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Nota 27 ottobre 2014 - Mantenimento degli uffici del Giudice di Pace con oneri a carico degli enti locali ai sensi dell’art.3, comma 2 del d.lgs.n.156/2012 - Personale amministrativo

27 ottobre 2014

Ministero della Giustizia
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Il Capo Dipartimento

m_dg.DOG.27/10/2014.109645.U

Ai Sigg. Presidenti delle Corti di Appello
Ai Sigg. Procuratori Generali
e, p.c.
Al Sig. Capo di Gabinetto
Al Sig. Capo della Segreteria dell’On. Ministro

OGGETTO:  Mantenimento degli uffici del Giudice di Pace con oneri a carico degli enti locali ai sensi dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n. 156/2012 - Personale amministrativo.

Il 29 aprile u.s. è entrato in vigore il D.M. 7 marzo 2014 e, pertanto, da tale data il personale amministrativo in servizio negli uffici del giudice di pace definitivamente soppressi e negli uffici del giudice di pace il cui mantenimento sarà a carico dei Comuni ha assunto servizio presso l’ufficio di destinazione, all’esito della procedura avviata con direttiva del Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria n. 0041646.U del 10 aprile 2014.

Con successiva circolare del 15 aprile, gli Organi di vertice distrettuale, d’intesa con i Presidenti dei Tribunali sono stati invitati ad applicare negli uffici del giudice di pace mantenuti a carico del Comune il personale amministrativo trasferito in altri uffici giudiziari, sino a cessato fabbisogno.

Allo stato, vista la nota a firma del Capo di Gabinetto prot. GAB.24/10/20l4.0035758, (v. allegato 1), sul punto del mantenimento dell’attuale assetto degli uffici del giudice di pace nelle more del perfezionamento della procedura di conversione del D.L. 13 settembre 2014, n. 132, ivi richiamato, si evidenzia l’assoluta necessità di mantenere le applicazioni del personale amministrativo presso tutte le sedi individuate nell’allegato 1 al decreto ministeriale 7 marzo 2014, concernente “Individuazione delle sedi degli uffici del giudice di pace ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156”, al fine di consentire la prosecuzione, senza soluzione di continuità, dell’attività giudiziaria sino al passaggio al nuovo assetto gestionale che verrà disciplinato con il provvedimento previsto dall’art. 7 dello stesso D.M.

Si richiama, infine, l’attenzione in ordine al fatto che sono ormai decorsi i termini previsti dall’art. 5, comma 2, del d.lgs. 156/2012 per gli uffici del giudice di pace soppressi, indicati nell’allegato 2 al D.M. sopra richiamato (con il quale è stata sostituita la Tabella A allegata al citato d.lgs.) e che, pertanto, il personale individuato, presso tali sedi, per lo svolgimento delle attività previste nel periodo transitorio dovrà rientrare nell’ufficio di titolarità.

Si ringrazia per la collaborazione.

Il Capo Dipartimento
Mario Barbuto