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Circolare 5 marzo 2015 - Programma di trattamento per richiedenti misure alternative e sospensione del procedimento con messa alla prova

5 marzo 2015

Circolare 3661/61111
prot. GDAP 5 marzo 2015 - 0078423-2015

 

A i Signori Provveditori Regionali
ai Signori Direttori degli Uffici Locali di Esecuzione Penale Esterna

e p.c

Ai Signori Vice Capi Dipartimento

Ai Signori Direttori Generali

Al Sig. Direttore Istituto Superiore Studi Penitenziari

Ai Signori Direttori degli Istituti di Pena

Oggetto: Programma di trattamento per richiedenti misure alternative - articolo 72, comma 2 lett. c) dell’ordinamento penitenziario - e sospensione del procedimento con messa alla prova – articolo 464 bis c.p.p. - Avvio della sperimentazione.

Premessa e quadro di riferimento

Il progressivo incremento delle misure alternative, cui si è assistito in quest’ultimo periodo, ha richiesto a questa Amministrazione di procedere nella direzione di un miglioramento della qualità del servizio offerto.
Sin dal 2003, la Direzione generale dell’esecuzione penale esterna ha, infatti, avviato un Piano Esecutivo d'Azione per il "Miglioramento della qualità dell'indagine sociale", conclusosi con un documento [1] che ha rappresentato un significativo riferimento per la predisposizione di modalità di lavoro unitarie in tutti gli Uffici di esecuzione penale esterna (U.E.P.E.).

Lo scenario all'interno del quale procede l'attività dei predetti uffici, preposti alla presa in carico del reo sottoposto ad una misura alternativa o sanzione di comunità [2] , è progressivamente mutato, raggiungendo un livello di complessità elevato, sia per la molteplicità dei soggetti coinvolti, sia per l’introduzione nell’ordinamento di nuove misure e sanzioni, quali l’esecuzione della pena presso il domicilio (legge 26/11/2010 n. 199), il Lavoro di Pubblica Utilità (L.P.U.) [3] e la Sospensione del procedimento con messa alla prova (legge 28/04/2014, n. 67) .

A questi cambiamenti, verificatisi a livello nazionale, si affiancano altri mutamenti a livello europeo, introdotti con le linee di indirizzo in materia di probation adottate dal Consiglio d'Europa [4], che possono ritenersi nel contempo un vincolo e un'opportunità, e che spingono a collocarsi nella prospettiva europea, delineata in modo particolare dalla Raccomandazione R (2010)1, recante le Regole del Consiglio d'Europa in materia di probation.

Gli U.E.P.E. hanno oggi, pertanto, il compito istituzionale, previsto dalla normativa (art. 72 dell’ordinamento penitenziario e art. 464 bis del c.p.p.), di predisporre e gestire programmi trattamentali in grado di disegnare percorsi di responsabilizzazione e di reinserimento, che tengano conto da un lato dei bisogni/problematiche dell’autore di reato, dall’altro della necessità di valutare il livello di rischio, nella consapevolezza che gli operatori di probation sono chiamati, essi stessi, a contribuire alla sicurezza delle comunità.

Nel contesto sopra delineato, la direzione generale dell’esecuzione penale esterna, dopo aver definito un protocollo per l’indagine sociale [5], ha proceduto allo studio e all’elaborazione del protocollo relativo alla stesura del programma di trattamento, attraverso un lavoro partecipato che ha prodotto articolati contributi sia a livello regionale che locale [6].

Tale percorso, inizialmente centrato solo sull’affidamento in prova, viene ora completato alla luce della Legge n. 67/2014, che introduce analoga previsione.
Si propongono, di seguito, le linee di indirizzo per l’elaborazione e la gestione del programma di trattamento nella sospensione del procedimento con messa alla prova, nell’affidamento in prova al servizio sociale e nella detenzione domiciliare.

Definizione

Il programma di trattamento è il documento elaborato all’esito di un processo conoscitivo che solitamente si realizza nel corso dell’indagine sociale [7](svolta, ove possibile, in equipe) [8], nel quale sono definiti gli impegni e le modalità di esecuzione della misura alternativa o della messa alla prova cui il reo o l’imputato hanno chiesto di essere ammessi.

