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Circolare 19 febbraio 2016 - Monitoraggio in tema di reati ambientali a seguito delle novità normative introdotte con la legge n. 68/2015 e la legge n. 6/2014

19 febbraio 2016

prot. m_dg.DAG.19/02/2016.0032483.U

Ministero della Giustizia
Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione generale della giustizia penale

 

Ai Signori Presidenti di Corte di Appello - Loro sedi
Ai Signori Procuratori Generali della Repubblica - Loro sedi
p.c. AI Signor Presidente della Corte di Cassazione
p.c. AI Signor Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione

 

OGGETTO: monitoraggio in tema di reati ambientali a seguito delle novita normative introdotte con la Legge n. 68/2015 e la Legge n. 6/2014.

  1. La Legge 22 maggio 2015, n. 68 recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente", ha significativamente innovato il sistema di tutela penale dell'ambiente, introducendo nel codice penale un "Titolo VI-bis" specificamente dedicato ai "delitti contro l’ambiente".
    Superando l'approccio della legislazione preesistente, quasi esclusivamente polarizzato su reati di pericolo astratto e perciò articolato in incriminazioni di natura prevalentemente contravvenzionale, la Iegge introduce due delitti con evento di danno, il delitto di inquinamento ambientale e quello di disastro ambientale, conferendo maggiore determinatezza a istanze di effettività della tutela penale finora soddisfatte dalla giurisprudenza attraverso l'adattamento di fattispecie (come il disastro innominato, previsto dall'art. 434, c.p. o il danneggiamento di cui all' art. 635 c.p.), orientate alla salvaguardia di beni giuridici diversi e perciò incapaci di esaurire il rilievo e I' autonomia acquisita negli ultimi decenni dal bene ambiente.
    La tipizzazione del disastro ambientale corrisponde del resto a un preciso monito, formulato dalla Consultar nel contesto di una decisione dedicata alla compatibilità del cd. Disastro innominato con il canone costituzionale di tassatività-determinatezza (Corte Cost. n. 327 /2008).
    Tra le ragioni ispiratrici dell'intervento deve poi annoverarsi il positivo impatto pratico delle due fattispecie delittuose specificamente dedicate alla materia negli ultimi anni: il delitto di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti, introdotto nell'anno 2001 e oggi riprodotto nell' art. 260 del D.lgs. n. 152 del 2006; il delitto di "Combustione illecita dei rifiuti", introdotto nel D.lgs. n. 152 del 2006 dal d.l. n. 136 del 2013, convertito, con modificazioni dalla Legge n. 6 del 6 febbraio 2014, delitto in relazione al quale si e svolto, nell'anno appena trascorso, un monitoraggio concentrato sui circondari recentemente coinvolti in fenomeni emergenziali nel settore dello smaltimento dei rifiuti.
    Assurgono nella nuova Iegge alla dignità di delitto anche le fattispecie di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies), che finora non trovava adeguata tutela penale, quando non si trattasse di materiale etichettabile come rifiuto; e quella di Omessa bonifica (art. 452-terdecies), con la quale si e voluto restituire effettività agli  obblighi di bonifica previsti a carico dei responsabili dell'inquinamento o dei soggetti che vantano una posizione di controllo sulla fonte della contaminazione.
    Apposite aggravanti stigmatizzano il disvalore "aggiuntivo" dei reati associativi (comuni e mafiosi) orientati alla commissione seriale dei delitti ambientali, e al controllo criminale dei mercati protetti della "green economy" ovvero finalizzati alla stabilizzazione di rapporti corruttivi con i pubblici agenti, incaricati delle procedure autorizzative e dei controlli amministrativi su questo settore (art. 452-octies); cosi come trova consacrazione specifica, in una fattispecie ricalcata sui modello dell'art. 586 c.p., il caso nel quale, alla compromissione delle matrici ambientali segua, "quale conseguenza non voluta dal reo", la morte o la lesione di uno o pili soggetti (art. 452-ter).
    A presidio dell'effettività del sistema di controllo e poi posta una fattispecie (art. 452-septies) diretta a incriminare le condotte impeditive e/ o elusive della vigilanza, nei casi in cui queste non assurgano già a violazioni di maggiore gravità, quali la resistenza a pubblico ufficiale o delitti di falso.

