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ARCHIVIO - Circolare 30 settembre 2019 - Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza - Circolare in materia di obblighi di pubblicità previsti dall’art. 14 commi 1, 1-bis e 1-ter del d.lgs. 33/2013 per i titolari di incarichi dirigenziali

30 settembre 2019

prot m_dg.DAG.30-09-2019.0185813.U

Superata dalla CIRCOLARE 1/2023


Ministero della Giustizia
Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza

Circolare n. 4/2019

Circolare in materia di obblighi di pubblicità previsti dall’art. 14, commi 1, 1-bis e 1-ter del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 per i titolari di incarichi dirigenziali

 

Il Responsabile

Vista la delibera ANAC del 26 giugno 2019, n. 586 (“Integrazioni e modifiche della delibera 8 marzo 2017, n. 241 per l’applicazione dell’art. 14, co. 1-bis e 1-ter del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 20 del 23 gennaio 2019”), con cui vengono fornite indicazioni operative sulla corretta applicazione dell’articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

rilevato che con l’indicata delibera l’Autorità ha revocato la sospensione della determinazione dell’8 marzo 2017, n. 241 (“Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall’art. 13 del d.lgs. 97/2016”), operata con la delibera del 12 aprile 2017, n. 382 (“Sospensione dell’efficacia della delibera n. 241/2017 limitatamente alle indicazioni relative all’applicazione dell’art. 14 co. 1 lett. c) ed f) del d.lgs. n.33/2013 per tutti i dirigenti pubblici, compresi quelli del SSN”);

rilevato che con la medesima delibera l’Autorità ha superato le indicazioni di cui al Comunicato del presidente dell’ANAC del 7 marzo 2018 che avvertiva che il Consiglio dell’Autorità in data 1 marzo 2018 aveva valutato “opportuno sospendere l’efficacia della Determinazione dell’8 marzo 2017 n. 241 limitatamente alle indicazioni relative alla pubblicazione dei dati di cui all’art. 14 co. 1-ter ultimo periodo del d.lgs. n. 33/2013, in attesa della definizione della questione di legittimità costituzionale” sollevata dal Tar Lazio Roma, sez. I-quater, ordinanza del 19 settembre 2017, n. 9828;

considerato che l’Amministrazione della giustizia, da quando la decisione di costituzionalità era stata sottoposta alla Corte, con direttiva del 13 marzo 2018, prot. n. 55304 DAG 16.3.18 del Responsabile PCT, aveva sospeso in via cautelativa la pubblicazione dei dati di cui all’art. 14, co. 1-ter ultimo periodo citato;

considerato che l’Autorità provvederà a svolgere l’attività di vigilanza sugli obblighi di pubblicità oggetto della delibera del 26 giugno n. 586/2019 decorsi tre mesi dalla data di pubblicazione della presente delibera sul sito dell’Autorità;

considerato che ai sensi dell’articolo 46 del d.lgs. n. 33/2013 “L’inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente o la mancata predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine della amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili”;

ritenuta la necessità di conformare l’esercizio dell’attività amministrativa della giustizia alla disciplina vigente che, a seguito della modifica operata dal d.lgs. n. 97/2016, ha attratto la “totalità della dirigenza amministrativa” nell’ambito dei doveri di trasparenza prima previsti per i titolari di incarichi politici,

fornisce i seguenti indirizzi operativi

In conformità alle indicazioni sull’applicazione della normativa di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 fornite dall’Autorità, devono adempiere gli obblighi di pubblicazione:

  1. tutti i dirigenti, relativamente agli “emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89” (art. 14, co. 1-ter).

Con riguardo all’individuazione dell’ambito soggettivo, per “dirigenti” devono intendersi tutti i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, anche senza procedure pubbliche di selezione.

Nel dettaglio l’obbligo di comunicazione di cui alla norma citata riguarda:

  1. i dirigenti con incarichi amministrativi di vertice;
  2. i dirigenti interni ed esterni all’amministrazione, compresi i titolari di incarichi di funzione dirigenziale nell’ambito degli uffici di diretta collaborazione, pur non muniti della qualifica di dirigente pubblico o comunque non dipendenti di pubbliche amministrazioni;
  3. dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali ma che svolgono funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento.

Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo in questione, per quanto concerne il contenuto degli “emolumenti complessivi”, l’Autorità nella delibera n. 241/2017 ha ricompreso:

  1. gli stipendi e le altre voci di trattamento fondamentale;
  2. le indennità e le voci accessorie;
  3. le eventuali remunerazioni per consulenze, incarichi aggiuntivi conferiti dalle amministrazioni pubbliche, anche diverse da quelle di appartenenza e dalle società partecipate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni (anche diverse da quelle di appartenenza).

Nel caso di collaborazioni autonome ed incarichi rileva il criterio di competenza. Seguono invece il criterio della cassa la retribuzione per il personale dirigenziale e altri analoghi emolumenti, la cui corresponsione è subordinata alla verifica successiva del raggiungimento degli obiettivi assegnati nell’anno precedente.

  1. tutti i dirigenti, relativamente ai “compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici” (art. 14, co. 1 lett. c).
    L’ambito soggettivo è identico a quello indicato alla precedente lettera A.
     
  2. tutti i titolari di incarichi dirigenziali previsti dall’art. 19, commi 3 e 4 d.lgs. n. 165/01 (titolari di incarichi dirigenziali a capo di uffici che al loro interno sono articolati in uffici di livello dirigenziale, generale e non generale), relativamente al regime di trasparenza rafforzata sui dati reddituali e patrimoniali [1] , pubblicando “le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7” (art. 14 co. 1 lett.f).

Si tratta, in sintesi:

  1. della dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni iscritti in pubblici registri, le azioni di società, le quote di partecipazione a società e l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società;
  2. dell’ultima dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche;
  3. dell’attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al precedente punto 1., con copia della dichiarazione dei redditi.

Sono esclusi dall’obbligo di cui all’art. art. 14 co. 1 lett. f):

i responsabili/capi degli Uffici di diretta collaborazione, a cui si applica esclusivamente la disciplina di cui alle lettere da a) a e) dell’art. 14 co. 1. Per i dirigenti assegnati all’interno degli Uffici di diretta collaborazione l’esclusione della lettera f) opera esclusivamente per i dirigenti di seconda fascia o equiparati (persistono tuttavia gli obblighi di cui all’art. 14 co.1, lett. da a) a e), mentre sussiste l’obbligo di pubblicazione dei dati anche dell’art. 14 co.1, lett. f) per i dirigenti apicali, cioè per quelli posti al vertice di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali (generali e non);

i dirigenti generali con funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall’ordinamento non titolari di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali, a cui si applica esclusivamente la disciplina di cui alle lettere da a) a e) dell’art. 14 co. 1;

i titolari di posizioni organizzative di livello dirigenziale di cui all’art. 1 co.1 quinquies d.lgs. n. 33/2013, la cui posizione organizzativa rivestita non abbia il carattere della complessità[2].

L’adempimento – anche per quanto riguarda il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado - può essere ottemperato utilizzando i modelli allegati alla presente circolare. Qualora il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado non intendano prestare il consenso alla pubblicazione dei dati, potrà essere utilizzato il modulo “Comunicazione negato consenso coniuge parenti”.

Laddove il dirigente non percepisca altro emolumento se non quello corrispondente alla retribuzione per l’incarico assegnato, per l’attestazione del trattamento economico complessivo in godimento è sufficiente scrivere: trattamento economico complessivo annuo: euro _____ (importo) seguito dal nome, cognome e incarico ricoperto. Nel caso dei magistrati il dato richiesto può essere suddiviso in:

  • trattamento economico in qualità di magistrato: euro ___
  • trattamento accessorio (indicare incarico ricoperto) euro ___

La variazione patrimoniale – e la dichiarazione dei redditi relativa all’anno di cessazione [3]- deve essere pubblicata anche da coloro che sono cessati dall’incarico [4], intendendosi per cessazione qualunque ipotesi di esaurimento del rapporto di lavoro (collocamento in quiescenza; scadenza del termine dell’incarico per il soggetto anche esterno all’amministrazione; recesso dal contratto; altre ipotesi di decadenza legale dall’incarico dirigenziale).

