Circolare 16 marzo 2023 - Quesito Filo Diretto del Dirigente del Tribunale ordinario di Bari - Prot. DAG n. 24620E del 1° febbraio 2023 - pagamento dei diritti di copia per atto di impugnazione – circolare prot. DAG n. 20475.U del 27 gennaio 2023 - Vigenza art.164 disp att. c.p.p. – ulteriori indicazioni

16 marzo 2023

Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione Generale degli Affari Interni
Ufficio I - Affari a servizio dell’amministrazione della giustizia

Ai sig.ri Presidenti delle Corti d’appello
e, per conoscenza,
al sig. Capo del Dipartimento

 

Oggetto: quesito Filo Diretto del Dirigente del Tribunale ordinario di Bari - Prot. DAG n. 24620E del 1° febbraio 2023 - pagamento dei diritti di copia per atto di impugnazione – circolare prot. DAG n. 20475.U del 27 gennaio 2023 - Vigenza art.164 disp att. c.p.p. – ulteriori indicazioni

  1. Con mail Filodiretto, acquisita al prot. DAG n. 24620E del 1° febbraio 2023, il Dirigente del Tribunale di Bari ha formulato specifico quesito relativo alla vigenza dell’art.164 disp. att. c.p.p. [Deposito delle copie dell'atto di impugnazione e formazione dei relativi fascicoli] alla luce della disciplina dettata dal d.lgs. n. 150 del 2022(Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari).

In particolare, l’Ufficio giudiziario premette che:

- all’esito della conversione, con legge 30 dicembre 2022 n. 199, del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162 (recante, tra l’altro, misure urgenti in di termini di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150), da un lato risulta l’abrogazione dell’art. 164 disp. att. c.p.p.[1], ad opera dell'articolo 98, comma 1, lett. b) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, e dall’altro emerge che la medesima disposizione sia stata resa ultrattiva in virtù della norma transitoria di cui all’articolo 87 comma 6 del medesimo d.lgs.[2] (così come modificato dall'articolo 5-quater, comma 1, lettera a), del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199);

- l’ultrattività dell’art. 164 disp. att. c.p.p., sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, art. 87[3], d. lgs. n. 150/2022, rende necessari opportuni chiarimenti, interrogandosi – in particolare – se la norma in questione “abbia valenza limitata al solo caso di presentazione dell’impugnazione mediante deposito degli atti in forma analogica, ovvero riguardi anche l’invio telematico dell’impugnazione”.

 Muovendo da tali premesse, al fine di scongiurare danni all’erario per l’inosservanza della disposizione sopra citata, ove cogente, l’Ufficio chiede di chiarire:

- se sia obbligatorio, anche in caso di invio dell’impugnazione tramite pec, il deposito delle copie previste in base al tipo di impugnazione;

- in caso di risposta affermativa se, in difetto di deposito delle copie, da parte del difensore, si debba richiedere “il pagamento dei diritti di copia e in caso di mancata corresponsione procedere al recupero coattivo”.

L’Ufficio comunque notizia la scrivente Direzione che, anche per le impugnazioni che pervengono per via telematica, in ogni caso richiede “all'avvocato, nei giorni successivi all’inoltro del deposito/trasmissione, le copie mancanti”.

  1. Considerata la valenza generale delle questioni poste nel quesito Filodiretto, si ritiene opportuno rendere la presente risposta in forma di circolare, destinata a tutti gli Uffici.

