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Nota 19 settembre 2005 - Libretti postali di depositi giudiziari. Modalità operative per la restituzione delle somme depositate e degli interessi maturati

19 settembre 2005

Prot. n. m_dg.dag.19/09/2005.0015157.U

Ai Sigg. Presidenti delle Corti di Appello
Loro Sedi

e p.c. All'Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia

Poste Italiane s.p.a.
Direzione Affari Istituzionali e Regolamentari
Rapporti con Istituti Nazionali
Viale Europa, 190 - Roma


Si illustrano di seguito le modalità operative che sono state concordate con Poste Italiane s.p.a. al fine di semplificare le procedure di rimborso dei depositi giudiziari comprensivi degli interessi maturati in seguito all'entrata in vigore delle disposizioni (art 8, comma 4, e art. 11, comma 1) contenute nel Decreto in data 6 giugno 2002 del Ministero dell'Economia e delle Finanze recante "nuova disciplina dei libretti di risparmio postale".

  1. RESTITUZIONE DI SOMME CON CONTESTUALE ESTINZIONE DEL LIBRETTO DI DEPOSITO SENZA RICHIESTA PREVENTIVA DEL CALCOLO DEGLI INTERESSI A SALDO.

    Le cancellerie trasmettono agli uffici postali il libretto di deposito (mod. B1) e il mandato, o più mandati (mod. IV) qualora vi siano più beneficiari, osservando le seguenti istruzioni:

    1. nel caso in cui vi sia un solo beneficiario sul mandato di pagamento dovrà essere indicata la somma capitale accompagnata dalla frase "più interessi di estinzione fino al soddisfo". Con un unico mandato verrà così corrisposta la quota capitale comprensiva degli interessi maturati. Gli uffici postali effettuano mensilmente delle verifiche dei mandati ancora giacenti e provvedono a restituire alle cancellerie gli avvisi di quelli non presentati per la riscossione nei termini di validità.
    2. qualora invece la somma depositata sul libretto e gli interessi maturati debbano essere corrisposti contemporaneamente a più soggetti su ogni mandato dovrà essere indicata la somma capitale spettante a ciascun beneficiario accompagnata dalla frase "più &. % per interessi di estinzione"
      (es. 50%; oppure 1/3, 1/4, a seconda dei casi). L'ufficio postale provvede alla ripartizione degli interessi secondo la misura indicata sul mandato.
       
    Nell'ipotesi di cui al punto b) - estinzione del libretto con mandati multipli - è necessario che i relativi beneficiari abbiano richiesto la restituzione delle somme depositate. Al fine di agevolare le operazioni di rimborso degli uffici postali è opportuno che la cancelleria inviti i singoli beneficiari - che non abbiano richiesto la commutazione delle somme in vaglia o l'accredito sul c/c postale - a presentarsi per la riscossione nella stessa giornata. Le somme non riscosse nella medesima giornata potranno, comunque, essere rimborsate dall'ufficio postale durante tutto il periodo di validità del mandato (2 mesi oltre quello di emissione). Invece, le somme non riscosse nei termini di validità del mandato verranno riversate su un nuovo libretto di deposito giudiziario avente la medesima intestazione di quello estinto che verrà trasmesso alla cancelleria unitamente agli avvisi di emissione dei mandati non riscossi (parte III del mod. IV).
     
  2. RESTITUZIONE DI SOMME CON RICHIESTA PREVENTIVA DI ESTINZIONE DEL LIBRETTO E DEL CALCOLO DEGLI INTERESSI A SALDO.

    Le cancellerie potranno continuare ad avvalersi delle vecchie modalità di restituzione delle somme depositate. In tal caso si procederà a richiedere all'ufficio postale l'estinzione del libretto ed il relativo conteggio degli interessi maturati. Ricevuto il conteggio degli interessi verrà emesso il mandato in favore del beneficiario per l'importo complessivo (quota capitale più interessi). L'ufficio postale ricevuto il mandato o i mandati di pagamento con il relativo libretto mod. B1 effettua il pagamento in favore dei beneficiari.
     
