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Decreto 31 ottobre 2012 - Modifica alle disposizioni in materia di iscrizione nel casellario giudiziale, di cui all'art. 18, c3 del decreto 25 gennaio 2007

31 ottobre 2012

Ministero della Giustizia
il Direttore generale della Giustizia penale

 

Visto il D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, contenente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti;

Visto il decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia emanato in data 25 gennaio 2007, contenente le regole procedurali di carattere tecnico operativo per l'attuazione del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 (G.U. n. 32 dell'8 febbraio 2007);

Considerato che dal 2 maggio 2007, data di avvio in esercizio del nuovo Sistema informativo del casellario (SIC), l'alimentazione e l'aggiornamento della base informativa è assicurata, per via telematica, direttamente dagli uffici presso l'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento, salva la competenza residuale degli uffici locali, ai sensi dell'articolo 18 del decreto 25 gennaio 2007;

Considerato che il comma 3, lett. d) del citato articolo 18 ha assegnato in via transitoria all'ufficio locale presso il Tribunale di Roma una competenza esclusiva in materia di iscrizione dei provvedimenti relativi a persone nate all'estero o delle quali non è stato possibile accertare il luogo di nascita nel territorio dello Stato, tra i quali rilevano, in particolare, quelli delle autorità giudiziarie requirenti di cui alla lett. c) dello stesso articolo, già competenti per le persone nate in Italia o delle quali è accertato il luogo di nascita;

Considerato che tale specifica competenza ha comportato nel corso degli anni un sempre maggiore carico di lavoro per l'ufficio locale di Roma, ormai non più sostenibile, dovuto al progressivo e costante aumento dei provvedimenti giudiziari da eseguire a carico di soggetti stranieri;

Ritenuto che, dato il tempo trascorso dall'avvio in esercizio del nuovo SIC, la competenza all'iscrizione dei provvedimenti delle autorità giudiziarie requirenti può essere ora attribuita agli uffici locali presso il Tribunale coincidente con la sede dell'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento, in modo da operare una redistribuzione del carico di lavoro dall'ufficio locale di Roma agli altri uffici locali;

Ritenuto, pertanto, di dover eliminare dall'articolo 18, comma 3, lett. d) il riferimento alla lett. c) dello stesso articolo;

Considerato opportuno disporre che le nuove disposizioni si applichino dal 1° febbraio 2013, così da consentire al personale interessato di acquisire la necessaria competenza tecnica a provvedere;

Dispone

Art. 1

L'articolo 18 del decreto dirigenziale 25 gennaio 2007 è modificato come segue:

  1. la lettera d) del comma 3 è sostituita dalla seguente: «d) nell'ipotesi di cui alle lettere a) e b) del presente comma, l'estratto del provvedimento da iscrivere sia trasmesso senza ritardo, anche avvalendosi di mezzi tecnici idonei, all'ufficio locale presso il Tribunale di Roma, per le persone nate all'estero o delle quali non è stato accertato il luogo di nascita nel territorio dello Stato.».
  2. Dopo il comma 3 è inserito il seguente comma 3-bis: «3-bis. L'ufficio locale, competente per l'iscrizione dei provvedimenti di cui al comma 3, lettera c), in sede di esecuzione di pene concorrenti, quando risulta necessario collegare sul SIC provvedimenti iscritti a carico di persone risultanti con generalità diverse ma riconducibili ad una stessa persona fisica, provvede ad effettuare le operazioni di replica attraverso l'utilizzo di un'apposita funzionalità resa disponibile sul sistema».

Art. 2

  1. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
  2. Le disposizioni del presente decreto hanno efficacia dal 1° febbraio 2013.

Roma, 31 ottobre 2012

Il direttore generale
Luigi Frunzio