Le finalità degli istituti previsti dalle norme in argomento declinano obiettivi in gran parte comuni.
I compiti dell’U.E.P.E. in entrambi i casi consistono, infatti, nel formulare una proposta finalizzata a:

  • prevenire e ridurre la recidiva e contribuire alla sicurezza collettiva [9];
  • promuovere una riflessione critica del reo sulle condotte antigiuridiche, responsabilizzandolo sulle conseguenze verso la comunità e la vittima;
  • favorire un’adeguata riparazione del danno arrecato alla vittima e/o alla collettività [10];
  • promuovere, quando necessario, il reinserimento sociale del soggetto e la sua riabilitazione e l’abbandono dei comportamenti illeciti.[11]

Predisposizione del programma di trattamento

Nel caso in cui l’imputato abbia richiesto la sospensione del procedimento con messa alla prova, oppure il reo abbia richiesto di essere ammesso all’affidamento in prova al servizio sociale e/o alla detenzione domiciliare, la relazione di indagine sarà completata come segue:

  • si concluderà con una valutazione circa la possibilità – opportunità di ammettere il soggetto alla misura o sanzione di comunità e con la specificazione degli obiettivi individuati per il programma di trattamento in caso di concessione della misura;
  • sarà accompagnata dalla proposta di un idoneo programma di trattamento.

Il programma di trattamento scaturisce dagli esiti dell’attività d'indagine svolta dall’assistente sociale e, quando possibile, dall’esperto/psicologo, ed è parte integrante della relazione prodotta su richiesta dell’autorità giudiziaria. E’, infatti, nell’ambito dell’indagine che, dopo aver delineato il contesto specifico di riferimento e definite le condizioni che rendono attuabile il programma stesso, devono essere articolati, in maniera dettagliata, gli impegni a carico dell’imputato e le azioni rispettivamente dell’U.E.P.E. e di eventuali altri attori del territorio.

Per lo svolgimento dell'indagine socio-familiare si rinvia alle disposizioni vigenti (circolari, linee guida, ecc.) ed alle Regole Europee. [12]
Nella fase iniziale del procedimento, finalizzata all’elaborazione del programma di trattamento, il funzionario fornisce al reo adeguate informazioni su:

  • aspetti giuridici e di contenuto della misura richiesta;
  • obiettivi del programma di trattamento;
  • compiti e responsabilità dell'U.E.P.E.;
  • tempi necessari per la conclusione del procedimento, quantificabili nel minimo tra due e quattro mesi [13](salvo diverse intese con l’A.G. per carenza di risorse, urgenze, ecc.).

Di particolare rilievo è la partecipazione del reo alla formulazione del programma di trattamento [14], in caso di richiesta sia di messa alla prova, dove è espressamente previsto il consenso dell’imputato , sia, per quanto possibile, in caso di misura alternativa.

Programma per sospensione del procedimento con messa alla prova

L’istituto della messa alla prova, anche per la tipicità che caratterizza i soggetti interessati, rafforza la finalità riparativa già prevista nell’affidamento in prova (lavoro di pubblica utilità, volontariato di rilievo sociale e mediazione con la persona offesa), conferendole particolare rilievo quale obiettivo specifico teso ad eliminare le conseguenze dannose o pericolose del reato e ad assicurare, ove possibile, il risarcimento del danno.

Con riferimento alle indicazioni operative sull’applicazione dell’istituto, si confermano le disposizioni della lettera circolare n. 174874/2014, come di seguito integrate.

La richiesta di definizione del programma di trattamento per sospensione del procedimento con messa alla prova dovrà contenere gli atti rilevanti del procedimento penale (capo di imputazione, numero procedimento, tribunale competente), la dichiarazione di disponibilità a svolgere il L.P.U., l’attività di riparazione e/o, ove possibile, di mediazione; sarà utile, inoltre, che contenga informazioni sull’attività lavorativa svolta e l’eventuale presentazione di altre istanze di ammissione alla prova.[15]

Gli accordi con i tribunali, finalizzati a concordare prassi per assicurare l’efficace applicazione della normativa e già stipulati in molte realtà territoriali, possono intervenire a regolare anche questa fase per velocizzare le procedure ed evitare impiego di risorse in attività che poi si rivelino non necessarie, (avvio del procedimento di indagine e del programma di trattamento previa comunicazione di ammissibilità, definizione con l’U.E.P.E. del L.P.U. quando non specificato nell’istanza, ecc.).