  3. RESTITUZIONE DI SOMME SENZA ESTINZIONE DEL LIBRETTO DI DEPOSITO GIUDIZIARIO.

    Nel caso in cui debbano essere effettuate restituzioni di somme che non comportino l'estinzione del libretto sul mandato di pagamento dovrà essere indicata soltanto la somma da corrispondere al beneficiario. In tal caso, possono essere corrisposti solamente gli interessi maturati al 31 dicembre dell'anno precedente. Eventuali interessi maturati in corso d'anno (dal 1° gennaio alla data di restituzione delle somme) potranno essere corrisposti, a richiesta del beneficiario, dopo la capitalizzazione che può avvenire al 31 dicembre o al momento dell'estinzione del libretto (art. 3 D.M. 6 giugno 2002).

    Gli interessi maturati al 31 dicembre dell'anno precedente vengono comunicati dagli uffici postali:

    1. ad esplicita richiesta dell'ufficio giudiziario;
    2. alla prima operazione effettuata sul libretto a richiesta dell'ufficio. Il nuovo saldo sarà comprensivo degli interessi maturati.
       
  4. VERSAMENTO DI SOMME IN FAVORE DELL'ERARIO O DI ALTRE AMMINISTRAZIONI.

    E' possibile procedere, con un unico versamento, all'estinzione di più libretti che presentano un saldo da corrispondere all'Erario o ad altre Amministrazioni.
    In tal caso la cancelleria, a saldo di ciascun deposito (es. somme confiscate), potrà emettere separato mandato di pagamento a favore dell'ufficio postale con la clausola di conversione a favore dell'Erario o di altre amministrazioni e la dicitura "compresi interessi maturati alla data di estinzione".
    Unitamente ai mandati, la Cancelleria trasmette all'ufficio postale i libretti da estinguere (mod. B1) ed un elenco, in duplice esemplare, con l'indicazione del:
    1. numero del registro mod.1 sotto cui il deposito è iscritto;
    2. numero del libretto da cui proviene il deposito;
    3. numero del fascicolo a cui il deposito si riferisce;
    4. importo depositato di cui si chiede il versamento.

    Unitamente ai mandati ed al suddetto elenco dei depositi di cui si chiede l'estinzione, la cancelleria trasmette il modello F23 precompilato - tranne che nella parte relativa alle somme da versare - con l'indicazione dei codici tributi sui quali effettuare il versamento.
    La predisposizione degli elenchi dei libretti di cui si chiede l'estinzione potrà essere effettuata per "codice tributo".
    Con un unico modello F23 potranno essere disposti, attraverso l'uso dei diversi riquadri, più versamenti aventi ad oggetto codici tributo diversi.
    Gli uffici postali, dopo aver estinto i libretti, provvedono a valorizzare gli appositi campi del mod. F23 con gli importi dovuti (quota capitale e interessi maturati). Successivamente inviano alla cancelleria una copia dell'elenco dei libretti estinti sul quale verranno indicati, per ogni deposito, l'ammontare degli interessi maturati sino alla data di estinzione del libretto con allegata la ricevuta del versamento eseguito (modello F23) a favore dell'Erario o di altre Amministrazioni.

    La sopra descritta modalità operativa può essere eseguita anche nel caso di versamenti di somme in favore dell'Erario o di altre Amministrazioni che non comportino l'estinzione del libretto. In tal caso nei mandati di pagamento verrà indicata solo la clausola di conversione a favore dell'Erario o di altre Amministrazioni.
    Al termine dell'operazione gli uffici postali inviano alla cancelleria la copia dell'elenco dei libretti sui quali sono state effettuate le operazioni di versamento e di aggiornamento interessi unitamente alla ricevuta del versamento (mod. F23) eseguito in favore dell'Erario o di altre Amministrazioni.

Le SS.VV. sono pregate di diffondere la presente nota a tutti gli uffici del distretto interessati.


Roma, 19 settembre 2005

IL DIRETTORE GENERALE
Francesco Mele