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Circolare 26 ottobre 2022 - Decreto legislativo n. 150 del recante attuazione della legge 27 settembre 2021 n. 134 di delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari - Le indagini preliminari

26 ottobre 2022

Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Il Capo del Dipartimento

 

Al sig. Primo Presidente della Suprema Corte di cassazione
Al sig. Procuratore generale presso la Suprema Corte di cassazione
ai sigg. Presidenti delle Corti di appello
ai sigg. Procuratori della Repubblica presso le Corti di appello
ai sigg. Presidenti dei Tribunali
ai sigg. Procuratori della Repubblica presso i Tribunali
ai sigg. Presidenti dei Tribunali per i Minorenni
ai sigg. Procuratori della Repubblica presso i Tribunali per i Minorenni

e, p.c.

al sig. Capo di Gabinetto
al sig. Capo dell’Ispettorato generale
al sig. Capo dell’Ufficio legislativo
al sig. Capo del Dipartimento per l’organizzazione giudiziaria
al sig. Capo del Dipartimento per la transizione digitale


Oggetto: Decreto legislativo n. 150 del 10 ottobre del 2022 recante attuazione della legge 27 settembre 2021 n. 134 di delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari

LE INDAGINI PRELIMINARI

PREMESSA

1.0 Fondamento ed obiettivi della riforma

In data 17 ottobre 2022 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 243 il decreto legislativo n. 150 del 10 ottobre 2022. L’entrata in vigore delle sue previsioni, superato l’ordinario periodo di vacatio legis, è fissata alla data del 1° novembre 2022

I. Com’è noto, la riforma introdotta consta di 99 articoli che intervengono, con portata innovatrice calibrata sulle singole discipline, sul sistema penale sostanziale, su quello processuale e sul corredo delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale. Un titolo autonomo del decreto (il titolo IV) è dedicato alla disciplina organica della giustizia riparativa ed, infine, gli ultimi titoli sono dedicati, rispettivamente, agli interventi realizzati sul tessuto della legislazione speciale (titolo V) -principalmente sulla disciplina dell’estinzione delle contravvenzioni, delle pene sostitutive delle pene detentive brevi e delle pene pecuniarie (capo III)- e alla disciplina transitoria, finale e di adeguamento (titolo VI).

II. L’intenzione che ha mosso questo significativo intervento di sistema è stata, per un versante principale, quella del raggiungimento degli obiettivi del P.N.R.R., che per il processo penale vede la sua milestone finale collocarsi nel 2026 con la riduzione del 25% della durata media del processo penale nei tre gradi di giudizio. A questa finalità, connessa -come detto- all’ottenimento e mantenimento delle risorse collegate al piano nazionale di ripresa e resilienza, si è aggiunta, tuttavia, anche la volontà di segnare un ulteriore passo verso il conseguimento di un più elevato livello di  garanzie di “giusto processo” iscritte nella carta costituzionale e nelle convenzioni sovranazionali, da realizzare in sintonia con l’avvio di un piano di rafforzata informatizzazione infrastrutturale e di digitalizzazione degli atti. In altri termini, si è inteso poggiare “il tempo del processo” sui pilastri  dell’organizzazione e delle garanzie.

III. In tal senso, il termine “organizzazione” intende descrivere un metodo concreto di declinazione del concetto di efficienza, che altrimenti rischia di rimanere accezione priva di sostanza se non, ancor peggio, evocativa di una visione della giurisdizione come amministrazione burocratica ed atelica della domanda di giustizia.

IV. In assoluta sintonia si pone il pilastro delle garanzie, rafforzate attraverso una scansione più definita dei tempi della determinazione all’esercizio dell’azione penale, un accrescimento delle occasioni di controllo giurisdizionale sul procedere dell’autorità inquirente nella fase delle indagini ed in quella più propriamente processuale, ed un ragionevole aggiornamento -facilitato anche dagli strumenti della modernità accelerata dall’esperienza pandemica- delle forme e modalità di intervento negli snodi della “vicenda-processo”, che rendano effettiva la possibilità di “partecipare e difendersi
provando”, senza che l’uno o l’altro scopo restino un sepolcro vuoto o, all’opposto, si trasformino in strumento d’abuso, con ciò per altra via contraddicendo la funzione di tutela del diritto che l’ordinamento assegna alla regola di protezione.

V. Dunque, la visione racchiusa in questa riforma (e negli adeguamenti che il suo esperimento dovesse dimostrare necessari) sta nella valorizzazione del rapporto coessenziale, di reciproca alimentazione, tra tempo del processo, organizzazione quale strumento di gestione ordinata e dinamica della sua ragionevole durata e sistema di garanzie quale regola di indirizzo delle scelte di organizzazione.

VI. A tale scopo si è inteso accompagnare gli uffici giudiziari nella fase, sicuramente molto impegnativa, di avvio dell’attuazione concreta della riforma predisponendo un corredo di circolari tematiche che– con uno stile espositivo volutamente sintetico e graficamente orientato sui punti  fondamentali- possano costituire (unitamente alla relazione illustrativa e ad altre fonti di approfondimento) una sorta di “manuale d’uso” delle novità della riforma ed un primo orientamento rispetto alle discendenti problematiche di gestione. Nel prosieguo quest’attività proseguirà con la  segnalazione di percorsi operativi che emergeranno dall’interlocuzione con gli stessi uffici giudiziari che li hanno sperimentati e che sarà opportuno condividere quali best practices. Per questo, il contributo informativo “di ritorno” che potrà essere offerto dall’esperienza e dall’elaborazione di strategie sul campo costituirà un preziosissimo contributo che il Ministero sarà ben lieto di accogliere e sistematizzare.

2.0 La struttura della circolare

La presente circolare è organizzata in tre sezioni:

Una sezione prima (“Le norme e le disposizioni collegate”) che riporta il testo della  riforma, per la parte contenutisticamente d’interesse, con evidenziazione in grassetto delle parti o degli articoli novellati o di nuova introduzione. Si è ritenuto in tal caso che questa formula grafica potesse essere di maggiore e più rapida fruizione rispetto al cd. “testo a fronte”.

Una sezione seconda (“Scheda di sintesi sulla novella normativa”) in cui si offre una fotografia essenziale della novella processuale, con a margine l’indicazione per rinvio agli approfondimenti rintracciabili nel testo della relazione illustrativa del decreto.

Una sezione terza (“Segnalazioni organizzative”) le cui finalità sono quelle di evidenziare gli opportuni passaggi organizzativi per l’attuazione della riforma, anche attraverso una lettura sistematica delle disposizioni coinvolte, e di sottoporre alle valutazioni dei capi degli uffici eventuali strategie d’intervento.


