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Circolare 20 dicembre 1999 - Decreto del Ministro della Giustizia, contenente le modifiche alla disciplina dei registri penali

20 dicembre 1999

Ai Sig. Presidenti delle
Corti di Appello

Ai Sig. Procuratori generali
presso le Corti di Appello 

LORO SEDI

Premessa.

Il decreto del Ministro della giustizia adottato in data 17 dicembre 1999 ed in corso di pubblicazione sul Bollettino ufficiale di questo Ministero, allegato alla presente, modifica la disciplina dei registri penali contenuta nel decreto ministeriale 30 settembre 1989.
L'art. 5 del decreto legge 24 maggio 1999, n. 145 (convertito con modificazioni dalla legge n. 234 del 1999) ha previsto che, sino all'emanazione del decreto del Ministro della giustizia contenente le norme regolamentari sulla tenuta dei registri e del decreto ministeriale di approvazione dei modelli dei nuovi registri, in relazione agli affari attribuiti al giudice monocratico, continuavano ad applicarsi le attuali disposizioni in tema di registri penali, relative agli uffici di pretura e di procura circondariale soppressi.
Tale previsione aveva lo scopo di evitare incertezze interpretative e difformità applicative, nel contempo consentendo agli uffici giudiziari un passaggio graduale e non traumatico verso la nuova organizzazione imposta dall'unificazione degli uffici giudicanti e requirenti di primo grado a seguito dell'efficacia delle disposizione del decreto legislativo sul giudice unico.
Peraltro, la prossima efficacia, al 2 gennaio 2000, delle residue norme del decreto n. 51 del 1998 -ivi comprese quelle relative al nuovo riparto di attribuzioni tra il collegio e il giudice monocratico- e l'approvazione definitiva del disegno di legge di modifica del processo penale (l 16 dicembre 1999, n. 479), anch'essa in vigore dal 2 gennaio, ha reso necessario un intervento di adeguamento per quel che attiene ai registri penali.
Deve peraltro evidenziarsi che la disciplina risultante dal presente decreto è in qualche modo provvisoria, essendo prossima la emanazione del regolamento generale sulla tenuta informatizzata dei registri degli uffici giudiziari, sulla cui base dovrà essere ridefinito il contenuto dei registri penali che, salvo espresse deroghe concesse dal Ministro della giustizia, saranno tenuti solamente su supporto informatico 
  1. Il contenuto del decreto.

    1. la soppressione dei registri.
      L'art. 1 del decreto ministeriale del 17 dicembre 1999 sopprime i registri ormai inutili in quanto relativi ad uffici giudiziari soppressi (preture e procure circondariali).
      Non dovranno più essere tenuti i registri modello 9 (registro delle indagini avocate dalla procura della Repubblica presso la Pretura), modello 22 (registro generale delle notizie di reato in uso presso la procura della Repubblica presso la pretura), modello 23 (registro generale in uso alla pretura) e modello 26 (registro generale dell'ufficio del giudice per le indagini preliminari presso la pretura).
      I suddetti registri dovranno essere ancora utilizzati per le annotazioni relative ai procedimenti penali di pretura che proseguono con l'applicazione delle disposizioni anteriormente vigenti ai sensi dell'articolo 219 comma 1 del decreto legislativo n. 51 del 1998.
      Dovranno essere trasferite sui nuovi registri generali dell'ufficio unificato - requirente e giudicante - le annotazioni contenute, alla data di attuazione del decreto ministeriale, nei registri generali della procura presso la pretura, della pretura e dell'ufficio gip presso la pretura e relative a procedimenti ai quali non si applica la citata norma del decreto legislativo sul giudice unico.
      Al fine di potere comunque individuare il procedimento trasferito da un registro ad un altro si è stabilito che nella trasmigrazione dei dati nei registri del tribunale e della procura presso il tribunale venga conservato l'originario numero progressivo del procedimento.
      L'operazione indicata potrà avvenire, per gli uffici muniti di registri automatizzati, in via informatica e dovrà essere eseguita, al più tardi, in occasione della prima nuova annotazione relativa a ciascun procedimento.
      Peraltro, il trasferimento potrà essere eseguito anche prima di tale momento ed anche, ove possibile e più semplice per le esigenze dell'ufficio, in modo simultaneo per tutti i procedimenti interessati.
       
    2. modifiche dei registri.
      Per adeguare le registrazioni penali alle modifiche derivanti dalla completa attuazione del decreto sul giudice unico e alle innovazioni di carattere processuale contenute nella legge di riforma sono stati modificati alcuni registri.
       
