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Circolare 11 dicembre 2014 - Avvio del Sistema di Notificazioni e comunicazioni telematiche penali (SNT)

11 dicembre 2014

Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Penale

Dipartimento dell’Organizzazione del Personale e dei Servizi
Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati

Ai Sigg. Presidenti delle Corti d’Appello
LORO SEDI

Ai Sigg. Procuratori Generali della Repubblica
presso le Corti d’Appello
LORO SEDI

Al Signor Presidente della Corte di Cassazione
Al Signor Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione

 

Oggetto: Avvio del Sistema di Notificazioni e Comunicazioni telematiche penali (SNT)
 

Negli ultimi anni si è assistito ad una accelerazione del processo di digitalizzazione della giustizia, basato anche sull’utilizzo della posta elettronica certificata (PEC), cristallizzato dal Protocollo d’Intesa del 26.11.2008 tra il Ministro della Giustizia e il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione.

Tra gli obiettivi programmati in tale sede, è stato individuato anche quello di digitalizzare le comunicazioni e le notificazioni nel processo civile ed in quello penale, sostituendo il documento digitale al cartaceo così favorendo la riduzione dei costi e dei tempi di notifica ed una maggiore ottimizzazione delle risorse.

In ambito penale la posta elettronica certificata, quale strumento di trasmissione telematica delle comunicazioni e notificazioni, è stata introdotta dall’art. 4 DL 193/2009 (Misure urgenti per la digitalizzazione della giustizia) – convertito in legge 22/2/2010 n. 24.

Da ultimo, con l’art. 16 D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” e con la legge 228/2012 (legge di stabilità per l’anno 2013), il legislatore ha disciplinato la materia dei “biglietti di cancelleria, comunicazioni e notificazioni per via telematica”. In particolare l’art. 16, comma 4, prevede l’utilizzo esclusivo dello strumento della PEC per l’invio di “notificazioni a persona diversa dall’imputato a norma degli art. 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale. La relata di notificazione è redatta in forma automatica dal sistema informatico in dotazione alla cancelleria”.

Per consentire agli Uffici giudiziari l’invio delle notificazioni tramite la Posta Elettronica Certificata, la Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati ha reso disponibile il Sistema Notificazioni Telematiche in ambito penale, SNT. Tale Sistema è configurato e disponibile per tutte le tipologie di Ufficio giudiziario.

SNT, oltre a consentire l’invio degli atti tramite PEC ai destinatari selezionabili dall’albo degli indirizzi telematici, permette il monitoraggio delle notifiche inviate, mediante la facile individuazione dei casi in cui si renda necessario procedere con notificazione attraverso il deposito in cancelleria.

In aggiunta alle funzionalità connesse alla notificazione, il sistema permette inoltre l’invio di comunicazioni e la trasmissione di documenti ad altri soggetti.
SNT è installato sui server distrettuali ed è accessibile via web all’indirizzo reperibile per ciascun distretto sul Portale informativo https://progettiinformatici.giustizia.it/Notifiche alla sezione AVVIO SNT.

Il Vademecum per l’utente, (visionabile anche al link https://progettiinformatici.giustizia.it/Notifiche) ove sono illustrate dettagliatamente le funzionalità del sistema, è allegato alla presente circolare.
 