Si conferma, a tal fine, l’importanza di stabilire raccordi operativi sul territorio al fine di disporre di una rete di enti, agenzie ed associazioni che possa garantire:

  • serietà, affidabilità e consistenza delle attività sopra indicate;
  • una reale disponibilità a collaborare nella fase esecutiva;
  • un supporto adeguato per la raccolta delle informazioni necessarie (ad esempio per l’accertamento sulle possibilità economiche, ecc.);
  • sostegno e condivisione delle istituzioni (enti locali, prefettura, ecc.).

In tal modo, quando dalla verifica delle attività proposte si rileverà l’inidoneità dell’impegno prospettato, sarà più agevole orientare l’interessato (per L.P.U., riparazione, ecc.) verso un ambito di impegno idoneo alla sua situazione specifica.
Gli obiettivi specifici del programma per la messa alla prova sono quelli già indicati nella lettera circolare citata: promozione della consapevolezza delle proprie responsabilità e concreto impegno riparativo volto all’eliminazione delle conseguenze dannose del reato (lavoro di pubblica utilità, mediazione penale, risarcimento, ecc.).

I vincoli specifici, invece, sono correlati alla valutazione della capacità a delinquere, nel senso che il programma deve offrire al giudice elementi tali da farlo ritenere idoneo, in quanto da un lato l'imputato si asterrà dal commettere nuovi reati, dall’altro risultino assicurate le esigenze di tutela della persona offesa dal reato.

La relazione che accompagna il programma, pertanto, fornisce le informazioni sugli aspetti indicati dal già citato art. 141-ter, comma terzo:

  • possibilità economiche dell’imputato [16];
  • capacità e possibilità di svolgere attività riparative;
  • possibilità di svolgere attività di mediazione penale;
  • vincoli relativi alle esigenze di tutela della parte offesa.

Tali aspetti contribuiranno alla stesura di un programma di trattamento contenente impegni realmente significativi per l’imputato, considerato che la messa alla prova, essendo la misura penale che offre i vantaggi più rilevanti (estinzione del reato) tra quelle previste dall’ordinamento, richiede un percorso trattamentale proporzionato al beneficio ricevuto.

Quanto al lavoro di pubblica utilità [17], nel ribadire che il suo svolgimento non deve pregiudicare le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell’imputato [18], si ritiene opportuno che la durata proposta coincida con quella della misura, salvo situazioni particolari e/o diverse indicazioni dell'A.G. e fermo restando che l’U.E.P.E. deve astenersi dall’indicare la durata della messa alla prova, prerogativa che deve essere lasciata al giudice competente.

Una delle novità più significative della L. 67/2014 è la mediazione penale [19], che va predisposta e gestita con cura tutte le volte che sia possibile [20] sostituendola, in caso contrario (indisponibilità della vittima, inopportunità, assenza di una vittima specifica, ecc.), con interventi riparativi predisposti d’intesa con le risorse locali.

Anche per l’aspetto relativo al risarcimento del danno potrà essere attivata ogni utile collaborazione con le altre amministrazioni dello stato operanti nel territorio (Agenzia delle entrate, Guardia di finanza, ecc.) ai fini dell’accertamento delle possibilità economiche dell’imputato; quanto alle altre aree tematiche dell’indagine (anamnesi e situazione socio - familiare, lavorativa, storia remota del soggetto, ecc.) saranno trattate quali elementi di contesto, solo se funzionali agli obiettivi dell’istituto ed agli impegni del programma di trattamento.

Infine, qualora l’udienza venga fissata a lungo termine, allo scopo di fornire al giudice informazioni attuali, sarà decisiva una programmazione degli interventi che consenta al funzionario incaricato di avviarne alcuni nella fase iniziale del procedimento (es. situazione personale, avvio di un percorso di riflessione critica), lasciando quelli più condizionati dalla variabile temporale alla fase immediatamente prossima all’udienza (dettaglio impegni riparativi, lavorativi, ecc.).

Programma per affidamento

La predisposizione del programma di trattamento terrà conto degli obiettivi sopra indicati, comuni a tutte le misure, e di quelli specifici dell’affidamento, riassumibili nell’obiettivo principale della rieducazione/responsabilizzazione e del reinserimento sociale del reo; si presterà, pertanto, una specifica attenzione alla situazione complessiva del soggetto (profilo personale, famiglia, lavoro, relazioni sociali, esigenze sanitarie, ecc.), come previsto nelle relative circolari e linee guida.