      Le modifiche riguardano:
      1. registro modello 8 (registro delle indagini avocate dalla procura della Repubblica presso il Tribunale): la col. 15 è stata integrata con la dicitura data della citazione diretta a giudizio;
      2. registro modello 16 (registro generale del tribunale): l'intestazione della col. 9 è stata, al fine di tenere conto delle diverse modalità di passaggio del procedimento alla fase dibattimentale, così modificata: Data del decreto che dispone il giudizio ovvero data della citazione diretta a giudizio; inoltre, la intestazione della col. 11 comprende ora anche l'indicazione della composizione del tribunale (Giudice monocratico o Collegio) che dovrà essere inserita in aggiunta alla Sezione; sempre nella stessa col. -il cui spazio è stato aumentato- dovrà essere inserito anche il nome del magistrato assegnatario del processo; è stata anche modificata la col. 14 (che ora reca l'indicazione Data e contenuto della sentenza o dell'ordinanza di trasmissione degli atti al giudice in diversa composizione, ordinanza prevista dalle disposizioni del decreto n. 51, come modificate dalla legge n. 479 del 16 dicembre 1999) e 23 (nella quale è indicata oltre alla data di irrevocabilità della sentenza anche quella della comunicazione al pubblico ministero di tale irrevocabilità);
      3. registro mod. 20 (registro generale dell'ufficio del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale): sono state aggiunte due colonne, rispettivamente la 40-bis, con l'indicazione della data di restituzione da parte del giudice dell'udienza preliminare degli atti al publico ministero per l'integrazione delle indagini (innovazione contenuta nel nuovo art. 421-bis c.p.p.) e la 40-ter, nella quale dovrà essere indicata la data del decreto che dispone il giudizio davanti al tribunale in composizione collegiale o monocratica; altre modifiche riguardano l'indicazione nella col. 48 anche della data di irrevocabilità della sentenza, in aggiunta a quella di invio dell'estratto esecutivo e la previsione alla col. 29 della notifica dell'avviso all'indagato circa l'avvenuta archiviazione del procedimento (avviso ora previsto dal nuovo testo dell'art. 409 comma 1 c.p.p., in relazione alle ipotesi in cui l'indagato abbia patito la custodia cautelare); si segnala anche la necessità che nella col. 32 venga indicato, oltre alla data, anche il numero progressivo del decreto penale emesso.
      4. registro modello 21 (registro delle notizie di reato della procura della Repubblica presso il tribunale): a tale registro sono state apportate diverse modifiche; in particolare, la col. 20 è stata integrata con l'indicazione della data di citazione diretta a giudizio; nella col. 24, dopo l'indicazione "Richiesta del P.M.", è stata aggiunta la data di restituzione degli atti al P.M. per l'integrazione delle indagini e la data di restituzione degli stessi al GUP (nuovo art. 421-bis c.p.p.); nella col. 27 è stata inserita anche l'indicazione della data di irrevocabilità della sentenza.

      Anche per le annotazioni relative ai procedimenti penali di tribunale che proseguono con l'applicazione delle disposizioni anteriormente vigenti ai sensi dell'articolo 219 comma 1 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, dovranno essere ancora utilizzati i preesistenti modelli dei registri.
      Così come per i registri che sono stati soppressi, anche per quelli sostituiti dal nuovo decreto dovrà procedersi al trasferimento nei nuovi modelli dei registri delle annotazioni che, alla data di attuazione delle disposizioni del decreto ministeriale, sono contenute nei modelli preesistenti dei medesimi registri, conservando il numero progressivo del procedimento.
      Anche in questo caso, l'operazione dovrà essere eseguita, al più tardi, in occasione della prima nuova annotazione relativa a ciascun procedimento.
       
    3. disposizioni sulla tenuta dei registri.
      Nel decreto sono state introdotte modifiche relative agli uffici giudiziari che devono tenere i registri obbligatori, eliminando ogni riferimento agli uffici soppressi.
      Nel decreto è stabilito che le annotazioni effettuate sui registri modelli 30 (registro di deposito delle sentenze) e 32 (registro dell'esecuzione) tenuti presso i tribunali devono contenere anche l'indicazione della composizione - monocratica o collegiale - del giudice.
      E' stato, inoltre, precisato che continua ad essere autorizzata la tenuta informatizzata dei registri così come disposto nel decreto ministeriale 9 novembre 1989 (c.d. decreto Vassalli), con le modalità ivi stabilite.
       
    4. attuazione delle disposizioni contenute nel decreto.
      Ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale, le disposizioni ivi contenute hanno attuazione a partire dal 1° gennaio 2000.
      Invero, sebbene le norme residue del decreto legislativo n. 51 del 1998 e quelle contenute nella legge di riforma del processo penale avranno efficacia a partire dal 2 gennaio 2000, è sembrato più opportuno anticipare l'attuazione delle nuove disposizioni sui registri al giorno precedente. Ciò al fine di evitare problemi derivanti dalla registrazione dei primi procedimenti dell'anno 2000 su un registro destinato il giorno successivo ad essere modificato o soppresso e tenendo conto che le procedure automatizzate di gestione dei nuovi registri informatizzati hanno come data di attuazione il giorno 1° gennaio.
Va anche rilevato che il giorno 1° gennaio 2000 è festivo e che pertanto le registrazioni da effettuarsi in tale data dovrebbero essere ridotte al minimo.
Per quanto non diversamente disposto nella presente circolare, resta fermo quanto indicato nella circolare di questo Ufficio n. 533 - Prot. n. 131.60.868/89- avente ad oggetto: Nuovi registri in materia penale.
Le Signorie Loro sono pregate di provvedere alla tempestiva diramazione della presente circolare agli uffici giudiziari del rispettivo distretto e di vigilare sulla correttezza delle registrazioni.
Si allega il decreto del Ministro sui nuovi registri e si resta in attesa di un cortese cenno di riscontro.
 
IL DIRETTORE GENERALE