ARCHIVIAZIONE

SEZIONE PRIMA: LE NORME E LE DISPOSIZIONI COLLEGATE

Art. 408 c.p.p. – Richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato.
1. Entro i termini previsti dagli articoli precedenti, il pubblico ministero, se la notizia di reato è infondata Quando gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna o di applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla  confisca, il pubblico ministero presenta al giudice richiesta di archiviazione

2. Fuori dei casi di rimessione della querela, l’avviso L’avviso della richiesta è notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di volere essere informata circa l’eventuale archiviazione.


RIFERIMENTI NELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA: pag 255-257


SEZIONE SECONDA: SCHEDA DI SINTESI SULLA NOVELLA NORMATIVA

La disposizione in argomento è la prima occasione, inserita nel codice di rito dal legislatore della riforma, di confronto del pubblico ministero con il nuovo standard dimostrativo richiesto per le indagini da lui compiute. “La ragionevole previsione di condanna costituisce l’orizzonte della sua scelta e demarca il confine tra esercizio dell’azione penale ed archiviazione. Dunque, dalla «infondatezza della notizia di reato» si perviene alla nuova nozione di «ragionevole previsione di condanna o di applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca»;
si passa, cioè, da una sorta di validazione ex post dell’atto genetico delle indagini (la notizia di reato) ad una valutazione che mira a considerare sul piano prognostico solo se gli esiti delle indagini compiute possano oggettivamente confermare l’ipotesi di accusa.

Sotto questo profilo, il legislatore della riforma ha eliminato l’endiadi di senso che distingueva il momento valutativo dell’archiviazione da quello iscritto nella sentenza di non luogo a procedere [1], richiedendo ora per entrambe le scelte definitorie la ricorrenza del medesimo
presupposto letto in chiave negativa: cioè che il materiale d’indagine non possa ragionevolmente far prevedere che il processo si chiuda con una condanna dell’imputato.

L’apertura di orizzonte a questo tipo di valutazione comporta che spetterà ora all’interprete stabilire se e quali dinamiche, anche processuali (ad es. il decorso del tempo), possano incidere sulla scelta di esercizio dell’azione penale.

A margine di questa innovazione principale, una funzione “defaticante” ha l’esclusione dell’avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa che abbia rimesso la querela, quand’anche al momento della sua proposizione avesse richiesto di esserne notiziata [2]. La ratio
è evidente: la rimessione della querela è in sé atto rappresentativo del venir meno dell’interesse al perseguimento penale dell’imputato.

SEZIONE TERZA: SEGNALAZIONI ORGANIZZATIVE

La nuova regola di giudizio comporterà, plausibilmente, un aumento:

  1. delle richieste di archiviazione.
  2. delle opposizioni alle richieste di archiviazione.

Il fenomeno sub b) potrà presentarsi numericamente ragguardevole nei primi tempi di applicazione della nuova disciplina, dal momento che le parti del processo dovranno familiarizzare con un nuovo canone, per poi assestarsi su quantità fisiologiche anche grazie all’apporto della giurisprudenza di legittimità che concretizzerà i contorni della regola di giudizio.

Il mutamento del perimetro valutativo richiederà un più approfondito assolvimento dell’onere di motivazione della scelta che, peraltro, potrà assolvere essa stessa ad una funzione deflattiva rispetto alla proposizione di opposizioni. La condizione per la buona operatività di questa deflazione, ovviamente, è condizionata al fatto che la richiesta di archiviazione non si limiti alla mera enunciazione della formula normativa.

Sul piano della concreta gestione dei carichi di lavoro sembra consigliabile, in ogni caso, che il personale amministrativo da assegnare alla lavorazione delle richieste di archiviazione - anche attingendo ai profili tecnici finanziati con il PNRR (tra i quali i 500 operatori di data entry) sia adeguatamente potenziato e che sia favorita, anche grazie all’operato delle FF.OO. ed alla loro attività di prossimità ai soggetti coinvolti nella vicenda giudiziaria, un’opera di sostanziale componimento del conflitto volto a favorire, ove possibile, la remissione della querela.

ISCRIZIONE E TRATTAZIONE DELLE NOTIZIE DI REATO

Art. 335 c.p.p. – Registro delle notizie di reato

1. Il pubblico ministero iscrive immediatamente, nell’apposito registro custodito presso l’ufficio, ogni notizia che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa nonché, contestualmente o dal momento in cui risulta, il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito., contenente la rappresentazione di un fatto, determinato e non inverosimile, riconducibile in ipotesi a una fattispecie incriminatrice. Nell’iscrizione sono indicate, ove risultino, le circostanze di tempo e di luogo del fatto.
1-bis. Il pubblico ministero provvede all’iscrizione del nome della persona alla quale il reato è attribuito non appena risultino, contestualmente all’iscrizione della notizia di reato o successivamente, indizi a suo carico.
1-ter. Quando non ha provveduto tempestivamente ai sensi dei commi 1 e 1-bis, all’atto di disporre l’iscrizione il pubblico ministero può altresì indicare la data anteriore a partire dalla quale essa deve intendersi effettuata.


RIFERIMENTI NELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA: pag 245-247


SEZIONE SECONDA: SCHEDA DI SINTESI SULLA NOVELLA NORMATIVA

La disposizione effettua un primo intervento dettagliando la nozione di “notizia di reato” e delineando, al tempo stesso, le caratteristiche della sua rappresentazione nel procedimento («un fatto, determinato e non inverosimile, riconducibile in ipotesi a una fattispecie incriminatrice» con le
circostanze di tempo e di luogo ove risultino).

Il leitmotiv della novella è la tempestività dell’iscrizione della notizia di reato, qui più specificatamente intesa come entità a contenuto complesso la cui completezza è data non solo dall’enunciazione del fatto criminoso, ma anche dall’individuazione del soggetto o dei
soggetti cui il reato è attribuito.

Per questo motivo è ulteriormente rimarcato il dovere per il pubblico ministero di provvedere all’indicazione degli autori del reato «non appena» sia desumibile dalle informative di reato trasmesse un fatto corrispondente ad una fattispecie incriminatrice e la norma quasi richiama
la delicatezza dell’assolvimento di questo compito già all’atto del primo inserimento della notizia di reato all’interno del registro del procedimento.

Allo stesso pubblico ministero è affidato, poi, per primo, il compito di provvedere in via autonoma alla retrodatazione della iscrizione sul versante soggettivo ove ciò non sia avvenuto contestualmente all’iscrizione della notizia di reato o non appena siano emersi gli indizi che
consentano l’individuazione dell’indagato.

Dunque, senza che ciò ovviamente non fosse già implicito anche nella previgente disciplina, ora si è voluto porre più chiaramente l’accento sull’affidamento in primis al pubblico ministero dell’onere di controllare l’evoluzione della notizia di reato e di provvedere alla sua regolarizzazione.
Le disposizioni introdotte intendono, quindi, garantire la correttezza anche temporale dell'iscrizione, trattandosi di determinazioni che si riverberano sui termini di durata delle indagini.