Programma per detenzione domiciliare

Come noto, le competenze dell’U.E.P.E. sono diversificate in relazione alle varie forme di detenzione domiciliare ed al livello di priorità negli interventi ad esse attribuito con recenti disposizioni. [21]

Considerato, peraltro, che il contenuto trattamentale di tale misura è attenuato rispetto alle altre, si ritiene che, qualora venga richiesta dalla magistratura di sorveglianza la definizione del programma di trattamento, gli obiettivi di cui tenere conto debbano essere circoscritti a quelli specifici della misura (sanitari, di assistenza familiare, etc.), riferendosi a quelli indicati per l’affidamento in prova solo per quanto compatibili.

Redazione del programma di trattamento

Il programma di trattamento è articolato in due diverse parti, strettamente correlate ed interdipendenti tra loro.

PARTE PRIMA: Contenuti del Programma di Trattamento

A conclusione dell’indagine socio-familiare, coerentemente con la valutazione sulla possibilità di ammettere l’imputato alla sospensione con messa alla prova o di concedere al reo la misura alternativa richiesta, dovranno essere individuati i contenuti del programma di trattamento che riguarderanno:

  1. gli obiettivi da raggiungere, specificatamente individuati e percorribili;
  2. i soggetti della rete primaria e secondaria da coinvolgere, oltre al reo;
  3. le risorse da attivare, individuali, materiali e socio – ambientali.

PARTE SECONDA: Articolazione del Programma di Trattamento

Dopo aver individuato gli obiettivi, gli attori e le risorse, l’U.E.P.E. predispone la proposta di programma di trattamento, specificando gli impegni che il soggetto dovrà assumere e le condotte da evitare per eseguire correttamente la misura e raggiungere gli obiettivi individuati; il quadro informativo così disegnato permetterà al giudice di articolare la cornice prescrittiva per l’esecuzione della misura.
L’U.E.P.E., nell’elaborare la proposta di programma in base alla misura richiesta ed alla valutazione sulle condizioni soggettive ed oggettive di idoneità, formulerà sempre proposte sugli elementi di seguito definiti essenziali, mentre per quelli eventuali valuterà in relazione ad ogni specifica situazione.

A. Messa alla prova
Elementi Essenziali [22]

  1. Modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità[23] ;
  2. impegni volti ad elidere o ridurre le conseguenze del reato (risarcimento del danno, attività riparative, restituzione) [24] ;
  3. modalità di svolgimento della mediazione penale, quando possibile [25];
  4. modalità di coinvolgimento dell’imputato, del suo nucleo familiare e del suo contesto di vita nel processo di reinserimento sociale, ove necessario e possibile [26];
  5. domicilio, con attenzione che assicuri le esigenze di tutela della persona offesa dal reato;
  6. modalità e frequenza dei rapporti con l’U.E.P.E..

Elementi eventuali in relazione al caso concreto

  1. Attività di volontariato di rilievo sociale;
  2. rapporti con servizi e risorse del territorio, anche in relazione ad eventuali patologie e/o programmi terapeutici;
  3. percorsi di educazione alla legalità;
  4. limiti orari e/o territoriali di movimento e/o di frequentazione di determinati luoghi;
  5. svolgimento di attività lavorativa, formativa e/o di istruzione.

B. Affidamento in prova al servizio sociale
Elementi Essenziali

  1. Lavoro e/o attività formativa o istruttiva (tipo, luogo, orari, spostamenti);
  2. impegni nell’ambito delle relazioni familiari, amicali e affettive, tesi al mantenimento o al recupero dei ruoli familiari e sociali;
  3. modalità di rapporto con le agenzie del territorio pubbliche e private, anche in relazione ad eventuali patologie e/o programmi terapeutici;
  4. attività riparativa e/o risarcitoria in favore della vittima o della comunità (tipologia, ente, modalità); e. domicilio;
  5. modalità e frequenza dei rapporti con l’U.E.P.E..

Elementi eventuali in relazione al caso concreto

  1. Riflessione critica sulla condotta antigiuridica agita e sulle conseguenze individuali, familiari e sociali;
  2. percorsi di educazione alla legalità;
  3. orari di permanenza fuori dal domicilio e territoriali di movimento connessi all’esecuzione del programma di trattamento;
  4. indicazione di luoghi, attività o rapporti da evitare per ridurre il rischio di recidiva.

