Hai cercato:

Torna indietro

Nota 9 giugno 2003 - Modalità di pagamento delle notifiche agli avvisi relativi alle procedure esecutive delegate ai notai

9 giugno 2003

A tutti i Sigg.ri Presidenti delle Corti di Appello
LORO SEDI

Con riferimento a quanto in oggetto, taluni uffici giudiziari hanno chiesto di conoscere le modalità di pagamento da riservare alle notifiche e comunicazioni richieste dai notai nelle procedure delegate di vendita immobiliare, ai sensi dell'art. 591 bis c.p.c.

In particolare è stato chiesto di conoscere se, nell'ipotesi in cui il notaio, incaricato della vendita dal giudice dell'esecuzione, chieda la notifica degli avvisi ex art. 576 c.p.c. e ss. direttamente all'ufficio N.E.P., debba provvedere al pagamento delle notifiche oppure se le stesse debbano "essere parificate ai biglietti di cancelleria con conseguente registrazione nel modello A/bis del Tribunale".

Inoltre, è stato chiesto di conoscere se gli atti debbano essere presentati all'ufficio N.E.P. direttamente dal Notaio o per il tramite della cancelleria del giudice dell'esecuzione.

Tanto posto, relativamente al primo quesito concernente le spese per la notificazione, si osserva quanto segue.

Come noto, l'art. 591 bis c.p.c. prevede, tra l'altro, che il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza con la quale provvede sull'istanza di vendita ai sensi dell'art. 569 c.p.c., può, sentiti gli interessati, delegare un notaio per le operazioni di vendita con incanto di cui agli artt. 576 e ss. c.p.c.

La delega costituisce uno strumento in virtù del quale, consentendolo la legge, l'organo che è investito in via originaria della competenza a provvedere in una determinata materia, conferisce ad un altro organo una competenza (derivata) in quella stessa materia. Sotto tale aspetto, pertanto, con la delega si attribuisce al notaio designato la legittimazione all'esercizio di poteri e funzioni spettanti al giudice.

Pertanto, avuto riguardo anche alla ratio dell'istituto (tendenza a realizzare una semplificazione e maggiore celerità delle vendite immobiliari), deve ritenersi che per le notifiche richieste dal notaio, nell'ambito delle operazioni di vendita immobiliare delegate dal magistrato ai sensi degli artt. 591 bis e ss. c.p.c, debba essere osservato lo stesso regime delle notificazioni e comunicazioni richieste dal giudice dell'esecuzione nelle medesime procedure.

Così per la notifica degli avvisi predisposti ex art. 576 c.p.c. si ritiene che, come per i biglietti di cancelleria, siano dovuti all'ufficiale giudiziario in via anticipata il rimborso delle spese postali eventualmente sostenute ed il pagamento delle indennità di trasferta come già previsto dall'art. 6 della legge del 7 febbraio 1979, n. 59 e confermato dall'art. 30 e 31 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (D.P.R. n. 115/2002)

Al riguardo è espressamente previsto che l'erario deve provvedere a corrispondere gli importi delle spese o dei servizi prestati dall'ufficiale giudiziario, avendo la parte già assolto il proprio onere con una devoluzione avvenuta in precedenza attraverso il pagamento dell'importo forfettizzato di cui all'art. 30 del Testo Unico sulle spese di giustizia.

Infine, per ciò che concerne il secondo quesito, deve rilevarsi che gli atti possono essere presentati direttamente dal notaio all'ufficio N.E.P., senza il tramite della cancelleria del giudice dell'esecuzione avendo cura, però, di richiamare, sull'atto presentato dal professionista, il provvedimento di delega ed il numero identificativo dell'esecuzione.

Tutto quanto sopra esposto si prega le SS.VV. di voler diffondere la presente nota a tutti gli uffici del distretto interessati.


Si ringrazia.

Roma, 9 giugno 2003

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE
Francesco Mele