AMBITO DI IMMEDIATA APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN TEMA DI NOTIFICHE PENALI TELEMATICHE

  1. Procedimenti e Autorità Giudiziarie

    L’art. 16, comma 9 lett. c) bis, d.l. 179/2012 stabilisce che, a decorrere dal 15 dicembre 2014, le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale, saranno eseguite attraverso lo strumento della PEC, nei procedimenti dinanzi ai tribunali e alle corti di appello.
    La formula legislativa, che non fa riferimento alla pendenza effettiva del procedimento dinanzi all’organo giurisdizionale, induce a ritenere che il legislatore abbia ricompreso nella portata applicativa non soltanto i procedimenti già sottoposti alla cognizione di un tribunale o di una corte di appello, ma anche quelli virtualmente destinati alla cognizione di una di queste autorità nelle diverse fasi.
    Le notifiche telematiche sono pertanto consentite anche nella fase delle indagini preliminari sin dal momento dell’iscrizione della notizia di reato ex art. 335 c.p.p., e prima ancora che sia richiesto o intervenuto un provvedimento del Giudice.
    In tal senso depongono, in primo luogo, l’uso da parte del legislatore del termine “procedimento”, in luogo della più restrittiva nozione di “processo”; in secondo luogo, il richiamo, tra le tipologie di notificazione da eseguire oggi tramite PEC, di quella prevista dall’art. 151, cod. proc. pen. che riguarda gli “atti del pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari”.
    Le Procure della Repubblica e le Procure Generali presso le Corti d’Appello rientrano dunque tra gli Uffici per i quali le nuove disposizioni entreranno in vigore il prossimo 15 dicembre 2014.
    Il riferimento omnicomprensivo della norma ai procedimenti pendenti innanzi al Tribunale e alla Corte d’Appello, così come la portata generale delle disposizioni in tema di notifica dettate dagli artt. 148, 149, 150 e 151 inducono a ritenere senz’altro esperibile la notifica telematica nel caso in cui dette Autorità e i relativi Uffici di Procura siano investite del procedimento di esecuzione o di prevenzione personale e/o patrimoniale.
    Con specifico riferimento al procedimento di prevenzione deve peraltro osservarsi che alcune disposizioni del cd. Codice antimafia (d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159) già contemplano lo strumento telematico, quale forma ordinaria di comunicazione tra l’Autorità giudiziaria e l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati, con riguardo: ai provvedimenti giudiziari di modifica o revoca del sequestro e di quelli di autorizzazione al compimento di atti di amministrazione straordinaria (art. 38, comma secondo); ai provvedimenti di liquidazione o di rimborso dell’amministratore giudiziario (art. 42, comma sesto); ai flussi informativi necessari per l’esercizio dei compiti dell’Agenzia (art. 113, lett. c). Mentre l’art. 7, comma 10 rimanda alle previsioni del d. lgs.vo 7 marzo 2005, n. 82 (cd. Codice dell’amministrazione digitale) per tutte le comunicazioni afferenti al procedimento applicativo delle misure di prevenzione personali disposte dall’autorità giudiziaria.
    Per ragioni testuali deve invece ritenersi che per la Corte di Cassazione e per gli Uffici del Giudice di pace, e per tutti soggetti coinvolti nei procedimenti da essi trattati, l’entrata in vigore del sistema di notifiche penali telematiche sia differita al quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei decreti di natura non regolamentare con i quali il Ministro della Giustizia, previa verifica, accerterà la funzionalità dei servizi di comunicazione (art. 16, comma 9 lett. d) e 10 d.l. cit.).
    Allo stato il sistema non trova applicazione obbligatoria neppure per i Tribunali per i Minorenni (e relativa Procura) e gli Uffici di sorveglianza, per i quali pure l’entrata in vigore della disposizione deve intendersi differita al termine sopra indicato.
     

  2. Tipologie di notifica e comunicazione eseguibili mediante PEC

    Le previsioni del d.l. citato non mirano all’integrale sostituzione del sistema delle notifiche e delle comunicazioni disciplinato dagli artt. 148 ss. del codice di procedura penale.
    Allo stato, la forma della notifica via PEC è deputata a sostituire forme derogatorie dell’ordinario regime delle notifiche, ponendosi come alternativa privilegiata rispetto alle comunicazioni telefoniche, telematiche e via telefax attualmente consentite in casi determinati e nei confronti di specifiche categorie di destinatari.
    Si tratta de:

    1. le comunicazioni richieste dal pubblico ministero ex art. 151 c.p.p.;
    2. le notificazioni e gli avvisi ai difensori disposte dall’Autorità giudiziaria (giudice o pubblico ministero), “con mezzi tecnici idonei”, secondo il dettato dell’art. 148, comma 2-bis, cod. proc. pen.;
    3. gli avvisi e le convocazioni urgenti disposte dal giudice nei confronti di persona diversa dall’imputato, per le quali è stata finora consentita la notifica a mezzo del telefono confermata da telegramma (ovvero, in caso di impossibilità, mediante mera comunicazione telegrafica dell’estratto), da eseguirsi ai recapiti corrispondenti ai luoghi di cui all’art. 157, commi primo e secondo e nei confronti del destinatario o di suo convivente (art. 149, cod. proc. pen.);
    4. le notificazioni di altri atti disposte dal giudice sempre nei confronti di persona diversa dall’imputato, mediante l’impiego di mezzi tecnici che garantiscano la conoscenza dell’atto (art. 150, cod. proc. pen.).
       
  3. Soggetti destinatari della notifica mediante PEC

    Il d.l. n. 179 del 2012 delimita l’area dei soggetti destinatari della notifica telematica anzitutto attraverso una definizione della loro posizione processuale.
    Si tratta di tutti i soggetti coinvolti nel procedimento penale diversi dall’imputato: difensori, persone offese, parti civili, responsabili civili, civilmente obbligati per la pena pecuniaria, amministratori giudiziari, consulenti delle parti, periti.
    L’esclusione espressa dell’imputato dal novero dei possibili destinatari della notifica telematica deve intendersi estesa al soggetto sottoposto alle indagini, stante la previsione generale dell’art. 61, cod. proc. pen. per la quale “I diritti e le garanzie dell’imputato si estendono alla persona sottoposta alle indagini preliminari. Alla stessa persona si estende ogni altra disposizione relativa all’imputato, salvo che sia diversamente stabilito”.
    A restringere l’area della preclusione soggettiva sta però l’autorevole e ormai consolidato insegnamento giurisprudenziale [sentenza n. 32398 del 28.4.2011 (dep. 19.7.2011), Pedicone] per il quale “La notificazione di un atto di cui sia destinatario l’imputato o altra parte privata, in ogni caso in cui esso possa o debba essere consegnato al difensore, può essere eseguita con telefax o altri mezzi idonei a norma dell’art. 148, comma 2-bis, cod. proc. pen.”.
    Per quanto dettato in relazione a un caso di notifica avvenuta a mezzo telefax, non v’è dubbio che il principio di diritto dettato dalle Sezioni unite possa investire la notifica telematica, eretta oggi a mezzo tecnico privilegiato tra quelli genericamente menzionati dall’art. 148, comma 2-bis, cod. proc. pen., mezzo al quale possono senz’altro estendersi, come meglio si vedrà, le garanzie di affidabilità considerate dal giudice di legittimità nella pronuncia richiamata in cui si osservava come il telefax costituisca uno strumento tecnico “che dà assicurazioni in ordine alla ricezione dell’atto da parte del destinatario, attestata dallo stesso apparecchio di trasmissione mediante il cosiddetto OK o altro simbolo equivalente”.
    E’ dunque legittimo l’impiego della consegna telematica al difensore dell’atto destinato all’imputato, nel caso in cui quest’ultimo sia dichiarato irreperibile (art. 159, comma primo, cod. proc. pen.), o latitante (art. 165, comma primo, cod. proc. pen.); ovvero quando l’imputato residente, dimorante o detenuto all’estero, non abbia ottemperato all’invito a dichiarare o eleggere domicilio dello Stato (art. 169, comma primo, cod. proc. pen.); o, ancora, nell’ipotesi in cui l’imputato abbia eletto domicilio presso il difensore (art. 161, commi primo e secondo, cod. proc. pen.); ma anche nel caso in cui l’imputato abbia dichiarato o eletto diverso domicilio e la notificazione ivi esperita nelle forme tradizionali, sia risultata impossibile (art. 161, comma quarto, cod. proc. pen.).