C. Detenzione domiciliare

Qualora sia richiesto dalla magistratura per soggetti con specifiche problematiche, si indicano gli elementi da considerare per articolare il programma, in quanto compatibili.
Elementi essenziali

  1. Impegni relativi agli obiettivi della specifica detenzione domiciliare;
  2. modalità e tempi dei rapporti con l'U.E.P.E.;
  3. modalità di rapporto con servizi socio-sanitari, per necessità di cura, terapeutiche e/o assistenziali;
  4. domicilio.

Elementi eventuali in relazione al caso concreto

  1. Attività lavorativa, scolastica e/o formativa;
  2. impegni familiari e/o sociali;
  3. impegni di responsabilizzazione - riparazione.

Considerazioni – valutazioni

Come previsto dalla legge [27], il programma di trattamento è accompagnato da considerazioni conclusive che propongono una valutazione complessiva del quadro emerso e dell’ipotesi formulata, in particolare con riferimento a:

  • coerenza/realizzabilità rispetto agli obiettivi della misura;
  • adeguatezza/valicabilità dei vincoli ipotizzati rispetto al rischio di recidiva e, per la M.a.P. alla gravità del reato, alla capacità a delinquere ed alle esigenze di tutela della vittima;
  • atteggiamento del soggetto nei confronti del reato e della vittima;
  • livello di coinvolgimento/affidabilità dei soggetti coinvolti.

Invio del programma di trattamento

A conclusione, l'U.E.P.E. inoltra al giudice competente l'indagine, le conseguenti considerazioni – valutazioni finali, e la proposta di programma di trattamento.
Nel caso di procedimento per la messa alla prova, l'ufficio può consegnare una copia della sola proposta di programma all'imputato o al suo procuratore speciale.

Modelli

Si allegano modelli utili per la stesura del programma di trattamento, ricavati da quello già inoltrato con nota del 17.07.2014 n. 255995, riformulato a seconda della misura specifica cui si riferisce, in ragione delle difficoltà incontrate in alcune realtà operative ad un uso digitale flessibile dell’unico modello proposto.
Si ribadisce che i modelli proposti rappresentano uno strumento di lavoro, di semplice impiego per il funzionario ed utili per presentare in modo omogeneo le proposte inviate dagli U.E.P.E. all’autorità giudiziaria; pertanto, come i precedenti, sono strumenti digitalizzati flessibili che, senza modificarne la sostanza, possono essere riformulati in relazione ad eventuali esigenze delle singole realtà.

Sospensione del procedimento con messa alla prova

  • Modello di Istanza (Allegato 1)
  • Modello di Programma di trattamento (Allegato 2)

Misure Alternative

  • Modello di Programma di trattamento per affidamento (Allegato 3)
  • Modello di Programma di trattamento per detenzione domiciliare (Allegato 4)

Piano di lavoro dell’U.E.P.E.

In coerenza con le Regole del Consiglio d’Europa in materia di Probation, all’avvio della misura si prevede la redazione di un piano di lavoro [28], ad uso interno dell’ufficio, finalizzato ad orientare l’attività e gli interventi che l’U.E.P.E. ritiene necessario mettere in atto per il raggiungimento degli obiettivi individuati.

Il piano di lavoro svilupperà, in particolare, i seguenti aspetti:

  1. tempi per il raggiungimento dei singoli obiettivi individuati;
  2. tipologia e modalità delle azioni che si prevede di mettere in atto;
  3. tipologia e frequenza delle verifiche che si prevede di realizzare;
  4. modalità degli interventi di attivazione della rete formale e informale;
  5. modalità della partecipazione del reo all’attuazione del programma di trattamento e verifiche programmate.

Il piano di lavoro va unito al sottofascicolo del procedimento ed aggiornato in coerenza con le modifiche al programma di trattamento intervenute in corso di esecuzione.

Per la redazione, il personale potrà utilizzare la scheda preparata a tal fine (Allegato 5); a questo riguardo si chiede di far pervenire, al termine della sperimentazione, osservazioni sull’utilità di tale strumento ed eventuali proposte di modifica.