    Ma la strategia attuata dall'intervento normativo non si limita all'introduzione di nuove incriminazioni.
    Mutuando l'esperienza maturata nel settore della lotta al crimine organizzato, l'intervento legislativo estende alle più grave violazioni ambientali l'arsenale delle misure patrimoniali (confische obbligatorie, tradizionali e allargate; confisca per equivalente) e vincola l'uso delle risorse in tal modo acquisite alla finalità di bonifica e recupero dei territori contaminati e deturpati dal crimine (art. 452-undecies e novellazione dell' art. 12-sexies del d.l. n. 306 del1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 356 del1992).
    L'incremento della capacità deterrente del sistema di tutela penale dell'ambiente e perseguito dalla legge anche includendo le nuove violazioni tra quelle che possono comportare talune pene accessorie, particolarmente mirate sulla dimensione criminologica del fenomeno (come l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione) e tra quelle dalle quali può discendere la responsabilità amministrativa degli enti (laddove ricorrano gli ulteriori presupposti previsti dal d.lgs. n. 231/2001).
    Significativa sui piano strategico e anche la scelta di combinare con il potenziamento della dimensione repressiva, un sistema premiale che riconosce consistenti e graduati sconti di pena all'imputato che, entro determinate scadenze processuali, procede spontaneamente alla bonifica o al ripristino delle matrici ambientali, ovvero coopera fattivamente con gli inquirenti nel disvelamento delle complicità e delle risorse strumentali al ovvero provenienti dal crimine ambientale (art. 452-decies).
    Una nuova "parte" (VI-bis) e introdotta poi nel d.lgs. n. 152 del2006 per consentire la fuoriuscita dal circuito penale dei soggetti attinti da indagini per le più lievi violazioni, di livello contravvenzionale, della normativa posta a tutela dell'ambiente. Costoro possono ottenere l'estinzione del reato, conformando la loro attività alle prescrizioni somministrate dalla polizia giudiziaria (asseverate da enti specializzati) e versando somme determinate a titolo di oblazione.
     
  2. La rilevanza e I'ampiezza dell'innovazione normativa impone l'avvio di un'attività di monitoraggio, finalizzata alla ricognizione organica dell'impatto effettuale:
    1. di tutte le nuove fattispecie incriminatrici e circostanziali (inquinamento ambientale, morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale, disastro ambientale, delitti colposi contro I'ambiente, traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, impedimento del controllo, omessa bonifica, ravvedimento operoso);
    2. delle principali fattispecie incriminate, quali delitti, già prima della novella (attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti, combustione dei rifiuti);
    3. delle pili significative fattispecie contravvenzionali contemplate dal d.lgs. n.152 del 2006 (discarica abusiva, bonifica dei siti, traffico illecito di rifiuti);
    4. del meccanismo di definizione amministrativa degli illeciti contravvenzionali di natura formale, introdotto con la nuova Parte VI del d.lgs. n. 152 del 2006.

Il monitoraggio è, come di consueto, orientato alla costituzione di una provvista di dati funzionale alla predisposizione di eventuali proposte di modifica e alla rappresentazione del funzionamento effettivo del sistema interno di tutela penale, presso i diversi organismi internazionali che monitorano la risposta degli Stati alle più significative aggressioni all' ambiente (ONU, UE, Co E).
Alla luce di quanto detto, si rivolge alle SS.LL. il cortese invito a portare la presente nota a conoscenza dei Presidenti dei Tribunali e dei Procuratori della Repubblica dei rispettivi distretti, invitandoli a trasmettere entro il 30 aprile 2016 all'indirizzo biblioteca.aapp.min@giustizia.it, i dati relativi ai procedimenti penali iscritti nell'anno precedente relativamente alle fattispecie sopra indicate. La trasmissione dei dati dovrà avvenire attraverso la compilazione dei prospetti in formato excel allegati alla presente circolare. Gli uffici interessati possono consultare le note in allegato con le relative istruzioni per la compilazione.[omissis]

Si precisa che, ai fini del perfezionamento della prima rilevazione, dovranno essere trasmessi i dati relativi al periodo 1 gennaio 2015 - 31 dicembre 2015.

Nella prospettiva indicata, sarà particolarmente apprezzata la trasmissione, allo stesso indirizzo, anche separatamente dalle schede di rilevazione, di provvedimenti dell'Autorità giudiziaria che abbiano affrontato gli eventuali nodi critici emersi nella fase applicativa degli istituti oggetto del monitoraggio, cosi come la comunicazione delle direttive e dei protocolli eventualmente predisposti dagli Uffici di Procura per la più efficiente attuazione della Parte VI del d.lgs. n. 152 del 2006.

Roma, 19 febbraio 2016



 

Il Direttore generale
Raffaele Piccirillo