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Decreto 8 marzo 2013 - Requisiti delle case famiglia protette

8 marzo 2013

IL MINISTRO

Vista la legge n. 62 del 21 aprile 2011, che prevede l'istituzione delle case famiglia protette, quali strutture residenziali destinate all'accoglienza di :

  • imputate/i genitori, con prole infraseienne, nei cui confronti l'autorità Giudiziaria abbia disposto gli arresti domiciliari presso tali strutture in alternativa alla propria abitazione, luogo di privata dimora o luogo pubblico di cura e assistenza;
  • madri e padri con prole di età inferiore ai dieci anni, convivente, ammessi alla detenzione domiciliare ex art. 47-ter o alla detenzione speciale ex art. 47-quinques;

Vista la previsione dell'art. 4 della legge 62 del 21 aprile 2011 che, per l'individuazione delle caratteristiche tipologiche delle case famiglia protette, prevede l'avvenuta intesa con la Conferenza Stato - Città ed Autonomie Locali;

Visto il DM 11 gennaio 2013 di revoca del precedente decreto ministeriale 26 luglio 2012, recante "caratteristiche tipologiche delle case famiglie protette", annullato in quanto adottato in carenza del presupposto della suddetta intesa;

Considerata l'intesa con la Conferenza Stato - Città ed Autonomie Locali, raggiunta in data 7 febbraio 2013;

Considerato il comma 2 dell'art.4 della legge 62/2011, che dispone che il Ministro della Giustizia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, può stipulare con gli Enti Locali convenzioni volte ad individuare le strutture idonee ad essere utilizzate come case protette;

Ravvisata la fondamentale importanza delle case famiglia protette la cui realizzazione rappresenta uno snodo fondamentale per la piena applicazione della legge 62/11 in quanto consente ai destinatari della norma, qualora sprovvisti di riferimenti materiali ed abitativi, di evitare in toto l'ingresso in strutture penitenziarie, seppur a custodia attenuata quali gli ICAM;

Visto che l'obiettivo prioritario della legge in esame è la tutela degli interessi e dei diritti dei minori e che, pertanto, tali strutture devono tendere ad agevolare il ripristino della rete di rapporti familiari in funzione dell'equilibrato sviluppo del minore

DECRETA

Le strutture residenziali case famiglia protette previste dalla Legge n. 62 del 21aprile 2011 - delle quali potranno fruire solo soggetti per i quali non vengano ravvisate esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, o soggetti nei confronti dei quali, nel caso di concessione di misure alternative previste, non sussista grave e specifico pericolo di fuga o di commissione di ulteriori gravi reati, e risulti constatata l'impossibilità di esecuzione della misura presso l'abitazione privata o altro luogo di dimora - debbono rispettare i criteri organizzativi e strutturali previsti dall'articolo 11 della Legge 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", e dal DPCM 21 maggio 2001, n.308, nonché dalle relative normative regionali in materia tenendo presente le seguenti caratteristiche tipologiche:

  1. le case famiglia protette sono collocate in località dove sia possibile l'accesso ai servizi territoriali, socio-sanitari ed ospedalieri, e che possano fruire di una rete integrata a sostegno sia del minore sia dei genitori;
  2. le strutture hanno caratteristiche tali da consentire agli ospiti una vita quotidiana ispirata a modelli familiari, tenuto conto del prevalente interesse del minore;
  3. ospitano non oltre sei nuclei di genitori con relativa prole;
  4. i profili degli operatori professionali impiegati e gli spazi interni sono tali da facilitare il conseguimento delle finalità di legge;
  5. le stanze per il pernottamento e i servizi igienici dei genitori e dei bambini dovranno tenere conto delle esigenze di riservatezza e differenziazione venutesi a determinare per l'estensione del dettato della legge 62/2011 anche a soggetti di sesso maschile;
  6. sono in comune i servizi indispensabili per il funzionamento della struttura (cucina etc. ...);
  7. sono previsti spazi da destinare al gioco per i bambini, possibilmente anche all'aperto;
  8. sono previsti spazi, di dimensioni sufficientemente ampie, per consentire gli incontri personali, quali: i colloqui con gli operatori, i rappresentanti del territorio e del privato sociale, nonché gli incontri e i contatti con i figli e i familiari al fine di favorire il ripristino dei legami affettivi;
  9. il servizio sociale dell'amministrazione penitenziaria interviene nei confronti dei sottoposti alla misura della detenzione domiciliare secondo quanto disposto dall'art. 47-quinques, 3°, 4° e 5° comma dell'Ordinamento Penitenziario;
  10. il Ministro della Giustizia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, può stipulare con gli enti locali convenzioni volte ad individuare le strutture da utilizzare come case famiglia protette.

Roma, 8 marzo 2013

II MINISTRO
Paola Severino