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Decreto 11 ottobre 2000 - Compenso orario dovuto agli infermieri di guardia negli istituti penitenziari

11 ottobre 2000

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DI CONCERTO
CON IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITA’ E DELL’ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE DEL MINISTERO DELLA SANITA’
E
CON IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

VISTO  l'art. 53 della legge 9.10.1970 n. 740, prorogata e modificata con leggi 7.6.1975 n. 199, 5.5.1976 n. 246, 16.2.1987 n. 43 e 15.1.1991 n. 26 e Decreto Legge 14/6/93 n. 187, convertito con legge 12/8/93 n. 296;

VISTO  il Decreto interministeriale in data 1/12/99, con il quale il compenso orario spettante agli infermieri operanti negli istituti penitenziari è stato determinato, per il biennio 1998 – 1999, in lire 21.500 e 21.000, rispettivamente per gli infermieri professionali e per gli infermieri generici;

CONSIDERATO  che, ai sensi del citato art. 53 della legge 740/70, occorre procedere a rideterminare il compenso per il biennio 2000 – 2001;

VISTE  le indicazioni della Federazione Nazionale Collegi Infermieri Professionali Assistenti Sanitari e Vigilatrici d'Infanzia (IPASVI) di cui alla nota n. 784/21/10 del 20/3/2000;

CONSIDERATO  che per il decorso biennio il compenso suddetto era stato ridetermi-nato tenendo conto del tasso di inflazione programmato per i due anni precedenti e che l'aumento di lire 1000 apportato, determinando le cifre sopra indicate, ha prodotto come risul-tato immediato la diminuzione della domanda di lavoro della categoria interessata nei con-fronti di questa Amministrazione, in particolare nelle regioni del nord Italia;

ATTESO  che, per quanto sopra, al fine di incentivare tale domanda di lavoro appare opportuno accogliere la richiesta di aumento pari a lire 3.500, avanzata dagli infermieri con-venzionati con gli istituti penitenziari che, in relazione alla proposta della Federazione na-zionale collegi infermieri appare sostanzialmente congrua;

VISTO  il Decreto legislativo 3/2/93 n. 29;

Decreta

A decorrere dal 1/1/2000, il compenso orario spettante agli infermieri addetti al servizio di guardia infermieristica negli istituti di prevenzione e pena, ai sensi dell'art. 53 della legge 9.10.1970 n. 740, prorogata e modificata con leggi 7.6.1975 n. 199, 5.5.1976 n. 246, 16.2.1987 n. 43 e 15.1.1991 n. 26 e Decreto Legge 14/6/93 n. 187, convertito con legge 12/8/93 n. 296, è determinato per il biennio 2000 – 2001 in lire 25.000 e 24.500 rispettiva-mente per gli infermieri professionali e per gli infermieri generici.

II relativo onere di spesa, aumentato dal presente provvedimento di lire 7.962.000.000 farà carico sul Capitolo 1821 del bilancio passivo del Ministero di Grazia e Giustizia per l’esercizio finanziario 2000 e sul corrispondente Capitolo per l’esercizio finanziario 2001.

Il presente Decreto sarà trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero di Grazia e Giustizia per il visto di controllo.

Roma, lì 11 ottobre 2000

 

Il Direttore Generale del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria

Il Direttore Generale del Dip. professioni sanit. risorse umane e tecnologiche in sanità e ass. sanit. di competenza statale

Il Direttore Generale del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero del Tesoro, Bilancio e P.E.

 

Visto Ragioneria Centrale presso il Ministero della giustizia n.3482 il 23 ottobre 2000