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Circolare del 2 dicembre 2009 - Applicazione presso le sezioni di polizia giudiziaria di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria a norma dell'art. 5 D.L.vo 271/89.

2 dicembre 2009


Prot. m_dg DAG 02/12/2009 151005.U


Ai Signori Procuratori Generali presso le Corti di Appello
LORO SEDI

e p.c.

Al Signor Capo del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi
SEDE

Il provvedimento di applicazione ai sensi dell'art. 5 comma 2 disp. att. c.p.p. non riveste carattere discrezionale per l'amministrazione di appartenenza, che è tenuta ad ottemperare alla richiesta del Procuratore Generale e del Procuratore della Repubblica interessato, i quali, tuttavia, devono adeguatamente motivare in ordine alla sussistenza dei presupposti indicati dalla norma e, segnatamente, alle particolari esigenze investigative che necessitano di adeguata specializzazione.
Si è recentemente riproposta la problematica relativa all'applicazione di ufficiali ed agenti di P.G. alle sezioni istituite presso le Procure della Repubblica, con particolare riguardo alla durata dell'incarico, alla possibilità per l'Amministrazione di appartenenza di risolvere unilateralmente l'applicazione ed al rimborso delle competenze stipendiali relative al trattamento fondamentale ed a quello accessorio. Le questioni dedotte sono già state affrontate in passato sia da questa Direzione Generale sia dal Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi, che sono giunte a conclusioni che permangono pienamente valide e condivisibili e che si ritiene utile ribadire al fine di assicurare conformità alle richieste degli Uffici requirenti e di garantire la necessaria omogeneità delle procedure. Il provvedimento di applicazione ai sensi dell'art. 5 comma 2 disp. att. c.p.p. non riveste carattere discrezionale per l'amministrazione di appartenenza, che è tenuta ad ottemperare alla richiesta del Procuratore Generale e del Procuratore della Repubblica interessato, i quali, tuttavia, devono adeguatamente motivare in ordine alla sussistenza dei presupposti indicati dalla norma e, segnatamente, alle particolari esigenze investigative che necessitano di adeguata specializzazione.
In considerazione della generale temporaneità degli incarichi assunti dal personale applicato, inoltre, dovrà anche essere indicata la durata dell'applicazione, che, in vista della scadenza del termine, potrà essere prorogata qualora permangano i presupposti che avevano giustificato il provvedimento originario.
E' in ogni caso, escluso che l'Amministrazione di appartenenza possa opporsi alla richiesta di applicazione o risolvere il rapporto con determinazione unilaterale, salva la possibilità di evidenziare eventuali specifiche esigenze al fine di ottenere dal Capo dell'Ufficio giudiziario il consenso al richiamo del dipendente.
Per quanto concerne il trattamento economico da corrispondere al personale applicato, si richiamano le valutazioni già espresse dal Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi (cfr. nota del Direttore Generale del Bilancio e della Contabilità prot. 1836/4088/BLS/2415 del 4/8/2003 e nota del Capo Dipartimento del 6/10/2009) alla luce del dettato normativo dell'art. 70 comma 12 D.L.vo 165/2001 che dispone che "in tutti i casi nei quali enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche, dotate di autonomia finanziaria siano tenuti ad autorizzare l'utilizzazione da parte di altre amministrazioni di proprio personale, in posizione di comando, di fuori ruolo o in altra posizione analoga, l'amministrazione che utilizza il personale rimborsa all'amministrazione di appartenenza l'onere relativo al trattamento fondamentale".
In forza di tale principio compete all'Amministrazione Centrale l'onere di rimborsare all'Amministrazione di appartenenza - su sua richiesta e previo esame della documentazione delle competenze economiche corrisposte - il trattamento economico fondamentale, mentre fanno carico ai fondi ordinariamente assegnati alla Procura i trattamenti che dipendono da esigenze di lavoro straordinario, missioni e altre forme di prestazioni aggiuntive, stante la dipendenza funzionale dall'Autorità giudiziaria del personale assegnato ed in assenza di stanziamenti specifici in bilancio.

Si pregano, pertanto, le Autorità in indirizzo di voler prendere atto delle indicazioni che precedono, conformando ad esse le proprie future determinazioni in ordine alle modalità di applicazione ed attuazione dell'art. 5 comma 2 D.L.vo 271/89.

Roma, 2 dicembre 2009

Il Direttore Generale
Luigi Frunzio