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Direttiva del capo dipartimento 13 novembre 2012 - Legge 172/2012 Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale

13 novembre 2012

Ministero della Giustizia
DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE
Il Capo Dipartimento

Prot. n. 39209

Alle Direzioni dei Centri per la Giustizia Minorile
LORO SEDI

e, p.c.:

Ai Presidenti delle Sezioni Minori Delle Corti d'Appello
Ai Presidenti dei Tribunali per i minorenni
Ai Procuratori c/o i Tribunali per i minorenni
Ai Magistrati di Sorveglianza c/o i Tribunali perminorenni
Al Dott. Emanuele Caldarera
Direttore Generale delle Risorse Materiali dei Beni e dei Servizi
SEDE
Alla Dott.ssa Serenella Pesarin
Direttore Generale per l'Attuazione dei Prowedimenti Giudiziari
SEDE
AI Dr. Luigi Di Mauro
Direttore Generale del Personale e della Formazione
SEDE
Alle Direzioni dei Centri di Prima Accoglienza
Alle Direzioni degli Uffici di Servizio Sociale per minorenni
Alle Direzioni degli Istituti Penali per i minorenni
Alle Direzioni della Comunità dell'Amministrazione
LORO SEDI

Oggetto: Legge 10 ottobre 2012, n. 172 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. Direttiva.

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che il 19 settembre u.s. il Parlamento ha approvato definitivamente la Legge 1° ottobre 2012, n.172 di Ratifica della Convenzionedi Lanzarote per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale stipulata a Lanzarote il 25 ottobre 2007 ed entrata in vigore in Italia il 1° luglio 2010. La predetta legge, di cui si allega copia che forma parte integrante della presente, è entrata in vigore il 23 ottobre 2012.
Tra le novità maggiormente rilevanti si evidenziano, oltre alla ratifica della Convenzione e all'individuazione nel Ministero dell1nterno dell'autorità nazionale responsabile in relazione alla registrazione e conservazione dei dati nazionali sui condannati per reati sessuali (arti. 1-3), le disposizioni di adeguamento dell'ordinamento interno, le novelle al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario.
Tra quelle di maggiore interesse, inerenti il codice penale, l'art 4, comma 1, prevede:

  • Alla lettera v) modifica l'art. 609 decies:
  1. estende quanto previsto dall'art. 11, comma 3°, della legge 66/1996 anche per i reati previsti dagli arti. 600 "Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù ", 600 bis "prostituzione minorile", 600 ter "Pornografia minorile", 600 quinquies "Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile", 601 "tratta e commercio di persone", 602 "Acquisto o alienazione e commercio di schiavi" del codice penale oltre che a quelli già previsti dall'art. 609 decies "Adescamento di minorenni";
  2. l'assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenne è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, anche da gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore dell'assistenza e del supporto alle vittime dei reati di cui al primo comma. Tali organismi debbono risultare iscritti nell'apposito elenco dei soggetti legittimati a tale scopo e che possono intervenire, con il consensodel minorenne, ed essere ammessi dall'autorita' giudiziaria che procede.
  • alla lettera b) inserisce nel codice penale due nuovi delitti: istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia (art. 414-bis c.p.), e adescamento di minorenni (art. 609-undecies) alla lettera z);

per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce poste in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione;

  • alla lettera c) inasprisce le pene per i delitti di maltrattamenti in famiglia in danno di minori (art. 572 LQ...) alla lettera d) e di associazione a delinquere finalizzata alla commissione dei reati a sfondo sessualein danno di minori (art. 416 c.p.);
     
  • modifica, sempre inasprendone le pene, le fattispecie penali di prostituzione minorile (art. 600-bis LQ...) alla lettera g) e pornografia minorile (art. 600-ter c.p.) alla lettera h) nonché le disposizioni sui delitti a sfondo sessualedi cui agli articoli da 609-bis a 609-decies del codice penale (con particolare riferimento ai delitti di atti sessualicon minorenne e di corruzione di minorenne); con le modifiche di cui all'art.600 ter c.p. si amplia il novero delle condotte riconducibili al reato pornografia minorile: chi utilizza, recluta o induce minori di anni diciotto, a realizzare o partecipare ad esibizioni o spettacoli pornografici owero produce materiale pornografico, assiste a tali esibizioni o spettacoli o trae profitto da tali esibizioni o spettacoli;
     
  • rivede il regime delle circostanze aggravanti e attenuanti dei delitti a sfondo sessuale in danno di minori e allunga i termini di prescrizione del reato;
     
  • dispone che in caso di commissione di uno dei delitti contro la personalità individuale in danno di minorenne, il colpevole non possa invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età della persona offesa, con l'eccezione dell"ignoranza inevitabile alla lettera p); inoltre, viene modificato l'art. 609 sexies, che alza il limite di età della persona offesa la cui ignoranza è inescusabile, portandola da meno di quattordici a meno di diciotto anni alla lettera t);
     
  • alla lettera m), modifica le pene accessorie per i delitti pedopornografici e di violenza sessuale in danno di minori, in particolare dettagliando le ipotesi di interdizione dai pubblici uffici.