Il pubblico ministero è destinatario degli atti comunicati dagli organi di polizia giudiziaria nonché titolare del potere di iscrizione, che si richiede venga esercitato con immediatezza, ma con la dovuta ponderazione, con particolare riferimento anche all’individuazione del registro nel quale procedere all'iscrizione. Detti adempimenti costituiscono esercizio di attività giudiziaria (come già evidenziato nelle circolari di questo Dipartimento in data 21 aprile 2011 ed 11 novembre 2016, che si allegano alla presente per pronta consultazione).

Si tratta di iniziative strettamente collegate agli adempimenti in prima battuta rimessi agli organi di polizia giudiziaria che dovranno dedicare, a loro volta, particolare attenzione alla compilazione del modulo attraverso il quale viene poi veicolata la trasmissione telematica delle notizie di reato attraverso il portale NDR.

È stato, infine, anche richiesto che nell'iscrizione siano indicate – se ed appena disponibili - le circostanze di tempo e di luogo del fatto, attività - queste - che possono essere anche oggetto di ulteriore annotazione all’esito di successive risultanze.

SEZIONE TERZA: SEGNALAZIONI ORGANIZZATIVE

La sottolineatura forte del ruolo d’ordine assegnato al pubblico ministero rispetto alla tempestività e regolarità dell’iscrizione della notizia di reato e gli interventi di retrodatazione collocati nelle successive disposizioni inducono ad un definitivo ripensamento sulla condivisibilità della prassi, talora seguita, d’iscrizione di procedimenti a carico di “persona da identificare” e collocati in una sorta di limbo intermedio tra le iscrizioni che contemplano la sola componente oggettiva della notitia criminis (mod. 44), e quelle in cui si fa riferimento a fatti attribuibili ad una persona già individuata (mod. 21).

La norma rafforza, come detto, la esclusiva riferibilità in capo al pubblico ministero del potere di disporre le iscrizioni (mod. 21, mod 44 o mod 45), a prescindere dalle indicazioni risultanti dalla comunicazione depositata dalla polizia giudiziaria e ribadisce l’immanente necessità di verifica della sussistenza di un quadro indiziario soggettivamente indirizzato (comma 1 bis dell’art. 335 c.p.p.), a tal scopo sollecitando alla P.G. gli accertamenti necessari a regolarizzare – anche successivamente – l’iscrizione.

Per questo, la portata precettiva della norma come novellata impone che detto indirizzo vada fortemente perseguito con la medesima evidenza anche nelle direttive impartite per la redazione dei cd. “seguiti” alla iniziale notizia di reato (attraverso la loro analitica segnalazione all’interno del portale all’atto del deposito e trasmissione dei relativi atti), qualora nel corso dello svolgimento delle indagini risultino essere stati accertati ulteriori reati (con relativo luogo ed epoca di consumazione) da parte dei medesimi soggetti a suo tempo individuati o dagli ulteriori soggetti ritenuti responsabili delle stesse od ulteriori condotte illecite. A tal fine sarà necessario assicurare che si provveda sempre alla loro analitica individuazione e successiva segnalazione attraverso lo strumento telematico del portale per consentire al pubblico ministero, all’atto della loro lettura, un rapido vaglio delle risultanze.

Attraverso detti adempimenti verrà assicurata e semplificata anche l’adozione delle determinazioni di competenza da parte dei magistrati addetti, di volta in volta, alla cura dell’ufficio “primi atti” e, nel prosieguo, verrà meglio svolto il compito dei relativi aggiornamenti delle iscrizioni già effettuate.

La prima applicazione del precetto consiglia, quindi, l’attivazione di opportune iniziative di raccordo con i comandi di polizia giudiziaria del circondario, per rappresentare loro quali siano gli adempimenti ai quali dare immediato corso nelle attività di compilazione degli atti,  per assicurare – già nella fase antecedente al deposito della notizia di reato (che verrà trasmessa attraverso il tendenziale esclusivo strumento telematico cd “portale”) – il puntuale rispetto dell’art. 335 c.p.p. La redazione da parte della P.G., nella premessa delle comunicazioni, di un chiaro specchietto contenente tutti i dati salienti per la più completa iscrizione della notizia di reato sicuramente potrà facilitare l’analisi del documento rimessa all’esame del pubblico ministero

LA «RETRODATAZIONE» DELL'ISCRIZIONE A ISTANZA DI PARTE SEZIONE PRIMA: LE NORME E LE DISPOSIZIONI COLLEGATE

Art. 335-quater c.p.p. – Accertamento della tempestività dell’iscrizione nel registro delle notizie di reato.
1. La persona sottoposta alle indagini può chiedere al giudice di accertare la tempestività dell’iscrizione nel registro di cui all’articolo 335 della notizia di reato che la riguarda e del suo nome, con richiesta di retrodatazione, che indichi, a pena di inammissibilità, le ragioni che la sorreggono e gli atti del procedimento dai quali è desunto il ritardo.
2. La retrodatazione è disposta dal giudice quando il ritardo è inequivocabile e non è giustificato.
3. La richiesta di retrodatazione deve essere proposta, a pena di inammissibilità, entro venti giorni da quello in cui la persona sottoposta alle indagini ha avuto facoltà di prendere conoscenza degli atti che dimostrano il ritardo nell’iscrizione. Ulteriori richieste sono ammissibili soltanto se proposte nello stesso termine e fondate su atti diversi, in precedenza non conoscibili.
4. Salvo quanto disposto dal comma 5, la richiesta è proposta al giudice che procede o, nel corso delle indagini preliminari, al giudice per le indagini preliminari.
5. Durante le indagini preliminari, quando il giudice deve adottare una decisione con l’intervento del pubblico ministero e della persona sottoposta alle indagini e la retrodatazione è rilevante ai fini della decisione, la richiesta può anche essere
presentata nell’ambito del relativo procedimento e trattata e decisa nelle forme di questo.
6. Salvo che sia proposta in udienza oppure ai sensi del comma 5, la richiesta è depositata presso la cancelleria del giudice, con la prova dell’avvenuta notificazione al pubblico ministero. Il pubblico ministero, entro sette giorni, può depositare memorie e il difensore del richiedente può prenderne visione ed estrarne copia.
Entrambe le parti hanno facoltà di depositare ulteriori memorie entro i sette giorni successivi. Decorso tale ultimo termine, il giudice, se ritiene che non sia necessario un contraddittorio orale, provvede sulla richiesta; altrimenti, fissa la data dell’udienza
in camera di consiglio, dandone avviso al pubblico ministero e al difensore del richiedente. All’udienza, il pubblico ministero e il difensore sono sentiti se compaiono. La decisione è adottata con ordinanza.
7. Nel corso dell’udienza preliminare o del giudizio, se non è proposta in udienza, la richiesta è depositata nella cancelleria del giudice e viene trattata e decisa in udienza.