Questa Direzione, con circolare del 27 gennaio u.s. prot. DAG n. 20475 (all. 1), avuto riguardo alle modalità di presentazione dell’impugnazione di cui all’art. 582 c.p.p. ha diramato alcune indicazioni, in merito al “Regime intertemporale” delle modalità di presentazione dell’atto di impugnazione:

“Occorre, in tema di deposito dell'atto di impugnazione, verificare la normativa attualmente applicabile in virtù del peculiare regime intertemporale dettato dalla riforma. L'art. 87 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.150, ha, infatti, differito l'entrata in vigore delle disposizioni introdotte con il nuovo art. 582 c.p.p. in materia di deposito dell'impugnazione, disponendo che fino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del regolamento di cui al primo comma del medesimo art. 87, da adottarsi con decreto del Ministro della giustizia entro il 31 dicembre 2023, continua ad applicarsi la disposizione di cui all'articolo 582, comma 1, c.p.p. nella formulazione precedentemente in vigore [omissis] La ragione del differimento è, evidentemente, da ricollegarsi al contestuale differimento al medesimo termine (operato dallo stesso articolo 87) della concreta applicazione delle disposizioni concernente il nuovo processo penale telematico, ivi compresa la disposizione sul deposito telematico di cui all'art. 111- bis c.p.p. Ciò significa che, sino alla scadenza del termine indicato all'articolo 87 continuerà ad applicarsi la regola secondo la quale tutte le parti potranno depositare l'atto di impugnazione - personalmente o a mezzo di incaricato - presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento. L'ultrattività della disciplina dettata dall'art. 582, comma 1, comporta, in altri termini, che la modalità di deposito in formato analogico dell'atto di impugnazione nella cancelleria dell'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento sia consentito a tutte le parti e non solo alle parti private [omissis] Sarà solo con l'entrata in vigore delle modifiche introdotte dal d.lgs. 150/2022 (secondo le scansioni temporali delineate dal citato articolo 87) che la facoltà di deposito dell'atto di impugnazione in cartaceo sarà riservata alle sole parti private. Si è poi provveduto a disciplinare anche il deposito via pec dell'atto di impugnazione. Occorre premettere che la materia del deposito degli atti di impugnazione è stato oggetto, in via eccezionale e transitoria, di una disciplina emergenziale dovuta all'emergenza sanitaria conseguente alla pandemia da COVID-19. L'art. 24 del decreto- legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito con modificazioni di legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha conferito valore legale, dunque equipollente al deposito dell’atto in cancelleria, all’invio dell’atto di impugnazione attraverso indirizzi di posta elettronica certificati (art.24 comma 4). In particolare, il comma 6-ter della norma dispone che: “l'impugnazione è trasmessa tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, individuato ai sensi del comma 4, con le modalità e nel rispetto delle specifiche tecniche ivi indicate. Non si applica la disposizione di cui all'articolo 582, comma 2 del codice di procedura penale”. Come noto, tale normativa ha cessato di applicarsi in data 31 dicembre 2022 [omissis] Sul punto, tuttavia, è intervenuta la legge 30 dicembre 2022 n. 199 che nel convertire il decreto- legge 31 ottobre 2022, n. 162, ha aggiunto, con l'articolo 5-quinquies, al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 l'articolo 87-bis, consentendo il deposito dell'atto di impugnazione con valore legale mediante invio con posta elettronica certificata all’indirizzo PEC dell’ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento”.

Si è quindi posto in evidenza che l’entrata in vigore delle disposizioni in materia di impugnazioni avverrà secondo le tempistiche scandite dall’art. 87, d. lgs. n.150/2022, così come recentemente novellato dal d.l. n. 162/2022, convertito in legge 30 dicembre 2022 n. 199.

Correlativamente, si è evidenziato che l’art. 87-bis, comma 6 d.lgs. n. 150/2022 ha recepito, con effetto immediato e fino alla data di piena operatività delle nuove disposizioni in materia di deposito delle impugnazioni, le norme già veicolate dall’art. 24, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito con modificazioni dalla legge n.176/2020).

