Hai cercato:
  • data di firma:  Anno 2010  Annulla la faccetta selezionata

Torna indietro

Nota 15 dicembre 2010 - Anticipazione forfettarie dai privati all’erario nel processo civile – Art. 30 d.p.r. 115/2002

15 dicembre 2010

Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Civile

prot. 165520
 

Al Sig. Presidente della Corte di Cassazione
ROMA
Ai Sigg. Presidenti delle Corti di Appello
LORO SEDI
e p.c.  Al Sig. Capo dell’Ispettorato Generale
ROMA

 

L’Ispettorato Generale ha rappresentato a questa Direzione Generale l’opportunità di un chiarimento in merito alla percezione dell’importo dovuto all’erario per le notificazioni a richiesta d’ufficio, il quale deve essere pagato dalla parte civile che esercita l’azione civile nel processo penale, ai sensi dell’articolo 30 del Testo Unico delle spese di giustizia.

In particolare l’Ispettorato Generale avrebbe riscontrato alcune difformità nella percezione dell’importo in parola presso alcune Corti d’Appello ispezionate.
Se infatti l’importo è percepito in primo grado al momento della costituzione della parte civile, in secondo grado la parte civile potrebbe anche rimanere assente dal processo penale senza che tale assenza comporti la revoca della costituzione ma in tali casi verrebbe a mancare il presupposto della percezione del diritto connesso non già alla partecipazione al processo ma all’esercizio specifico dell’azione civile.

Stante l’architettura normativa che disciplina la percezione di tale importo nel processo civile, al quale occorre riferirsi in assenza di una previsione normativa che disciplini in modo specifico l’esercizio dell’azione civile nel processo penale, si ritiene che l’importo forfettario per l’anticipazione delle spese per le notifiche a richiesta di ufficio, attualmente di euro otto, debba essere corrisposto soltanto dalla parte civile che proponga appello o ricorso in Cassazione mentre non dovrà essere pagato dalla parte civile che costituita in primo grado, non effettui l’impugnazione, al pari della parte convenuta in un processo civile ordinario.

Nel caso in cui la parte civile usufruisca dell’istituto del patrocinio a spese dello Stato, l’importo sarà prenotato a debito come espressamente previsto dall’articolo 108 del Testo Unico.
Si pregano i Sigg. Presidenti delle Corti di Appello di portare la presente nota a conoscenza degli uffici giudiziari del distretto.

Il Direttore Generale
Maria Teresa Saragnano