8. In caso d’accoglimento della richiesta, il giudice indica la data nella quale deve intendersi iscritta la notizia di reato e il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito.
9. Fermo quanto disposto nel secondo periodo del comma 3, la parte la cui richiesta di retrodatazione è stata respinta ovvero, in caso di accoglimento della richiesta, il pubblico ministero e la parte civile possono, a pena di decadenza, chiedere che la
questione sia nuovamente esaminata prima della conclusione dell’udienza preliminare o, se questa manca, entro il termine previsto dall’articolo 491, comma 1.
Nel dibattimento preceduto da udienza preliminare, la domanda di nuovo esame della richiesta di retrodatazione può essere proposta solo se già avanzata nell’udienza preliminare.
10. L’ordinanza del giudice dibattimentale può essere impugnata nei casi e nei modi previsti dai primi due commi dell’articolo 586.


RIFERIMENTI NELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA: pag 247-249


SEZIONE SECONDA: SCHEDA DI SINTESI SULLA NOVELLA NORMATIVA

Il legislatore della riforma si è assunto la responsabilità di intervenire su uno dei temi “più sensibili” del dibattito giuridico, mai realmente sopito nonostante l’indirizzo nomofilattico dettato dalla Corte di Cassazione, nella sua più autorevole composizione, con la sentenza n. 40538 del 24 settembre 2009 (dep. il 20 ottobre 2009, rv. 244376 – 01).

Rispetto all’approdo giurisprudenziale che assegnava al dominio esclusivo del pubblico ministero il compito di fissare insindacabilmente il momento dell’iscrizione del nominativo dell’indagato, con i conseguenti effetti sui termini di durata delle indagini preliminari, la scelta riformatrice è stata nel senso di fissare “finestre di giurisdizione” su quest’ambito dell’attività del pubblico ministero allo scopo di consentire la regolarizzazione dell’iscrizione della notitia criminis in tutti i casi in cui quel meccanismo di controllo interno, descritto nell’art.335 c.p.p., non abbia correttamente funzionato.

L’art. 335-quater c.p.p. introduce la previsione dell’attivazione, su iniziativa della persona sottoposta alle indagini (e quindi mai ex officio), di una verifica giurisdizionale sulla regolarità temporale dell’iscrizione della notizia di reato che la riguarda e del proprio nominativo. Il destinatario della richiesta è, secondo il consueto canone processuale, il giudice che procede e, per la fase delle indagini preliminari, il g.i.p.

Il nuovo procedimento incidentale è strutturato, nel comma 6 dell’art. 335-quater, nelle forme del procedimento camerale con la partecipazione non obbligatoria del pubblico ministero e del difensore del richiedente.

Il contraddittorio è ordinariamente di tipo cartolare salvo che il giudice non ritenga – anche sulla scorta delle memorie depositate – di fissare l’udienza camerale per approfondire il confronto attraverso il contraddittorio orale.
La richiesta di retrodatazione deve essere presentata, a pena d’inammissibilità:

  • con indicazione delle ragioni che la sorreggono e degli «atti del procedimento dai quali è desunto il ritardo»;
  • entro venti giorni da quello in cui la persona sottoposta alle indagini «ha avuto facoltà di prendere conoscenza degli atti che dimostrano il ritardo nell’iscrizione» (dunque il dies a quo va parametrato al momento in cui l’interessato poteva avere conoscenza di quegli atti specifici e non al momento in cui ha concretamente esercitato la facoltà di accesso agli atti del proprio procedimento, cosa - questa- che potrebbe essere avvenuta anche oltre il termine di venti giorni dall’inserimento nel fascicolo dell’atto rivelatore del ritardo);
  • limitatamente alla propria posizione e non a quella di altro indagato (l’assenza di un potere officioso del giudice renderebbe peraltro inutile l’esercizio di iniziative sollecitatorie).


La richiesta può essere ripresentata (dallo stesso soggetto indagato) anche successivamente, ma sempre nel rispetto di 20 giorni dall’inserimento/compimento di un atto differente da quelli già sottoposti a valutazione e che non fosse prima conoscibile.
La previsione ha una evidente portata innovativa anche per la ricaduta che l’esercizio in concreto del potere di disporre la retrodatazione ha sul numero e contenuto degli atti posti a fondamento dell’assunto accusatorio, nonché sulla loro utilizzabilità (ove la retrodatazione
incida sul rispetto dei termini di durata delle indagini preliminari).

Si ribadisce che sarà onere del proponente individuare nella istanza gli atti dai quali è desumibile il ritardo. L’indicazione del proponente dovrà essere puntuale, attraverso l’analitica individuazione di fatti e circostanze desumibili direttamente dai contenuti delle informative di reato o dalle ulteriori risultanze allegate, alla luce delle quali sia possibile con certezza ravvisare la sussistenza dei presupposti per la richiesta retrodatazione.

Al riguardo, occorre prestare attenzione ad un dato normativo specifico: non ogni rilievo della sussistenza di un ritardo nell’iscrizione comporterà l’adozione, da parte del giudice adito, di un provvedimento con cui si ordina al pubblico ministero di provvedere alla indicazione della diversa data che si è determinata, bensì solo di quel ritardo che – all’esito della verifica giurisdizionale – risulti inequivoco ed ingiustificato.

Sarà compito dell’interprete attribuire un contenuto di significato alle due aggettivazioni utilizzate, allo scopo di stabilire se entrambe ammettano una valutazione del dato anche in termini inferenziali.

Il procedimento teso ad ottenere l’esame della questione è, come già detto, attivato dall’interessato per il tramite del suo difensore e vede come unica controparte il pubblico ministero. Il procedimento di “revisione della decisione”, ove favorevole alla retrodatazione, può invece essere attivato non solo dal pubblico ministero ma anche dalla parte civile entro i termini decadenziali indicati dall’art 335-quater comma 9 c.p.p. Al di fuori dei casi appena menzionati di revisione del provvedimento, l’ordinanza, sia essa di accoglimento che di rigetto dell’istanza, potrà essere impugnata nei casi e nei modi previsti dai primi due commi dell’articolo 586 c.p.p.

SEZIONE TERZA: SEGNALAZIONI ORGANIZZATIVE

Anche in questo caso, attese anche le conseguenze sulla utilizzabilità del materiale probatorio depositato in fase di indagine, sarà opportuna cura dei Procuratori della Repubblica impartire adeguate direttive alla polizia giudiziaria allo scopo di assicurare che alla trasmissione delle informative di reato, dei relativi seguiti si provveda corredando i documenti di “specchietti” in apertura dell’atto depositato riassuntivi dei fatti-reato emersi, dell’indicazione dei relativi autori e della loro data di consumazione. La disposizione finisce per sollecitare, indirettamente, anche in tal caso un ruolo di non indifferente rilevanza operativa alla polizia giudiziaria che dovrà dedicare particolare attenzione nella individuazione tempestiva delle persone interessate dall’atto investigativo, evidenziando l’evenienza di una loro iscrizione.