Tra quelle inerenti il codice di procedura penale rispetto ai delitti di sfruttamento sessuale dei minori, prevede:

  • L'art.5, lettere c), d) ed f), a modifica dei vari articoli del c.p.p., prevede che nei procedimenti per delitti di sfruttamento sessuale di minori, di tratta di persone, di violenza sessuale e di adescamento di minori, l'assunzione delle informazioni da minorenni awenga con l'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, nel corso delle indagini preliminari, rispettivamente dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero, dal difensore;
  • nuove norme sulle indagini preliminari;
  • inserisce all'art.5, lettera e), nei catalogo dei delitti per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza, la fattispecie di atti sessuali con minorenni;
  • sull'assunzione delle prove;
  • sul patteggiamento.

In particolare, il prowedimento interviene sulla competenza sulle indagini relative ad alcuni delitti di sfruttamento sessuale dei minori, assegnando alla procura distrettuale la competenza ad indagare su tutte le fattispecie di pornografia minorile, di detenzione di materiale pedopornografico e di adescamento di minorenni.
E' previsto altresì, alI'art.6, che modifica il D.lvo 6 settembre 2011, n.159, in materia di misure di prevenzione personali che il giudice possa prescrivere ai soggetti di cui all'art.1, lettera c), il divieto di avvicinamento a luoghi determinati, abitualmente frequentati da minori.
Tra quelle inerenti l'ordinamento penitenziario:

  • L'art.7 modifica la legge 354/75 in materia di concessione di benefici ai detenuti per reati sessuali in danno di minori, sia in materia di trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali in danno di minori. In particolare:
  1. il comma l, amplia il catalogo dei delitti rispetto ai quali l'accessoai benefici penitenziari è subordinato ai risultati positivi dell'osservazionescientifica della personalità del detenuto;
  2. il comma 2, subordina la concessione dei benefici alla valutazione positiva della partecipazione al programma di riabilitazione specifico, che sarà considerata dal Magistrato di Sorveglianza come elemento di valutazione per la concessione dei benefici;
  3. il comma 3, individua uno specifico trattamento psicologico cui possono sottoporsi i condannati per reati di sfruttamento sessuale dei minori con finalità di recupero e sostegno.
  • L'art.9 della legge, reca modifiche al testo unico in materie di spese di giustizia, estendendo il gratuito patrocinio, anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal D.P.R. 115/2002, a favore delle vittime dei delitti di sfruttamento sessuale di minori, di corruzione di minorenne, di adescamento di minorenne, di tratta di persone oltre a quelle di violenza sessuale.

La normativa in oggetto apporta fondamentali novità che impegnano i Paesi aderenti a munirsi di ulteriori strumenti finalizzati a rafforzare la protezione dei minori, ad  adottare criteri e misure sia per la prevenzione del fenomeno degli abusi, sia per il perseguimento dei rei, nonché per la tutela delle vittime.
Si reputa, pertanto, necessaria una concertazione di tutti gli attori istituzionali e del privato sociale volta ad attuare strategie operative condivise ed efficaci garantendo uno standard di intervento uniforme su tutto il territorio nazionale nel rispetto della peculiarità dei singoli territori.
E' quindi indispensabile che codeste Direzioni dei Centri per la giustizia Minorile sviluppino e sostengano ulteriori accordi di programma, modalità operative e di collaborazione anche attraverso Conferenze di Servizi tra: i Servizi della Giustizia Minorile, la Magistratura Minorile territorialmente competente e gli altri soggetti del territorio legittimati dalla presente normativa.
In considerazione della specificità della materia e della necessità che la stessa sia ampiamente recepita si dovrà garantire la partecipazione degli operatori dei Servizi della Giustizia Minorile ad incontri di aggiornamento ed approfondimento sulla tematiche relative alla normativa anche proposte dal Ministero dell'Interno, dall'Università, dagli Enti locali, dalle Direzioni scolastiche.
Per quanto concerne il programma di trattamento di cui al predetto art.7, si ribadisce che codeste Direzioni dovranno tener conto della particolare età dell'utenza penale minorile secondo quanto previsto dalla normativa in materia.
Si resta in attesa di conoscere le modalità opérative attuate a livello distrettuale, gli accordi stipulati e le iniziative che saranno intraprese al fine di promuovere una comune riflessione che porti ad un modello di intervento univoco.
Assicurare.
Distinti saluti.

Il Capo Dipartimento
Caterina Chinnici