    Le rationes decidendi esibite dalle Sezioni Unite nella pronuncia citata sono senz’altro estensibili al caso che ci occupa.
    Esse fanno appello alle qualità professionali del difensore; agli oneri di diligenza che gli impongono di assicurare la funzionalità degli apparecchi di cui è dotato il proprio studio professionale; ai doveri di informazione del difensore verso l’assistito (più volte affermati dalla C.edu, per esempio, nelle decisioni, 18 ottobre 2006, Hermi c. Italia e 28 febbraio 2008, Demebukov c. Bulgaria); alla diligenza richiesta allo stesso imputato, una volta che sia stato messo al corrente del procedimento e abbia designato un difensore di fiducia o ricevuto comunicazione della nomina di un difensore d’ufficio (sul punto, può essere richiamata Corte Cost.n. 136 del 5 maggio 2008).
    Non sembra superfluo, al fine di richiamare le potenzialità del nuovo strumento anche nei riguardi dell’imputato/indagato, segnalare che le Sezioni Unite, nella pronuncia citata, hanno avuto modo di avallare il consolidato orientamento per il quale la condizione di inidoneità o insufficienza della dichiarazione di domicilio (quella che dà la stura, ex art. 161, comma quarto, cit. alla notifica mediante consegna al difensore, eseguibile anche con i mezzi tecnici idonei menzionati dall’art. 148, comma 2-bis, cod. proc. pen.) è integrata ogniqualvolta il domiciliatario o l’imputato stesso non siano stati reperiti nel luogo di dichiarazione o elezione di domicilio e nessun esito abbia dato l’assunzione di specifiche informazioni sul posto e presso il locale ufficio anagrafe, senza necessità di esperire prima il deposito nella casa comunale previsto dall’art. 157, comma ottavo, cod. proc. pen., (sul tema, la sentenza Pedicone richiama, tra le altre, sez. V, n. 42399 del 19.9.2009, dep. 4.11.2009, Donà, Rv. 245819; sez. II, n. 38768 del 10.11.2006, dep. 22.11.2006, Buongiorno, Rv. 235311).
    Dalla disposizione dell’art. 16, comma sesto cit. si inferisce poi un requisito positivo che i soggetti diversi dall’imputato devono presentare per poter essere destinatari della notifica penale telematica.
    Questa è riservata ai soggetti tenuti per legge ad avere una PEC, ossia un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi, o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.
    L’individuazione dei soggetti in questione è contenuta nell’art. 16-ter del d.l. n. 179 che, definisce i “pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni”, rimandando alle previsioni degli artt. 4 e 16, comma dodicesimo dello stesso decreto; 16 del decreto legge 29 novembre 2008, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, dall’art. 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e al registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal Ministero della giustizia.
    Le categorie in prima battuta enucleabili dai richiami normativi sono le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma secondo, del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165; le imprese costituite in forma societaria; i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato.
    Dai pubblici elenchi testé menzionati sono prelevati automaticamente, senza che sia consentita alcuna digitazione di indirizzo da parte del cancelliere, gli indirizzi dei soggetti nei confronti dei quali le comunicazioni e notificazioni telematiche devono essere effettuate.
    Allo stato attuale il sistema SNT è collegato al RegIndE (Registro Generale degli Indirizzi Elettronici), che contiene gli indirizzi PEC degli avvocati e degli altri professionisti iscritti ad un ordine professionale.