Ovviamente, sarà poi il pubblico ministero a decidere se questi soggetti possano rivestire la qualità di indagati.
Attraverso un percorso di comunicazioni chiare e tendenzialmente tempestive, sarà così possibile per il pubblico ministero gestire sul registro le iscrizioni e le loro modifiche, assicurando sempre una coerente corrispondenza tra le risultanze del registro e le emergenze investigative comunicate.

L’ORDINE DI ISCRIZIONE EX OFFICIO 

SEZIONE PRIMA: LE NORME E LE DISPOSIZIONI COLLEGATE

Art. 335-ter c.p.p. – Ordine di iscrizione del nome della persona sottoposta ad indagini.

1. Quando deve compiere un atto del procedimento, il giudice per le indagini preliminari, se ritiene che il reato per cui si procede debba essere attribuito a una persona che non è stata ancora iscritta nel registro delle notizie di reato, sentito il pubblico ministero, gli ordina con decreto motivato di provvedere all’iscrizione.
2. Il pubblico ministero provvede all’iscrizione, indicando la data a partire dalla quale decorrono i termini delle indagini. Resta salva la facoltà di proporre la richiesta di cui all’articolo 335-quater.


Art. 415 c.p.p. – Reato commesso da persone ignote.

1. Quando è ignoto l’autore del reato il pubblico ministero, entro sei mesi dalla data della registrazione della notizia di reato, presenta al giudice richiesta di archiviazione ovvero di autorizzazione a proseguire le indagini.
2. Quando accoglie la richiesta di archiviazione ovvero di autorizzazione a proseguire le indagini, il giudice pronuncia decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero. Se ritiene che il reato sia da attribuire a persona già individuata ordina che il nome di questa sia
iscritto nel registro delle notizie di reato
.
2-bis. Il termine di cui al comma 2 dell’articolo 405 decorre dal provvedimento del giudice.
3. Si osservano, in quanto applicabili, le altre disposizioni di cui al presente titolo.
(Omissis)

Art. 110-ter disp. att. c.p.p. Informazione sulle iscrizioni

1. Il pubblico ministero, quando presenta una richiesta al giudice per le indagini preliminari, indica sempre la notizia di reato e il nome della persona a cui è attribuita.


RIFERIMENTI NELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA: pag. 249 – 251
 

SEZIONE SECONDA: SCHEDA DI SINTESI SULLA NOVELLA NORMATIVA

L’art. 335 ter c.p.p., esito anche del riadattamento del contenuto dell’art. 415 c.p.p., prevede l’esercizio di un potere officioso del giudice per le indagini preliminari di ordinare, con decreto motivato, quando deve compiere un atto del procedimento, l’iscrizione del nominativo del soggetto cui ritiene attribuibile il «reato per cui si procede» (si tratti o meno di un fascicolo in cui sono presenti altri indagati). Questo potere è, dunque, finalizzato al corretto compimento di un atto procedimentale che coinvolge un soggetto ed è finalizzato a consentirgli la fruizione delle garanzie connesse alla veste d’indagato e l’esercizio (anche se, in ipotesi, solo successivo) delle facoltà difensive. L’esplicazione di questo potere non riguarda più, nella nuova versione normativa, solo i procedimenti a carico di ignoti (mod. 44) ma anche quelli a carico di noti (mod. 21), ove emerga l’incompletezza delle iscrizioni sul versante soggettivo.
È stato previsto, per consentire al giudice di avere sempre un diretto e puntuale raccordo con gli atti del fascicolo, che ogni qual volta avanzi una richiesta, il pubblico ministero debba anche indicare la notizia di reato ed i soggetti ai quali è attribuita (→ nuovo art. 110-ter, disp. att. c.p.p.).
La latitudine dell’attività investigativa che può essere ancora in corso, ha condotto il legislatore a prevedere che l’ordine sia sempre tuttavia adottato «sentito il pubblico ministero».
L’annotazione nel registro, infine, è rimessa a determinazioni di esclusiva competenza del pubblico ministero quanto alla decorrenza temporale, fermo restando – in tal caso – la possibilità dell’indagato, una volta avuta contezza della propria iscrizione, di poter attivare la verifica a fini di retrodatazione.

SEZIONE TERZA: SEGNALAZIONI ORGANIZZATIVE

L’esigenza di adempimenti tempestivi da porre in essere in corso di indagini è rafforzata dalle disposizioni sopra menzionate.
Per questo è opportuno che le comunicazioni depositate dalla polizia giudiziaria (anche se dirette ad attività di ricerca della prova per le quali è tuttavia necessaria l’autorizzazione del GIP) riportino in evidenza i nominativi degli indagati, i relativi fatti-reato e le informative precedenti alle
quali si richiamano le risultanze riferite negli atti depositati. Sempre al fine di consentire un agevole esame della documentazione è parimenti opportuna la realizzazione di un’attenta indicizzazione delle risultanze da parte della polizia giudiziaria all’atto del deposito.

I RIMEDI ALLA STASI DEL PROCEDIMENTO

SEZIONE PRIMA: LE NORME E LE DISPOSIZIONI COLLEGATE

Art. 407-bis c.p.p. – Inizio dell’azione penale. Forme e termini.

1. Il pubblico ministero, quando non deve richiedere l'archiviazione, esercita l'azione penale, formulando l'imputazione, nei casi previsti nei titoli II, III, IV, V e V-bis del libro VI ovvero con richiesta di rinvio a giudizio.
2. Il pubblico ministero esercita l’azione penale o richiede l’archiviazione entro tre mesi dalla scadenza del termine di cui all’articolo 405, comma 2, o, se ha disposto la notifica dell’avviso della conclusione delle indagini preliminari, entro tre mesi dalla scadenza dei termini di cui all’articolo 415-bis, comma 3 e 4. Il termine è di nove mesi nei casi di cui all’articolo 407, comma 2.

Art. 412. Avocazione delle indagini preliminari per mancato esercizio dell’azione penale

1.
Il procuratore generale presso la corte d’appello può disporre, con decreto motivato, l’avocazione delle indagini preliminari, se il pubblico ministero non esercita l’azione penale o non richiede l’archiviazione nel termine previsto dall’articolo 407, comma 3-bis se il pubblico ministero non ha disposto la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, oppure non ha esercitato l’azione penale o richiesto l’archiviazione, entro i termini previsti dagli articoli 407-bis, comma 2, 415-bis, comma 5-quinquies, 415-ter, comma 3, dispone, con decreto motivato, l’avocazione delle indagini preliminari. Il procuratore generale svolge le indagini preliminari indispensabili e formula le sue richieste entro trenta giorni dal decreto di avocazione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 415-bis, commi 5-quater e 5- quinquies, e 415-ter, comma 1 e 3.
2. Il procuratore generale può altresì disporre l’avocazione a seguito delle comunicazioni previste dagli articoli 409, comma 3, e 415-bis, comma 5-quater
della comunicazione prevista dall’articolo 409 comma 3

Art. 415-bis c.p.p. – Avviso all’indagato della conclusione delle indagini preliminari.

