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Circolare 29 luglio 2020 - Magistratura onoraria - Spettanza dell’indennità forfettaria ex art. 11, comma 3, legge 374/1991 e dell’indennità di udienza ex art. 11, comma 2, legge 374/1991 durante il periodo di sospensione dell’attività giudiziaria di cui all’art. 83 d.l. 18/2020. Compatibilità con il contributo economico di cui all’art 119 d.l.18/2020

29 luglio 2020

Dipartimento per gli affari di giustizia

Direzione generale degli Affari Interni
Ufficio I
Reparto I – Servizi relativi alla giustizia civile

 

Ai sigg. Presidenti delle Corti di appello
Ai sigg. funzionari delegati per le spese di giustizia presso le Corti di appello
Ai sigg. Procuratori generali della Repubblica presso le Corti di appello
Ai sigg. funzionari delegati per le spese di giustizia presso le Procure generali della Repubblica

 

Oggetto: Circolare – Magistratura onoraria –   Spettanza dell’indennità forfettaria ex art. 11, comma 3, legge 374/1991 e dell’indennità di udienza ex art. 11, comma 2, legge 374/1991 durante il periodo di sospensione dell’attività giudiziaria di cui all’art. 83 d.l. 18/2020. Compatibilità con il contributo economico di cui all’art 119 d.l.18/2020.

Sono pervenuti a questo Ufficio diversi quesiti con cui sono stati richiesti chiarimenti in merito alle indennità da corrispondere ai magistrati onorari nel periodo di sospensione dell’attività giudiziaria previsto dall’art. 83 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 2020.

In particolare, gli uffici giudiziari hanno chiesto di conoscere:

  • se ai magistrati onorari spettino l’indennità forfettaria mensile prevista dall’art. 11, comma 3, della legge n. 374/1991 e succ. modif., nonché l’indennità di udienza di cui all’art. 11, comma 2, del medesimo testo normativo, nell’ipotesi di rinvio d’ufficio delle udienze fissate nel periodo di sospensione ex art. 83 d.l. n. 18/2020;
  • se tali indennità siano compatibili con il contributo economico previsto dall’art. 119 d.l. 18/2020.

Al riguardo, devono svolgersi le considerazioni che seguono.

Come è noto, l’indennità forfettaria mensile è stata introdotta dall’art. 24-bis del d.l. 24 novembre 2000, n. 341, che ha riscritto l’originario testo dell’art. 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, che prevede al comma 3 “E' altresì dovuta un’indennità di euro 258,23 per ciascun mese di effettivo servizio a titolo di rimborso spese per l'attività di formazione, aggiornamento e per l'espletamento dei servizi generali di istituto”.

Il periodo di sospensione di cui all’art. 83 d.l. 18/20 non si sostanzia in una generalizzata sospensione di tutta l’attività giudiziaria, prevedendosi, in una prima fase, il rinvio d’ufficio delle udienze, salve le eccezioni previste dal comma 3 della norma in relazione ad alcune tipologie di procedimenti non soggetti a sospensione e, in una seconda fase, l’adozione da parte dei capi degli uffici giudiziari di specifiche misure organizzative anche in relazione alla trattazione degli affari giudiziari volte a contenere gli effetti della pandemia da Covid-19.

Si è dunque dell’avviso che, nei periodi indicati, non siano applicabili le regole stabilite per la sospensione dei termini feriali e i magistrati onorari (al pari di quelli ordinari) vanno considerati in servizio per tutta la durata del periodo di sospensione disposta ai sensi dell’art. 83 cit., salvo cause individuali di assenza dal servizio, e indipendentemente dal loro inserimento nei turni per lo svolgimento delle udienze escluse dalla sospensione.

Corollario di tale conclusione è la spettanza ai magistrati onorari delle indennità riconosciute dalla legge come conseguenza della presenza in servizio e quindi, in particolare, dell’indennità forfettaria mensile di cui all’art. 11 L. 374/1991. Questa conclusione è peraltro confortata dalla delibera CSM 186/VV/2020 (Linee guida agli uffici giudiziari in ordine all’emergenza Covid 19), secondo la quale “i magistrati non impegnati nei turni (come titolari o supplenti) se non in ferie sono comunque in servizio e saranno impegnati nello smaltimento del lavoro già introitato e dell’eventuale arretrato”.

Va precisato che tale indennità spetta al magistrato onorario tanto per il periodo di sospensione relativo alla prima fase emergenziale (9 marzo - 12 maggio 2020), quanto per il periodo successivo, e cioè sino al 30 giugno, sia nel caso in cui il capo dell’ufficio giudiziario abbia disposto la prosecuzione della sospensione in base ai poteri conferitigli dall’art. 83, comma 7, lett. g), d.l. 18/2020, sia nel caso in cui il capo dell’ufficio abbia disposto la ripresa dell’attività di udienza.

Con riguardo poi alla spettanza dell’indennità di udienza ex art. 11, comma 2, legge 374/1991 per l’ipotesi di rinvio d’ufficio delle udienze fissate nel periodo di sospensione, occorre distinguere il caso in cui detto rinvio sia disposto in udienza ovvero fuori udienza.

Nel primo caso, la corresponsione di detta indennità è ancorata al fatto oggettivo della celebrazione di una udienza civile o penale, anche non dibattimentale, senza alcun riferimento alla attività svolta nel corso della stessa. Pertanto, non essendo il rinvio addebitabile al magistrato onorario, ma ad una disposizione di legge, ed essendosi l’udienza effettivamente tenuta, al magistrato spetta la relativa indennità, sempre che la celebrazione dell’udienza risulti documentata. Diversamente, se il rinvio d’ufficio sia stato disposto fuori udienza, la relativa indennità non potrà essere corrisposta.

Da ultimo si ribadisce che, come chiarito anche nella circolare di questa Direzione generale DAG 60009.U del 10 aprile 2020, la corresponsione delle indennità sopra indicate, come pure quella degli altri ordinari compensi spettanti al magistrato onorario per l’attività comunque svolta nel periodo di sospensione, è da ritenersi compatibile con il contributo economico di cui all’art. 119 d.l. 18/20.

Le SS.LL. sono pregate, per quanto di rispettiva competenza, di assicurare idonea diffusione della presente circolare.

Roma, lì 29 luglio 2020

Il Direttore generale
Giovanni Mimmo