Esecuzione del Programma di trattamento

La gestione della misura si sostanzia nell'attuazione degli interventi previsti nel piano di lavoro, finalizzati ad assicurare il corretto svolgimento del programma da parte dell’imputato.

Per quanto non specificato nella presente circolare, si rinvia ai protocolli operativi proposti con le disposizioni richiamate nella presente, nonché alle citate Regole europee per il probation.

All’inizio della misura o sanzione di comunità, l’U.E.P.E. verifica se il programma di trattamento disposto dal giudice sia ancora attuale e, laddove necessario, ne aggiorna i contenuti e propone le eventuali modifiche; allo stesso modo l’U.E.P.E. propone le modifiche che risulteranno opportune durante lo svolgimento della misura al variare delle situazioni.

Si sottolinea come, nella fase di avvio assuma particolare rilievo il primo colloquio, ai fini della precisazione del senso e delle finalità della sanzione, della definizione delle modalità di attuazione, degli obblighi e degli impegni richiesti, delle conseguenze di eventuali inadempienze e delle funzioni dell’U.E.P.E..

Considerate le peculiarità distintive ipotizzabili tra i soggetti messi alla prova e quelli ammessi alle misure alternative, si ribadisce l’importanza di differenziare l’approccio in relazione alle caratteristiche del soggetto ed alla sua condizione di imputato. [29]

Messa alla prova

Anche nella messa alla prova la norma [30] fa decorrere i termini di durata della sospensione del procedimento dalla sottoscrizione del verbale ma, diversamente dalle misure alternative, non indica davanti a quale autorità debba essere sottoscritto.
Si deve, pertanto, ritenere che vi provveda il giudice che adotta l’ordinanza e la trasmette immediatamente all’ufficio locale per la presa in carico dell’imputato (art.464-quinquies, comma 2 c.p.p.); in tale quadro si rinnova il richiamo all’importanza di raggiungere intese con i tribunali affinchè il giudice disponga nell’ordinanza l’obbligo per l’imputato di presentarsi immediatamente all’U.E.P.E. dopo la sottoscrizione del verbale in sede di udienza.
Nel caso in cui, invece, il giudice attribuisca all’ufficio il compito di sottoscrivere il verbale, si procederà nel dare atto della sottoscrizione da parte dell’imputato, salvo diverse indicazioni dell’autorità giudiziaria, dandone comunicazione a tutte le autorità interessate.

Misure alternative alla detenzione

La misura ha inizio con la sottoscrizione del verbale di sottoposizione alle prescrizioni dettate nell’ordinanza di ammissione.
Nell’ipotesi in cui la concessione avvenga senza preliminare indagine, l’ufficio locale, laddove risulti necessario per le variazioni rilevate rispetto a quanto disposto nell’ordinanza di ammissione, acquisirà nella fase di avvio gli elementi conoscitivi essenziali e predisporrà il programma di trattamento, inviandolo al più presto al magistrato per l’approvazione.
Nel caso in cui l’istanza di affidamento e/o detenzione domiciliare venga presentata da persona detenuta, l’U.E.P.E. predisporrà o aggiornerà il programma di trattamento dopo l’eventuale ammissione alla misura, con le modalità sopra indicate.

Relazioni al giudice

L’U.E.P.E., a seguito di un confronto in equipe tra gli operatori interni ed esterni, relaziona nei tempi previsti al giudice, su:

  • gli impegni attuati dal soggetto e la sua condotta;
  • le attività svolte dall'ufficio locale e dagli attori della rete;
  • le modifiche al programma che ritiene necessarie;
  • la valutazione sull'andamento della misura.

La relazione rappresenta, pertanto, l’occasione di una verifica periodica, di come e se il processo in corso stia raggiungendo gli obiettivi stabiliti.

Chiusura del programma di trattamento

Alla fine della misura, l'ufficio locale redige, sempre con un confronto nell’equipe multiprofessionale, una relazione conclusiva con la valutazione complessiva sull'andamento della misura (livello di raggiungimento degli obiettivi e di impegno del reo, regolarità del L.P.U. ecc.). Il programma di trattamento si conclude al termine della misura o sanzione.
Successivamente, l’U.E.P.E. può svolgere, in particolare in caso di persona condannata, un’azione di sostegno e di orientamento verso i servizi del territorio, le risorse comunitarie e familiari, sulla base delle eventuali esigenze emerse nel corso della misura.