1. Salvo quanto previsto dai commi 5-bis e 5-ter, prima
Prima della scadenza del termine previsto dal comma 2 dell’articolo 405, anche se prorogato, il pubblico ministero, se non deve formulare richiesta di archiviazione ai sensi degli articoli 408 e 411, fa notificare alla persona sottoposta alle indagini e al difensore nonché, quando si procede per i reati di cui agli articoli 572 e 612-bis del codice penale, anche al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa avviso della conclusione delle indagini preliminari.
(Omissis)

5. Le dichiarazioni rilasciate dall'indagato, l'interrogatorio del medesimo ed i nuovi atti di indagine del pubblico ministero, previsti dai commi 3 e 4, sono utilizzabili se compiuti entro il termine stabilito dal comma 4, ancorché sia decorso il termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice previsto dal comma 2 dell’articolo 405 per l'esercizio dell'azione penale o per la richiesta di archiviazione.
5-bis. Il pubblico ministero, prima della scadenza del termine previsto dal comma 2 dell’articolo 405, può presentare richiesta motivata di differimento della notifica dell’avviso di cui al comma 1 al procuratore generale presso la corte di appello:

  1. quando è stata richiesta l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari e il giudice non ha ancora provveduto o quando, fuori dai casi di latitanza, la misura applicata non è stata ancora eseguita;
  2. quando la conoscenza degli atti d’indagine può concretamente mettere in pericolo la vita o l’incolumità di una persona o la sicurezza dello Stato ovvero, nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell’articolo 407, comma 2, arrecare un concreto pregiudizio, non evitabile attraverso la separazione dei procedimenti o in altro modo, per atti o attività di indagine specificamente individuati, rispetto ai quali non siano scaduti i termini di indagine e che siano diretti all’accertamento dei fatti, all’individuazione o alla cattura dei responsabili o al sequestro di denaro, beni o altre utilità di cui è obbligatoria la confisca.

5-ter. Entro venti giorni dal deposito della richiesta del pubblico ministero, se ne ricorrono i presupposti, il procuratore generale autorizza con decreto motivato il differimento per il tempo strettamente necessario e, comunque, per un periodo complessivamente non superiore a sei mesi o, se si procede per taluno dei delitti indicati nell’articolo 407, comma 2, non superiore a un anno. In caso contrario, il procuratore generale ordina con decreto motivato al procuratore della Repubblica di provvedere alla notifica dell’avviso di cui al comma 1 entro un termine non superiore a venti giorni. Copia del decreto con cui il procuratore generale rigetta la richiesta di differimento del pubblico ministero è notificata alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente, abbia dichiarato di volere essere informata della conclusione delle indagini.
5-quater. Alla scadenza dei termini di cui all’articolo 407-bis, comma 2, se il pubblico ministero non ha esercitato l’azione penale, né richiesto l’archiviazione, la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa possono chiedere al giudice di ordinare al
pubblico ministero di assumere le determinazioni sull’azione penale. Sulla richiesta il giudice provvede, nei venti giorni successivi, con decreto motivato. In caso di accoglimento, il giudice ordina al procuratore della Repubblica di assumere le
determinazioni sull’azione penale entro un termine non superiore a venti giorni.
Copia del decreto è comunicata al pubblico ministero e al procuratore generale presso la corte d’appello e notificato alla persona che ha formulato la richiesta.
5-quinquies. Il pubblico ministero trasmette al giudice e al procuratore generale copia dei provvedimenti assunti in conseguenza dell’ordine emesso ai sensi del comma 5-quater.
5-sexies. Nei casi di cui al comma 5-quater, se non ha già ricevuto la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari ai sensi del comma 1, alla persona offesa dal reato che, nella notizia di reato o successivamente, abbia dichiarato di volere essere informata della conclusione delle indagini è notificato l’avviso previsto dal comma 1 dell’articolo 415-ter. Si applicano le disposizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 415-ter .

Art. 415-ter c.p.p. – Diritti e facoltà dell’indagato e della persona offesa in caso di inosservanza dei termini per la conclusione delle indagini preliminari.

1. Salvo quanto previsto dal comma 4, alla scadenza dei termini di cui all’articolo 407-bis, comma 2, se il pubblico ministero non ha disposto la notifica dell’avviso della conclusione delle indagini preliminari, né ha esercitato l’azione penale o richiesto
l’archiviazione, la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata in segreteria. Alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente, abbia dichiarato di volere essere informata della
conclusione delle indagini è altresì immediatamente notificato avviso dell’avvenuto deposito e della facoltà di esaminarla ed estrarne copia. L’avviso contiene altresì l’indicazione della facoltà di cui al comma 3. Copia dell’avviso è comunicata al
procuratore generale presso la corte di appello.
2. Quando, decorsi dieci giorni dalla scadenza dei termini di cui all’articolo 407-bis, comma 2, non riceve la comunicazione prevista al comma 1, se non dispone l’avocazione delle indagini preliminari, il procuratore generale ordina con decreto
motivato al procuratore della Repubblica di provvedere alla notifica dell’avviso di deposito di cui al comma 1 entro un termine non superiore a venti giorni. Copia del decreto è notificata alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa che,
nella notizia di reato o successivamente, abbia dichiarato di volere essere informata della conclusione delle indagini.
3. Se dalla notifica dell’avviso di deposito indicato al comma 1 o del decreto indicato al comma 2 è decorso un termine pari a un mese senza che il pubblico ministero abbia assunto le determinazioni sull’azione penale, la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa possono chiedere al giudice di ordinare al pubblico ministero di provvedere. Il termine è pari a tre mesi nei casi di cui all’articolo 407, comma 2. Si applicano il secondo, il terzo e il quarto periodo del comma 5-quater nonché il comma 5-quinquies dell’articolo 415-bis. Quando, in conseguenza dell’ordine emesso dal giudice, è notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari, i termini di cui all’articolo 407-bis, comma 2, sono ridotti di due terzi.
4. Prima della scadenza dei termini previsti dall’articolo 407-bis, comma 2, quando ricorrono le circostanze di cui al comma 5-bis dell’articolo 415-bis, il pubblico ministero può presentare richiesta motivata di differimento del deposito e della notifica dell’avviso di deposito di cui al comma 1 al procuratore generale. Sulla richiesta il procuratore generale provvede ai sensi del comma 5-ter dell’articolo 415- bis. Le disposizioni del presente comma non si applicano quando il pubblico ministero ha già presentato la richiesta di differimento prevista dal comma 5-bis dell’articolo 415-bis.

Art. 127 disp. att. c.p.p. - Comunicazione delle notizie di reato al procuratore generale.

