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Circolare 20 giugno 2017 - Monitoraggio permanente dell’attuazione della Direttiva n. 29/2012/UE in tema di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato

20 giugno 2017

prot. 119199.U

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA PENALE

Ai Presidenti delle Corti d’Appello

Ai Procuratori generali presso le Corti d’Appello
LORO SEDI

per conoscenza

al Capo di Gabinetto
all’Ispettorato Generale
al Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia
al Capo del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria e dei servizi
al Direttore generale della giustizia civile
al Direttore generale dei servizi informativi automatizzati
al Direttore generale di statistica e analisi organizzativa
alla Scuola Superiore della Magistratura

Oggetto: Circolare istitutiva del monitoraggio permanente dell’attuazione della Direttiva n. 29/2012/UE in tema di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato -  Misure previste dal D. Lgs. 15 dicembre 2015, n. 212 e misure ulteriori

  1. L’articolo 28 della direttiva UE 29/2012 (Comunicazione di dati e statistiche) prevede che entro il 16 novembre 2017, e successivamente ogni tre anni, gli Stati membri trasmettano alla Commissione europea i dati disponibili relativi al modo e alla misura in cui le vittime hanno avuto accesso ai diritti previsti dalla stessa direttiva.
    L’adempimento è funzionale alla previsione del successivo articolo 29, in base alla quale la Commissione dovrà presentare al Consiglio e al Parlamento europeo una relazione sullo stato di implementazione delle misure di tutela giudiziaria e di protezione previste dalla direttiva, con particolare riferimento a quelle contemplate dagli articoli 8 (diritto di accesso ai servizi di assistenza alle vittime), 9 (assistenza prestata dai servizi di assistenza alle vittime) e 23 (diritto alla protezione delle vittime con esigenze specifiche di protezione nel corso del procedimento penale).
    Per fornire alla Commissione europea, nei tempi indicati, le informazioni richieste, si rende necessaria la collaborazione delle Autorità in indirizzo per la raccolta di due tipologie di informazioni: a) dati statistici relativi all’applicazione degli istituti diretti all’informazione e alla tutela giudiziaria della vittima, previsti dalla fonte interna di trasposizione (D. lgs. n. 212/2015); b) informazioni di carattere generale sulle ulteriori misure adottate dai singoli Uffici per conformarsi ai principi di protezione enunciati dalla direttiva.
  2. Per quanto attiene alla tipologia di dati indicata sub a), risulta necessario acquisire informazioni statistiche, riferibili al primo anno di applicazione del d. lgs. n. 212/2015, relative:
    1. al numero delle vittime che si sono avvalse del patrocinio a spese dello Stato; del diritto all’assistenza di un interprete o alla traduzione degli atti (art. 143-bis c.p.p.); del diritto di costituirsi quali parti civili nel processo penale;
    2. al numero delle misure cautelari applicate ai sensi degli artt. 282-bis (allontanamento dalla casa familiare) e 282-ter (divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa) c.p.p.;
    3. al numero degli ordini di protezione europei emessi dalle Autorità giudiziarie interne per dare attuazione alle misure sopra indicate e al numero delle decisioni di riconoscimento degli ordini di protezione emessi da altri Paesi dell’Unione, ai sensi del D. lgs.  11 febbraio 2015, n. 9;
    4. al numero delle informazioni fornite ai sensi dell’art. 90-bis c.p.p. (informazioni alla persona offesa) e delle comunicazioni effettuate alla stregua dell’art. 90-ter c.p.p. (comunicazioni dell’evasione e della scarcerazione).
       
  3. Al fine di completare il quadro conoscitivo da offrire alla Commissione europea, occorre estendere la raccolta informativa alle misure, organizzative e formative, eventualmente adottate per standardizzare l’attuazione di alcuni istituti processuali già previsti dall’ordinamento interno (talvolta con riferimento a un ambito vittimologico più ristretto di quello richiesto dalla Direttiva); o anche per migliorare il servizio di protezione delle vittime, negli ambiti di competenza degli uffici giudiziari, in contesti non specificamente regolati dalle norme interne.
    Vengono in gioco alcune misure che consta essere state già adottate in alcune realtà locali e che questa Direzione generale intende compiutamente censire, per poterle rappresentare alla Commissione e porre a fondamento di interventi di proposta normativa e/o di disseminazione delle buone prassi.
    A titolo esemplificativo può farsi riferimento ai seguenti aspetti:
    1. l’esistenza negli uffici giudiziari di locali dedicati all’ascolto protetto delle vittime (non soltanto minorenni) e di strumenti tecnologici, finalizzati a evitare il contatto visivo con i soggetti indagati/imputati durante le deposizioni e, più in generale, ogni forma di re-traumatisation della vittima in ambito investigativo e processuale;
    2. le iniziative assunte per assicurare che l’audizione delle persone offese sia effettuata da operatori specificamente formati e che le vittime di violenza sessuale o di genere siano sentite da personale di polizia giudiziaria dello stesso sesso della vittima;
    3. le intese e le iniziative formative assunte in sede locale, coinvolgenti gli Uffici giudiziari (requirenti e/o giudicanti), la Polizia Giudiziaria, gli organismi rappresentativi dell’Avvocatura ed eventuali altri soggetti (associazioni, personale sanitario ecc.), dedicate ai temi dell’ascolto della vittima nelle diverse fasi del procedimento penale;
    4. le procedure adottate per la verifica della condizione di particolare vulnerabilità della vittima prevista dall’art. 90-quater c.p.p. e, più in generale, per la valutazione individualizzata delle esigenze di protezione della vittima prevista dall’art. 22 della direttiva 29;
    5. l’organizzazione di servizi di accompagnamento della vittima dal suo ingresso nelle aule di giustizia fino al termine della sua presenza organizzati dagli uffici giudiziari;
    6. gli sportelli dedicati ai diritti delle vittime aperti presso gli uffici giudiziari;

Si raccomanda la trasmissione dei protocolli e delle intese stipulate, delle direttive impartite alla Polizia Giudiziaria, dei piani formativi e di ogni provvedimento organizzativo assunto dalle Autorità in indirizzo che risulti funzionale agli scopi conoscitivi appena indicati.
Alla luce di quanto detto, si pregano le SS.LL. di trasmettere la presente nota ai Presidenti dei Tribunali e ai Procuratori della Repubblica dei rispettivi distretti, i quali provvederanno alla compilazione della scheda di rilevazione, in formato excel, allegata alla presente sulla quale andranno riportati i dati indicati nel paragrafo 2. Detta scheda, con l’ulteriore documentazione richiesta, dovrà essere trasmessa, entro il 30 luglio 2017, all’indirizzo biblioteca.aapp.min@giustizia.it che fa capo al Reparto Monitoraggio dell’Ufficio I di questa Direzione generale.
Al fine di sensibilizzare le autorità in indirizzo, si rappresenta che la presente nota si situa nel contesto delle politiche ministeriali intese a dare piena attuazione alle fonti dell’Unione Europea in tema di protezione della vittima. In questo ambito sono stati avviati, con la collaborazione di esperti ed esponenti della società civile, i percorsi funzionali alla creazione di un Coordinamento nazionale dei servizi di assistenza alle vittime di reato attivi su tutto il territorio nazionale.

Roma, 20 giugno 2017

Il Direttore Generale
Raffaele Piccirillo