  4. Condizioni di legittimità della notifica telematica

    La questione attiene all’esperibilità della notificazione o comunicazione telematica, in ambito penale, a prescindere dall’adozione delle apposite disposizioni dell’autorità giudiziaria previste dai richiamati artt. 148, comma 2-bis, 149 e 150 cod. proc. pen., disposizioni che, in quest’ultimo caso, dovrebbero essere adottate con decreto motivato da redigere in calce all’atto da notificare.
    La formula testuale dell’art. 16, comma quarto, del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 sembra in effetti generalizzare tale forma di comunicazione, in virtù della locuzione che raccorda la disposizione dedicata alle notificazioni penali a persona diversa dall’imputato a quella, immediatamente precedente, che prescrive quella telematica come forma esclusiva di esecuzione delle comunicazioni e notificazioni afferenti ai procedimenti civili.
    La norma recita: “Nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni (…). Allo stesso modo si procede per le notificazioni a persona diversa dall’imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale”.
    Così intesa, la disposizione implica la possibilità di prescindere dai provvedimenti autorizzativi dell’autorità giudiziaria: sia da quello, svincolato da presupposti, prescritto dall’art. 148, comma 2-bis, c.p.p. per le comunicazioni destinate al difensore; sia da quelli subordinati invece alla sussistenza di una condizione di urgenza (art. 149 cod. proc. pen.) o a “circostanze particolari”, non meglio definite (art. 150 cod. proc. pen.).
    Detta opzione interpretativa è coerente con l’evoluzione normativa, posto che i contenuti salienti del provvedimento rimesso all’autorità giudiziaria dalle norme codicistiche (v. in particolare il decreto motivato prescritto dall’art. 150, comma secondo, cod. proc. pen.) attengono all’individuazione del mezzo tecnico prescelto e alle modalità ritenute necessarie per portare l’atto a conoscenza del destinatario, valutazioni che sono oggi compiute in via generale dal legislatore e dai Decreti Ministeriali di natura non regolamentare, chiamati a verificare la funzionalità dei servizi di comunicazione.
    La previsione legislativa si atteggia come presunzione assoluta di idoneità del mezzo telematico, che assorbe i contenuti del provvedimento finora demandato all’autorità giudiziaria e s’identifica (secondo l’indirizzo ermeneutico prevalente) con le stesse “circostanze particolari”, eretta dalla norma codicistica a presupposto delle forme comunicative innominate previste dall’art. 150 cod. proc. pen.
    Quanto alla condizione di “urgenza”, richiesta dall’art. 149 cod. proc. pen., non pare che la nuova disciplina ne autorizzi la pretermissione.
    Il sol fatto che l’art. 16, comma quarto cit. sancisca l’obbligo di notifica telematica in relazione a specifiche forme derogatorie del sistema ordinario di notifica degli atti a persone diverse dall’imputato (non è, per esempio, sancita l’esperibilità della notifica telematica nei casi ordinari previsti dall’art. 154 cod. proc. pen. per la notifica alla persona offesa, alla parte civile, al responsabile civile e al civilmente obbligato per la pena pecuniaria) dimostra la persistente necessità di una ricognizione del presupposto che giustifica l’applicazione della disciplina speciale, affidata evidentemente al provvedimento del giudice.
    D’altro canto, il presupposto dell’urgenza, per come comunemente interpretato, attiene a situazioni concrete, non tipizzabili in linea generale dal legislatore e necessariamente rimesse alla valutazione del giudice.
    E’ pertanto consigliabile che le notifica via PEC, almeno nei casi previsti dall’art. 149 cod. proc. pen., sia eseguita soltanto laddove sia il giudice a disporla previa ricognizione del presupposto, tenuto conto delle pronunce di legittimità che, anche recentemente, hanno negato il requisito dell’urgenza, per esempio, in relazione all’avviso di deposito dell’ordinanza applicativa di misura cautelare personale [Cass., sez. VI, 4.6.2014 (dep. 13.6.2014), n. 25280, Lo Sciuto, Rv. 260072]; riconoscendone invece la sussistenza in relazione all’avviso di fissazione dell’udienza camerale di riesame [Cass., sez. II, 26.9.2012 (dep. 19.11.2012), Calamita].