I modelli allegati dovranno essere firmati e scansionati – ovvero firmati digitalmente - ed inviati tramite protocollo al proprio referente della trasparenza.

Alla redazione del sito (redazione@giustizia.it) dovrà, invece, essere inviato il formato word ai fini della pubblicazione.

 

Si ricorda che i dati oggetto di pubblicazione di cui all’art. 14 d.lgs. n. 33/2013 devono riferirsi anche al periodo pregresso durante il quale la pubblicazione era stata sospesa in via cautelativa.

Al fine di adempiere alle raccomandazioni di ANAC contenute nella delibera del 26 giugno 2019, n. 586, si rammenta il termine perentorio di tre mesi dalla sua pubblicazione, avvenuta il 31 luglio 2019.

A regime, l’aggiornamento deve essere annuale e avvenire entro un termine ragionevole rispetto a quello della comunicazione dei dati – fissato al 30 novembre dal d.P.C.M. 23.3.2012 - e comunque non oltre il 30 marzo.

Sarà cura dei referenti della trasparenza di ciascuna articolazione dipartimentale, degli uffici di diretta collaborazione e dell’Ufficio centrale degli archivi notarili, assicurare l’esatto adempimento di tali obblighi secondo le prescritte modalità e di inviare al Responsabile PCT una attestazione ricognitiva del compimento degli adempimenti da parte di tutti i dirigenti e dell’avvenuta pubblicazione.

Il Responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale è invitato ad inviare al Responsabile un riscontro dell’avvenuta pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione di primo livello “Personale”, sottosezioni di secondo livello “Incarichi amministrativi di vertici” e “Dirigenti”.

La presente circolare sostituisce tutte le precedenti circolari in materia emanate dal RPCT.

Allegati

  • Modello di dichiarazione della situazione patrimoniale PDF - WORD
     
  • Modello di dichiarazione della situazione patrimoniale del coniuge-parenti PDF - WORD
     
  • Modello di attestazione di variazione patrimoniale PDF - WORD
     
  • Modello di attestazione di variazione patrimoniale del coniuge-parenti PDF - WORD
     
  • Modello di attestazione di variazione patrimoniale per i cessati dall’incarico PDF - WORD
     
  • Comunicazione negato consenso coniuge parenti PDF - WORD

 

il Responsabile PCT
Marco Nassi

 

Note

Nota 1 - Lo svolgimento di compiti di rilievo gestionale e di spesa (gestione di risorse umane, strumentali e di spesa) secondo la Corte costituzionale, giustifica la compressione del diritto alla riservatezza e impone la trasparenza dei dati reddituali e patrimoniali.

Nota 2 - Qualora, invece, i titolari di posizioni organizzative svolgano compiti propositivi, organizzativi, di gestione di risorse umane, strumentali e di spesa “ritenuti di elevatissimo rilievo” e assumano la titolarità di uffici che hanno al loro interno una struttura complessa articolata per uffici dirigenziali, generali e non, trovano applicazione gli obblighi di trasparenza di cui all’art. 14 co.1, lett. da a) a f) d.lgs. n. 33/2013. Sussistono comunque gli obblighi di cui all’art. 14 co.1, lett. da a) a e) d.lgs. n. 33/2013, per i titolari di posizioni organizzative la cui posizione organizzativa rivestita non abbia il carattere della complessità, restando esclusa esclusivamente l’applicabilità dell’art. 14 co.1, lett. f).

Nota 3 - Ove la cessazione sia intervenuta nel primo semestre dell’anno, deve essere depositata per la pubblicazione la dichiarazione dei redditi relativa all’anno precedente l’anno di cessazione. Nel caso sia intervenuta nel secondo semestre, deve essere depositata per la pubblicazione sia la dichiarazione relativa all’anno precedente che quella relativa all’anno di cessazione.

Nota 4 - La dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l’ultima attestazione deve essere depositata per la pubblicazione entro tre mesi dalla cessazione dell’incarico. La dichiarazione annuale dei redditi deve essere depositata entro un mese dalla scadenza del relativo termine.