Provvedimento 16 ottobre 2017 - Modifica iscrizione della società GAP Informatica S.r.l nella sezione A dell’elenco dei siti internet autorizzati alle aste immobiliari
16 ottobre 2017
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
Direzione generale della giustizia civile
Il Direttore generale
Visto l’art. 490, comma secondo, del codice di procedura civile, come modificato dall’art. 2, comma terzo, lett. e) del decreto – legge n. 35 del 14 marzo 2005, convertito con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005 n. 80;
Visto l’art. 173 ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, aggiunto dall’art. 2, comma 3 ter, del decreto legge n. 35 del 14 marzo 2005, convertito con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005 n. 80, secondo cui “il Ministro della Giustizia stabilisce con proprio decreto i siti internet destinati all’inserimento degli avvisi di cui all’art. 490 del codice ed i criteri e le modalità con cui gli stessi sono formati e resi disponibili”;
Visto l’art. 159 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile nel quale vengono individuati gli istituti autorizzati all’incanto dei beni mobili e all’amministrazione giudiziaria dei beni immobili;
Visto l’art. 2 del D. M. 31 ottobre 2006 (individuazione dei siti internet destinati all’inserimento degli avvisi di vendita di cui all’art. 490 del codice di procedura civile) il quale prevede che “i siti internet gestiti dai soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 3 e dotati dei requisiti tecnici di cui all’art. 4, sono inseriti nell’elenco tenuto presso il Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero, direzione generale della giustizia civile”;
Visto il P.D.G. del 2 Aprile 2009 con il quale:
- è stata disposta l’istituzione dell’elenco dei siti internet gestiti dai soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 3 e dotati dei requisiti tecnici di cui all’art. 4; oltre che, per la pubblicità dei beni mobili, dei siti internet gestiti dagli istituti autorizzati di cui al comma quinto dell’art. 2 del citato DM 31ottobre 2006;
- è stato istituito il registro nel quale dovranno essere conservati i decreti di ammissione delle società nell’elenco dei siti internet che hanno presentato domanda nonché, per la pubblicità dei beni mobili, degli istituti autorizzati di cui al comma quinto dell’art. 2 del decreto ministeriale 31 ottobre 2006, oltre che i decreti di diniego e cancellazione;
Vista l’istanza del 14/09/2017 prot. m. dg dag 22/9/2017 n. 176193.E della società “GAP Informatica S.r.l.” con sede legale in Pianella (PE) alla via Quercia dell’Ompiso, 10/5 C. F. 00446370686, sito internet: www.area58.it ha presentato domanda di modifica della d’iscrizione della predetta società, avendo cambiato la ragione sociale da società in accomandita semplice in società a responsabilità limitata, nell’elenco dei siti internet ed ha dichiarato di voler effettuare la pubblicità sempre presso lo stesso distretto della Corte d’Appello di L’AQUILA;
Considerato che i requisiti posseduti dalla società “GAP Informatica S.r.l.” risultano conformi a quanto previsto dal P.D.G. del 2 Aprile 2009;
DISPONE
La modifica del PDG 28/06/2011 di iscrizione della società “GAP Informatica S.r.l.” con sede legale in Pianella (PE) alla via Quercia dell’Ompiso, 10/5 C. F. 00446370686, sito internet: www.area58.it, nella sezione A dell’elenco dei siti internet gestiti dai soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui agli art. 3 e 4 del D.M. 31 ottobre 2006.
La modifica dell’iscrizione decorre dalla data del presente provvedimento.
La società è obbligata a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell’iscrizione.
Il Direttore Generale della Giustizia Civile si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l’attuazione degli impegni assunti.
Il Direttore Generale della Giustizia Civile procederà ai sensi dell’art. 8 del D.M. 31 ottobre 2006. L’accertamento dell’assenza o del venire meno dei requisiti e delle condizioni di cui agli artt. 2, 3 e 4 comporterà la cancellazione d’ufficio del sito internet dall’elenco di cui all’art. 2 del suddetto decreto.
Si avverte che ai sensi dell’art. 8, comma secondo, del D.M. 31 ottobre 2006, sono cancellati dall’elenco i siti che effettuano la pubblicità di atti relativi a procedure esecutive pendenti davanti agli uffici giudiziari di distretti di Corte d’Appello diversi da quelli per i quali sono iscritti.
Roma, 16 ottobre 2017
Il Direttore generale
Michele Forziati