  5. Potenzialità del SNT nella fase di impulso della notificazione “tradizionale”

    Come illustrato nell’allegato vademecum, attraverso il sistema SNT è possibile trasmettere agli organi titolari del potere di notificazione (quali ad es. il direttore dell’istituto penitenziario, l’UNEP, le Forze di Polizia) l’atto per la successiva notifica con modalità tradizionali.
    Il sistema si presta inoltre ad un proficuo utilizzo nelle comunicazioni tra uffici giudiziari in caso di urgenza o in materia di libertà personale, ai sensi dell’art. 64, comma 3, disp. att. c.p.p., atteso il richiamo nello stesso contenuto all’uso del “mezzo più celere nelle forme previste dagli artt. 149 e 150 c.p.p.”.


MODALITA’ DI ESECUZIONE E PERFEZIONAMENTO DELLE NOTIFICHE TELEMATICHE

Come si è sopra detto, la notifica per via telematica viene eseguita nei confronti di soggetti che per legge siano tenuti ad avere una PEC. Il sistema informatico utilizzato per effettuare le notificazioni telematiche in ambito penale non consente alcuna digitazione di indirizzo PEC da parte del cancelliere, che seleziona gli indirizzi esclusivamente da Albi a ciò preposti (Reginde). A norma dell’art. 16 d.l. 179/12, infatti, le comunicazioni e notificazioni telematiche possono essere effettuate esclusivamente ad un indirizzo risultante da uno dei pubblici elenchi previsti dall’art.16-ter
Ciò premesso, dopo l’invio della notifica telematica, appare necessario monitorare la stessa e verificare il perfezionamento.
Al riguardo, sulla base del combinato disposto di cui al comma 6 e al comma 8 dell’art 16 del d.l. 179/ 2012, sono individuabili le seguenti ipotesi:

  1. Notifiche telematiche fallite per causa imputabile al destinatario

    Il comma sesto dell’art. 16 del d.l. 179/2012 dispone che “Le notificazioni e le comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l’obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Le stesse modalità si adottano nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario”.
    Il deposito in cancelleria è la forma di notifica prescritta per il caso nel quale il soggetto che vi sarebbe obbligato non dispone di un indirizzo di posta elettronica certificata e per quello nel quale il messaggio di PEC ritualmente inoltrato dalla cancelleria del giudice o dalla segreteria del Pubblico ministero non risulti recapitato (mancata consegna) per cause imputabili al destinatario.
    L’allegato Vademecum visualizza come il sistema segnali con un apposito simbolo l’esito negativo della ricerca condotta nella Rubrica PEC degli Avvocati.
    Tra i casi di esito negativo dovuti a causa imputabile al destinatario può essere segnalato quello nel quale la casella di PEC risulti piena, abbia cioè raggiunto il limite massimo di capacità.
    Anche in tal caso il “Dettaglio della notifica” visualizzato dallo schermo del computer evidenzierà: sulla colonna riportante lo “stato dell’invio della mail”, con un semaforo verde, il corretto inoltro della mail da parte dell’Ufficio; e, sulla colonna dedicata allo “stato del recapito della mail”, con un semaforo rosso, il mancato recapito della stessa.
    Cliccando su un apposito simbolo (una bustina) visibile nella parte inferiore dello schermo, l’utente otterrà un dettagliato rapporto sulle ragioni del mancato recapito (“quota exceeded - mailbox for user is full”).
    Le ipotesi di casella di destinazione piena (o comunque di mancati recapiti dovuti a difetti di manutenzione del sistema ricettore) possono essere agevolmente ricondotte a “causa imputabile al destinatario”, ove si considerino le numerose pronunce di legittimità che fanno carico al difensore di osservare la necessaria diligenza per consentire la notificazione degli avvisi, apprestando presso il recapito dello studio mezzi tecnici idonei alla ricezione di tali avvisi e preoccupandosi di garantire l’accesso agli stessi mezzi [Cass., sez. II, 4.12.2013 (dep. 20.1.2014), Ortolan, Rv. 258287; Cass., sez. III, 18.12.2008 (dep. 22.1.2009), Capasso, Rv. 242171; sez. IV, 11.3.2004 (dep. 7.5.2004), n. 21734, Costanzo, Rv. 228581].