1. La segreteria del pubblico ministero trasmette ogni settimana al procuratore generale presso la corte di appello un elenco delle notizie di reato contro persone note per le quali non è stata esercitata l’azione penale o richiesta l’archiviazione entro il termine previsto dalla legge o prorogato dal giudice i dati di cui al comma 3 relativi ai procedimenti di seguito indicati, da raggrupparsi in distinti elenchi riepilogativi:

  1. procedimenti nei quali il pubblico ministero non ha disposto la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, né ha esercitato l’azione penale o richiesto l’archiviazione, entro i termini previsti dagli articoli 407-bis, comma 2, del codice;
  2. procedimenti nei quali il pubblico ministero non ha assunto le determinazioni sull’azione penale nei termini di cui all’articolo 415-ter, comma 3, primo e secondo periodo, del codice;
  3. procedimenti, diversi da quelli indicati alle lettere a) e b), nei quali il pubblico ministero, non ha esercitato l’azione penale, né richiesto l’archiviazione, entro i termini previsti dagli articoli 407-bis, comma 2, e 415-ter, comma 3, quarto periodo, del codice.

2. Per ciascuno dei procedimenti di cui al comma 1, lettera a), è specificato se il pubblico ministero ha formulato la richiesta di differimento di cui al comma 5-bis dell’articolo 415-bis del codice e, in caso affermativo, se il procuratore generale ha provveduto sulla richiesta e con quale esito.
3. Per ciascuno dei procedimenti indicati al comma 1, la segreteria del pubblico ministero comunica:

  1. le generalità della persona sottoposta alle indagini o quanto altro valga a identificarla;
  2. il luogo di residenza, dimora o domicilio della persona sottoposta alle indagini;
  3. le generalità della persona offesa o quanto altro valga a identificarla;
  4. il luogo di residenza, dimora o domicilio della persona offesa;
  5. i nominativi dei difensori della persona sottoposta alle indagini e della persona offesa e i relativi recapiti;
  6. il reato per cui si procede, con indicazione delle norme di legge che si assumono violate, nonché, se risultano, la data e il luogo del fatto.


RIFERIMENTI NELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA: pag 258-266
 

SEZIONE SECONDA: SCHEDA DI SINTESI SULLA NOVELLA NORMATIVA

I rimedi alla stasi del procedimento rappresentano una delle parti più significative della riforma, introducendo nuovi adempimenti o precisando altri già esistenti; vengono altresì modificati importanti termini processuali, qui sintetizzati per una pronta lettura.

Anzitutto la nuova durata delle indagini preliminari (→ nuovo c. 2 dell’art. 405, c.p.p.):

  1. un anno;
  2. sei mesi, se si procede per una contravvenzione;
  3. un anno e sei mesi, se si procede per taluno dei delitti indicati nell’articolo 407, comma 2.

Trascorsi questi termini, al P.M. è tuttora riconosciuto un ulteriore lasso di tempo (il c.d. termine di riflessione; → nuovo art. 407-bis, commi 2 e 3, c.p.p.), per ponderare la propria decisione, pari a:

  1. tre mesi dalla scadenza del termine di cui all’articolo 405, comma 2;
  2. tre mesi dalla scadenza dei termini di cui all’articolo 415-bis, comma 3 e 4, se ha disposto la notifica dell’avviso della conclusione delle indagini preliminari;
  3. nove mesi nei casi di cui all’articolo 407, comma 2.

È importante segnalare come il termine sub c) sia di molto inferiore a quello, di quindici mesi, attualmente previsto per alcune ipotesi – comma 2, lettera a), numeri 1), 3) e 4) – dell’art. 407 del codice.

Nel caso in cui il pubblico ministero non notifichi l’avviso di conclusione delle indagini preliminari o non si determini nelle sue scelte (→ nuovo art. 407-bis), uno dei rimedi è l’avocazione delle indagini da parte della Procura generale presso la Corte di appello (→nuovo art. 412):

  1. se non è stata disposta la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari;
  2. se non sono intervenute le determinazioni del pubblico ministero (azione penale/archiviazione) entro i termini previsti dagli articoli 407-bis, comma 2, 415-bis, comma 5-quinquies, 415-ter, comma 3.
  3. a seguito delle comunicazioni previste dagli articoli 409, comma 3, e 415-bis, comma 5-quater;

L’esercizio di questo potere discrezionale («può disporre») si esprime nelle forme del decreto motivato.
L’avocante può svolgere le indagini indispensabili, formulando le sue richieste entro trenta giorni dal decreto di avocazione.
L’altro meccanismo per ovviare alla stasi è rappresentato dal nuovo procedimento di discovery, cioè da quegli accorgimenti necessari per impedire che l’indagato rimanga all’oscuro della conclusione delle indagini patendo gli eventuali ritardi dell’Ufficio di procura.
Il pubblico ministero, prima della scadenza del termine per la conclusione delle indagini preliminari, può presentare al procuratore generale una motivata richiesta di differimento della notifica del relativo avviso nei seguenti casi:

  1. è stata richiesta l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari e il giudice non ha ancora provveduto;
  2. fuori dai casi di latitanza, la misura applicata non è stata ancora eseguita;
  3. la conoscenza degli atti d’indagine può concretamente mettere in pericolo la vita o l’incolumità di una persona o la sicurezza dello Stato;
  4. la conoscenza degli atti d’indagine, nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell’articolo 407, comma 2, può arrecare un concreto pregiudizio, non evitabile attraverso la separazione dei procedimenti o in altro modo, per atti o attività di indagine specificamente individuati, rispetto ai quali non siano scaduti i termini di indagine e che siano diretti all’accertamento dei fatti, all’individuazione o alla cattura dei responsabili o al sequestro di denaro, beni o altre utilità di cui è obbligatoria la confisca.

L’eventuale autorizzazione potrà prevedere un differimento:

  1. non superiore a sei mesi;
  2. non superiore ad un anno, se si procede per taluno dei delitti indicati nell’articolo 407, comma 2.

L’ultimo rimedio alla stasi è congegnato nei termini di una c.d. “finestra di giurisdizione”, ossia mercè l’intervento del giudice, in due tipi di stasi:

  1. pre-discovery quando, pur notificati l’avviso di deposito (→ nuovo art. 415-ter, comma 1) o il decreto del procuratore generale con cui questi ordina al P.M. di depositare gli atti (→ nuovo art. 415-ter, comma 2), l’inquirente non si è determinato sulle sue scelte;
  2. post-discovery quando, pur decorsi i termini di cui all’art. 407-bis c.p.p., il P.M. non si è determinato sulle sue scelte (→ nuovo art. 415-bis, commi 5-quater, primo periodo);
  3. e per entrambi i casi siano decorsi i seguenti termini:
    c.1) un mese;
    c.2) tre mesi nei casi di cui all’articolo 407, comma 2.
    In tali ipotesi il giudice ordinerà al Procuratore della Repubblica di assumere le determinazioni sull’azione penale (→ nuovo art. 415-bis, commi 5-quater e 5-quinques):
  4. su domanda dell’indagato o della persona offesa;
  5. nei venti giorni successivi alla richiesta;
  6. con decreto motivato;
  7. il decreto va comunicato al pubblico ministero e al procuratore generale presso la corte d’appello e notificato alla persona che ha formulato la richiesta.