Sperimentazione

Il carattere innovativo dei protocolli operativi così definiti fa ritenere necessario un periodo di sperimentazione che si realizzerà da aprile a dicembre 2015 e riguarderà soltanto i procedimenti per le misure alternative dalla libertà e la messa alla prova. Le direzioni assicureranno che ogni operatore possa formulare le proprie osservazioni.

Al termine della fase sperimentale, ogni funzionario coinvolto compilerà il questionario per la rilevazione dei punti di forza e delle criticità e per la presentazione delle sue osservazioni sul processo sperimentato (Allegato 6).

Gli uffici locali all’avvio della sperimentazione informeranno la magistratura, e, al termine, proporranno ai responsabili dei tribunali (ordinari e di sorveglianza) il questionario sulla soddisfazione del servizio reso (Allegato 7).

Gli U.E.P.E. presso i P.R.A.P. coordineranno la sperimentazione, anche costituendo uno specifico gruppo di lavoro, monitorandone l’esecuzione ed inviando alla D.G.E.P.E. un report finale contenente le considerazioni sull’andamento e gli esiti, le osservazioni e le proposte di integrazione o modifica del protocollo operativo in argomento.

Indirizzo, coordinamento, monitoraggio e valutazione

Livello di coordinamento distrettuale
Gli U.E.P.E. presso i provveditorati assicureranno l’azione di coordinamento ed impulso al fine di dare attuazione alle presenti direttive negli uffici locali; a tal fine svilupperanno, in connessione con le direzioni dei predetti uffici, le opportune iniziative per coinvolgere regioni, enti locali e terzo settore, per promuovere l’attivazione delle risorse territoriali e sostenere la migliore riuscita dei programmi di trattamento.
Daranno impulso e sostegno all’iniziativa delle direzioni intervenendo, laddove necessario, in affiancamento, al fine di definire con le AA.GG. intese operative e modalità unitarie di realizzazione del mandato normativo.

Livello locale La direzione dell’U.E.P.E. o il capo area delegato:

  • assicura il coordinamento operativo finalizzato a garantire l’omogeneità e la rispondenza delle prassi alle presenti direttive ed alle intese raggiunte a livello regionale;
  • sviluppa collaborazioni e accordi con le AA.GG. ed i soggetti della rete territoriale (enti locali, prefetture, volontariato [31], privato sociale, scuola, forze dell’ordine, servizi territoriali, centri per l’impiego, ecc.) e promuove il coinvolgimento della comunità locale;
  • promuove un confronto tra gli operatori sulle modalità operative avviate.

Conclusioni

La Direzione generale dell’esecuzione penale esterna provvederà, al termine della fase sperimentale e sulla base delle osservazioni pervenute, a valutare l’opportunità di modificare il protocollo operativo predisposto; proseguirà, inoltre, nell’azione di indirizzo e coordinamento tecnico – operativo al fine di offrire tutti i chiarimenti che saranno richiesti dalle realtà territoriali.

L’Istituto superiore di studi penitenziari ed i provveditorati regionali realizzeranno apposite iniziative formative e/o di aggiornamento sulla materia, anche in forma integrata con gli altri soggetti istituzionali interessati, in particolare la magistratura e l’avvocatura, richiedendo agli Ordini degli assistenti sociali il riconoscimento dei crediti formativi ai fini dell’obbligo professionale di aggiornamento.

Nella consapevolezza che per realizzare a pieno gli obiettivi della normativa in oggetto siano necessarie risorse adeguate, si confida che ciascuna articolazione territoriale provveda ad attuare la presente circolare con il massimo impegno possibile.

I Signori Provveditori vorranno partecipare la presente circolare ai Signori Presidenti dei Tribunali ordinari e dei Tribunali di sorveglianza del distretto.

