionisti designati e provvedano a una ricognizione dello stato di attuazione della normativa sulla sicurezza;
    • al presidente del tribunale compete, quale coordinatore, la gestione del personale di magistratura onoraria e, fatta eccezione oggi per i dodici uffici sopra citati, del personale amministrativo (che si estrinseca, ad esempio, nei provvedimenti di concessione di ferie e permessi, esercizio dell’azione disciplinare e simili);
    • dal 14 maggio 2016 cessa la corresponsione dell’indennità riconosciuta al giudice di pace coordinatore ai sensi dell’art. 15, comma 2-bis, della legge 21 novembre 1991, n. 374;
    • ai sensi dell’art. 3, comma 4, del d.P.R. 18 agosto 2015, n. 133, alla Conferenza permanente gli uffici dei giudici di pace saranno rappresentati dal presidente del tribunale quale coordinatore.
       
  5. Ulteriori problematiche che dovessero manifestarsi nel concreto esercizio del nuovo assetto organizzativo saranno esaminate con successiva circolare ovvero con risposta a specifici quesiti.

    In ogni caso, si chiarisce – d’intesa con il Capo di Gabinetto – che ulteriori indicazioni potranno essere fornite dalle varie articolazioni ministeriali per i profili di rispettiva competenza (a titolo meramente esemplificativo, in tema di processi di informatizzazione e automazione, rilevazione statistica, funzioni ispettive, spese di funzionamento, regime del personale).

    I destinatari della presente sono invitati a curarne la diffusione con ogni mezzo ritenuto utile, stante l’urgenza.

Si ringrazia per la collaborazione.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO REGGENTE
Antonio Mura
 

 


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