SEZIONE TERZA: SEGNALAZIONI ORGANIZZATIVE

Il potere di avocazione necessita di un ordinato e costante flusso comunicativo tra le Procure del distretto e la Procura generale (→ nuovo art. 127 disp. att. c.p.p.) non bastando più l’attuale e mero «elenco delle notizie di reato contro persone note per le quali non è stata esercitata l'azione penale o richiesta l'archiviazione entro il termine previsto dalla legge o prorogato dal giudice».
La riforma pone in capo alla segreteria del pubblico ministero una serie di adempimenti dovendo essa, estrarre dai “fascicoli” i seguenti dati:

  1. le generalità della persona sottoposta alle indagini o quanto altro valga a identificarla;
  2. il luogo di residenza, dimora o domicilio della persona sottoposta alle indagini;
  3. le generalità della persona offesa o quanto altro valga a identificarla;
  4. il luogo di residenza, dimora o domicilio della persona offesa;
  5. i nominativi dei difensori della persona sottoposta alle indagini e della persona offesa e i relativi recapiti;
  6. il reato per cui si procede, con indicazione delle norme di legge che si assumono violate, nonché, se risultano, la data e il luogo del fatto;

per poi procedere alla comunicazione non più di un unico elenco, bensì di tre elenchi, così distinti

  1. procedimenti nei quali il pubblico ministero non ha disposto la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, né ha esercitato l’azione penale o richiesto l’archiviazione, entro i termini previsti dagli articoli 407-bis, comma 2;
    a1) per questi occorre anche specificare se il pubblico ministero ha formulato la richiesta di differimento di cui al comma 5-bis dell’articolo 415-bis del codice e, in caso affermativo, se il procuratore generale ha provveduto sulla richiesta e con quale esito (trattasi del nuovo procedimento sulla discovery);
  2. procedimenti nei quali il pubblico ministero non ha assunto le determinazioni sull’azione penale nei termini di cui all’articolo 415-ter, comma 3, primo e secondo periodo;
  3. procedimenti, diversi da quelli indicati alle lettere a) e b), nei quali il pubblico ministero, non ha esercitato l’azione penale, né richiesto l’archiviazione, entro i termini previsti dagli articoli 407-bis, comma 2, e 415-ter, comma 3, quarto periodo, del codice.

La novella richiede, dunque, una nuova e più precisa organizzazione del flusso comunicativo appena illustrato, e, soprattutto, il costante aggiornamento dei contenuti del registro di cui alle lettere da a) ad f), specialmente qualora la loro modifica dipenda da decisioni giurisdizionali
incidentali in fase di indagine (ad esempio misura cautelare, interrogatorio di garanzia, tribunale del riesame).
Uno dei criteri di differimento dell’avviso di conclusione delle indagini – «è stata richiesta l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari e il giudice non ha ancora provveduto» – “chiama in causa” anche l’organizzazione del lavoro dell’ufficio GIP e del suo
dirigente, dal momento che la tardiva evasione della richiesta di misura cautelare, sebbene limitatamente alle due ipotesi più afflittive, impinge sul prosieguo dell’attività procedimentale.
In questa sede ci si limita a rammentare i compiti dei dirigenti previsti dalla Circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2020/2022, delibera di Plenum del C.S.M. del 23 luglio 2020, Capo VI, “Provvedimenti da adottare per prevenire o porre rimedio ai casi di significativo ritardo nel deposito dei provvedimenti da parte dei magistrati addetti all’ufficio”.

L’articolo 415-ter, “Diritti e facoltà dell’indagato e della persona offesa in caso di inosservanza dei termini per la conclusione delle indagini preliminari” impegna l’organizzazione del lavoro di più Uffici:
1) la segreteria del pubblico ministero:

  1. ricezione del deposito degli atti;
  2. l’avviso di deposito, da notificare alla persona offesa e comunicare alla Procura generale;

2) la Procura generale:

  1. controllo degli elenchi (→ nuovo art. 127 disp. att. c.p.p.);
  2. controllo dell’avvenuta ricezione dell’avviso di deposito sub b) e, nel caso negativo, esercizio alternativo di due poteri:
    d.1) avocazione (→ nuovo art. 412);
    d.2) ordine al Procuratore della Repubblica di provvedere al deposito e alla notifica dell’avviso di deposito;

3) la segreteria del Procuratore generale:

  1. notifica, alla persona sottoposta a indagini e alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente, abbia dichiarato di volere essere informata della conclusione delle indagini, del decreto che racchiude la decisione sub d.2).

Questa breve schematizzazione vuole solo rappresentare i nuovi flussi comunicativi ed i nuovi termini che gli uffici dovranno tenere a mente.

Se per gli uffici di primo grado si tratta di nuovi adempimenti ma in linea con quelli già attualmente previsti, le Procure generali sono maggiormente investite dalle novità, con un rinnovato ruolo di snodo del controllo e della risoluzione della stasi processuale, che richiede una nuova organizzazione del lavoro e, in particolare, il monitoraggio delle scadenze, anche con meccanismi di scadenzario. Anche i dirigenti degli uffici sono chiamati, in base alla normativa consiliare, a porre rimedio a quelle contingenti situazioni che possano ritardare i meccanismi acceleratori della riforma.
L'estrazione delle risultanze oggetto di comunicazione da parte dell’ufficio del pubblico ministero al Procuratore Generale potrà essere agevolata dalla redazione di apposite interrogazioni all’applicativo di registro (cd. “query”); si rappresenta, inoltre, che strumenti già previsti e di prossima realizzazione per l’attuazione del processo penale telematico consentiranno al personale di segreteria di operare attraverso apposite consolle un efficace monitoraggio delle pendenze.
L’incidenza degli adempimenti connessi alla rilevazione dei procedimenti pendenti sulle attività delle singole segreterie dei pubblici ministeri, nella descritta ottica evolutiva dei sistemi informativi della cognizione penale, sarà medio tempore mitigata dall’ introduzione degli strumenti e delle disposizioni proprie del processo penale telematico.

Roma, 26 ottobre 2022

Il Capo del Dipartimento
Nicola Russo

nota 1 - Mentre l’art. 408 c.p.p. faceva riferimento all’infondatezza della notizia di reato (ora richiamata solo nella rubrica), l’art. 425 comma 3 c.p.p. evocava l’insufficienza, contraddittorietà o inadeguatezza degli elementi acquisiti per sostenere l’accusa in giudizio.
nota 2 - Si rammenta che il querelante ha ora l’obbligo di dichiarare o eleggere domicilio (→ nuovo art. 153-bis, c.p.p., Domicilio del querelante. Notificazioni al querelante) per la notificazione o comunicazione degli atti del procedimento, anche utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata o «altro servizio di recapito certificato qualificato».