  2. Mancata consegna della PEC per causa non imputabile al destinatario:

    Una volta accertato che la notificazione non si è potuta effettuare telematicamente per causa non imputabile al destinatario, l’art. 16, comma 8, DL 179/2012 stabilisce che “si applicano gli articoli 148 e seguenti del codice di procedura penale
    A tal proposito è possibile ipotizzare i seguenti casi:

    1. Server di posta momentaneamente non disponibile
    2. Problemi di rete (per esempio connessione non disponibile)

    Tali eventualità saranno segnalate dal sistema con le modalità meglio descritte nell’allegato tecnico. In tale evenienza sarà necessario procedere alle notificazione con le modalità tradizionali

  3. Mancata consegna della PEC per causa non immediatamente verificabile:

    In alcuni casi il perfezionamento della notifica non si verifica per cause che non possono essere celermente chiarite e quindi non vi è la possibilità di accertare se la mancata consegna sia allo stesso imputabile.
    Al riguardo si segnalano le seguenti ipotesi :

    1. Indirizzo errato
    2. Dominio errato (intendendo per dominio la parte dell’indirizzo PEC che segue la @)

    In questi casi sarà opportuno procedere alla notifica con le modalità tradizionali, contestualmente interessando il Consiglio professionale competente al fine di verificare e rimuovere gli eventuali ostacoli al corretto funzionamento della Pec.


NOTIFICAZIONI O COMUNICAZIONI CONTENENTI DATI SENSIBILI

L’art. 16, comma quinto cit. prevede che la notificazione o comunicazione che contiene dati sensibili sia effettuata “solo per estratto con contestuale messa a disposizione, sul sito internet individuato dall’amministrazione, dell’atto integrale cui il destinatario accede mediante gli strumenti di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”.
La disposizione mira evidentemente a evitare che un atto contenente dati sensibili possa esser letto da chiunque abbia accesso alla postazione di posta elettronica del destinatario (rischio particolarmente elevato nel caso di notifiche indirizzate a soggetti privati diversi dai professionisti abilitati).
Essa è attuata dal SNT mediante un flag, inserendo il quale il cancelliere segnala al sistema che il documento contiene dati sensibili e invia al destinatario una PEC contenente l’estratto del documento e il link che lo connette al portale dei servizi telematici, dove avrà luogo la consultazione del documento integrale previo apposito accreditamento.
La nozione di “dati sensibili” è definita dall’art. 4, comma primo, lett. d) del d. lgs. n. 196 del 2003 con riferimento esclusivo a quelli che siano “idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”.
Non è ad essa equipollente la categoria dei “dati giudiziari” che, la lettera e) della norma richiamata definisce come dati “idonei a rivelare provvedimenti di cui all’articolo3, comma primo, lettere da a) ad o) e da r) a u) del d. P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale”.
La precisazione vale a escludere impieghi totalizzanti della più gravosa procedura posta a presidio della riservatezza che penalizzerebbero speditezza del sistema.
La selezione degli atti contenenti dati sensibili postula una valutazione tecnica auspicabilmente rimessa all’Autorità giudiziaria.
I Capi degli Uffici Giudiziari in indirizzo sono invitati a diramare agli Uffici territoriali di rispettiva competenza la presente nota e l’allegato “vademecum utente” in cui sono dettagliatamente descritte le funzionalità del sistema SNT, i cui aggiornamenti verranno costantemente segnalati nel sito dedicato.

Roma, 11 dicembre 2014

IL DIRETTORE GENERALE DELLA GIUSTIZIA PENALE
Raffaele Piccirillo

IL DIRETTORE GENERALE PER I SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI
Daniela Intravaia


Allegati