Roma, 5 marzo 2015

IL CAPO DIPARTIMENTO
Santi Consolo

 

NOTE

Nota 1 -  "Il miglioramento della qualità dell'Indagine sociale"- Documento Conclusivo Piano Esecutivo d'Azione 2003 (disponibile sul sito della DGEPE al link: http://dgepe.dap.giustizia.it/files/Progetti/PEA_2003.pdf )
Nota 2 - “Community sanctions” - Raccomandazione n. R (92)16 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa.
Nota 3 - D.lgs. n. 274/2000 (artt. 52, 54 e 55.); Legge n. 49/2006 (art. 4-bis, comma 5-bis - tossicodipendenti); Legge n. 120/2010 (art.33, comma 1, lett. d), comma 3, lett. h) - guida in stato di ebbrezza).
Nota 4 - Ci si riferisce in particolare alle Raccomandazioni approvate dal Consiglio d’Europa sul tema delle misure e sanzioni diverse dalla detenzione o di comunità R(92)16, R(97)12, R(2010)1.
Nota 5 - Lettere circolari n. 0185503 del 17 maggio 2004 e n. 0420463 del 5 dicembre 2005.
Nota 6 - Report conclusivo del comitato di analisi - 2) Contributi pervenuti dai P.R.A.P. - 3) P.E.A. n. 55/2004: Progetto d'intervento nell'esecuzione delle misure alternative alla detenzione (v. pagina Web della D.G.E.P.E. http://dgepe.dap.giustizia.it/contents.php?page=42)
Nota 7 - Circa la tipizzazione dei contenuti dell’indagine per la messa alla prova, si rinvia alle indicazioni della Lettera Circolare n. 0174874 del 16.5.2014, punto 3.1, ultimo periodo.
Nota 8 - Linee guida attività psicologi, nota n. 432944 del 23.11.2009 e n. 120139 del 18.3.2010.
Nota 9 - Art. 47 c. 2,O.P., art. 464-quater c. 3 c.p.p. e Regole Europee citate.
Nota 10 - Art. 47 c. 7 O.P., Art. 27 D.P.R. 230/2000, Artt. 168bis c.p. e 464-bis c.p.p.. Il Seminario Internazionale sul Probation di Malta del 1997 ha, in proposito, precisato che “se il servizio di Probation giunge ad essere visto come servizio che si occupa dei bisogni dell’autore di reato più che di quelli della comunità che l’ha subito, nessun equilibrio può essere raggiunto ed il servizio è destinato a perdere credibilità”.
Nota 11 - Art. 47 O.P., art. 464-bis c. 4 c.p.p.
Nota 12 - R (2010)1, Parte IV,  regole  42, 43, 44.
Nota 13 - Lettera Circolare DGEPE n. 185503 del 17/05/2004
Nota 14 - Regole europee citate, n. 46.
Nota 15 - Art. 141-ter, comma 3, Norme di attuazione, coordinamento e transitorie del c.p.p.
Nota 16 - Buste paga, contratti, dichiarazione dei redditi ed ogni altro documento ed informazione utili, da acquisire anche da altre amministrazioni pubbliche.
Nota 17 - Per un approfondimento si veda la R (2010)1, parte IV (dalla regola 47 alla regola 52).
Nota 18 - Art. 168-bis c.p.
Nota 19 - Art. 464-bis c. 4 c.p.p. – Art. 141-ter c. 3 D.Lgs. 271/1989
Nota 20 - Si rinvia, a questo proposito, alla Raccomandazione del Consiglio d’Europa R(2010)1 Parte VI – Lavoro con le vittime, regole n. 93 e ss,
Nota 21 - Circolare n. 351817 del 16 ottobre
Nota 22 - Commi 2 e 3 art.168 bis c.p., comma 4; art. 464-bis c.p.p., comma 3; art.141-ter delle norme di attuazione
Nota 23 - Art. 464-bis, comma 4, lett. b).
Nota 24 - Ibid.
Nota 25 - Ibid. lett. c).
Nota 26 - Ibid. lett. a).
Nota 27 - Art. 141-bis, c. 3, Norme di attuazione e coordinamento c.p.p. - Raccomandazione R(2010)1, Regole 45 e 66
Nota 28 - Consiglio d’Europa, Raccomandazione R(2010)1 sulle regole in materia di probation: “un piano esecutivo per la messa in atto di tutte le sanzioni e misure è stabilito dalle autorità competenti e inserito nel fascicolo dell'interessato (...) " (72); "il piano si basa sulla valutazione iniziale e presenta gli interventi che saranno messi in atto" (74)
Nota 29 - Si rinvia alle indicazioni conclusive del paragrafo 3.3 della lettera circolare n. 0174874 del 16.5.2014
Nota 30 - Art. 464-quater comma 6 c.p.p.
Nota 31 - Protocollo d’intesa tra C.N.V.G. e D.A.P. sottoscritto il 13 novembre 2014
 


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