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Circolare 14 luglio 2015 - Decorrenza degli effetti dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo civile

14 luglio 2015

Ministero della Giustizia
Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione generale della giustizia civile
Via Arenula, 70 – 00186 Roma – Tel. 0668851
Ufficio I

Prot. m_dg.DAG 14/07/2015.0103148.U


Al Sig. Presidente della Corte Suprema di Cassazione
Roma
Ai Sigg. Presidenti delle Corti d’appello
Loro Sedi
e p.c. Al Sig. Capo dell’Ispettorato generale
Sede

Oggetto: decorrenza degli effetti dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo civile

Pervengono a questa Direzione Generale diversi quesiti con i quali si chiede di chiarire la decorrenza degli effetti dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo civile.

Preliminarmente si evidenzia che il d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 non disciplina in modo esplicito la decorrenza degli effetti dell’ammissione al patrocinio a spese dello stato nel processo civile mentre, all’articolo 109 del citato d.P.R., stabilisce espressamente la decorrenza dell’istituto nel processo penale riconducendo tale momento alla “data in cui l’istanza è stata presentata o è pervenuta all’ufficio del magistrato”.

Sul punto appare, tuttavia, utile evidenziare che la Corte di Cassazione, con sentenza n. 24729 del 23 novembre 2011, nell’ambito di un giudizio avente ad oggetto l’opposizione al decreto di liquidazione degli onorari di avvocato per l’attività prestata a favore di parte ammessa al gratuito patrocinio, ha ritenuto che “il condizionare gli effetti della delibera di ammissione alla sua data di emissione (che deve avvenire, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 126, nei dieci giorni successivi a quello in cui è stata presentata o è pervenuta l'istanza di ammissione), porterebbe a pregiudicare illogicamente i diritti dell'istante per un fatto ad esso non addebitabile”.

La Suprema Corte di Cassazione, in linea con il principio espresso, ha quindi affermato ritiene che l’avvocato ha diritto al riconoscimento di quelle voci di spesa strettamente collegabili alla collazione dell’atto introduttivo, sul presupposto dell’avvenuto deposito presso il competente Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, in epoca anteriore al deposito di tale atto, dell’istanza di ammissione al gratuito patrocinio, tenuto peraltro conto della circostanza che il predetto Consiglio dell’Ordine, ai sensi dell’art. 122 del D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, nel valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere con l’istanza in parola, opera necessariamente un esame dell’atto introduttivo del giudizio e, quindi, di tutta l’attività ad esso connessa.

Nel caso esaminato ha dunque concluso che “l’ammissione al gratuito patrocinio sia avvenuta con decorrenza dal deposito del reclamo in cancelleria”.

Tanto rappresentato, pur in mancanza di una espressa disposizione normativa in materia, questa Direzione Generale ritiene opportuno uniformare l’attività degli uffici giudiziari all’orientamento espresso dalla Suprema Corte di Cassazione con la conseguenza che gli effetti dell’ammissione al gratuito patrocinio possano decorrere dal deposito dell’atto introduttivo in cancelleria.

La cancelleria dovrà in ogni caso accertare che l’istanza di ammissione al gratuito patrocinio sia stata regolarmente depositata, presso il competente Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, prima del deposito dell’atto introduttivo, sebbene il relativo provvedimento di ammissione non risulti ancora emanato.

Da ciò discende che dal momento del deposito dell’atto introduttivo in cancelleria, le spese della relativa procedura potranno essere annotate sul foglio delle notizie in base ai criteri stabiliti dalle norme del Testo Unico sulle Spese di Giustizia.
Sarà onere della parte istante depositare presso la cancelleria competente e senza indugio il provvedimento di ammissione al patrocinio a carico dello Stato.

In caso di rigetto dell’istanza di ammissione da parte del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, l’ufficio giudiziario attiverà la procedura di riscossione degli importi non versati così come annotati sul foglio delle notizie.

Si pregano le SS.LL., per quanto di rispettiva competenza, di voler portare a conoscenza degli uffici giudiziari del distretto quanto sopra rappresentato.

Roma, 14 luglio 2015

Il Direttore Generale
Marco Mancinetti