  1. In questa sede, ed ai fini che ne occupa, giova ora sottolineare che l’attuale art. 87-bis d.lgs. n.150/2022, riproponendo la norma già presente all’art. 24, comma 5, d.l. n.137/2020[4], prevede testualmente (al comma 2):

“Ai fini dell'attestazione del deposito degli atti dei difensori inviati tramite posta elettronica certificata ai sensi del comma 1, il personale di segreteria e di cancelleria degli uffici giudiziari provvede ad annotare nel registro la data di ricezione e ad inserire l'atto nel fascicolo telematico. Ai fini della continuità della tenuta del fascicolo cartaceo, il medesimo personale provvede altresì all'inserimento nel predetto fascicolo di copia analogica dell'atto ricevuto con l'attestazione della data di ricezione nella casella di posta elettronica certificata dell'ufficio e dell'intestazione della casella di posta elettronica certificata di provenienza”.

Ciò posto, se si considera che risultano immutati, anche all’esito della Riforma Cartabia, gli art. 584 c.p.p.[5] (in materia di comunicazione e notificazione dell’impugnazione) e 590 c.p.p.[6] (in materia di trasmissione di atti a seguito dell’impugnazione) e non sono ancora definite, dal regolamento previsto dall’art. 87, comma 1, d.lgs. n.150/2022 “le regole tecniche riguardanti il deposito, la comunicazione e la notificazione con modalità telematiche degli atti del procedimento penale, anche modificando, ove necessario, il regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, e, in ogni caso, assicurando la conformità al principio di idoneità del mezzo e a quello della certezza del compimento dell'atto”, né sono ancora individuati, dal regolamento previsto dall’art. 87, comma 3, d.lgs. n. 150/2022 “gli uffici giudiziari e le tipologie di atti per cui possano essere adottate anche modalità non telematiche di deposito, comunicazione o notificazione, nonché i termini di transizione al nuovo regime di deposito, comunicazione e notificazione”, va da sé che, quantomeno ai fini dei predetti incombenti, tuttora gravanti sulle cancellerie del giudice impugnato, il difensore impugnante debba comunque provvedere al deposito delle copie (analogiche) dell’atto d’impugnazione, anche quando trasmesso in via telematica.

Ove occorrer possa, in tal senso si richiama anche la risposta a quesito fornita con provvedimento prot. DAG 53167.U del 12 marzo 2021, ad ogni buon fine in allegato alla presente (all. 2), che enuncia considerazioni tuttora valide, nel regime transitorio delineato dagli artt. 87 e 87-bis, d.lgs. n.150/2022.

In conclusione, deve rispondersi al primo quesito in senso affermativo, dovendosi concludere che l’art. 164 disp. att. c.p.p. resti applicabile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 87, comma 6, d.lgs. n. 150/2022, anche quando l’atto d’impugnazione sia stato trasmesso tramite posta elettronica certificata, così come consentito dall’art. 87-bis, d.lgs. n.150/2022.

  1. La risposta al primo quesito comporta, di necessità, di dare risposta affermativa anche al secondo quesito.

Di vero, l’art. 164 disp. att. c.p.p. non può che essere applicato unitariamente all’art. 272 d.P.R. n.115 del 2002 [Diritto di copia ai sensi dell'articolo 164 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 e dell'articolo 137 del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368], che regolamenta le modalità di pagamento e recupero dei diritti di copia, e che prescrive testualmente: “1. Il diritto dovuto per le copie ai sensi dell'articolo 164, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (norme di attuazione del codice di procedura penale), e dell'articolo 137, del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 e successive modificazioni (disposizioni di attuazione del codice di procedura civile), è triplicato. 2. Se il diritto di copia non è pagato spontaneamente dall'impugnante, il funzionario addetto all'ufficio procede alla riscossione mediante iscrizione a ruolo, secondo le disposizioni della parte VII, e relative norme transitorie, in solido nei confronti dell'impugnante e del difensore”.

In merito alle modalità di recupero dei diritti di copia non versati, l’Ufficio giudiziario ben potrà utilizzare lo strumento dell’ingiunzione c.d. fiscale per recuperare l’importo non percepito a titolo di diritto di copia, in caso d’inottemperanza del debitore all’invito formale.

Si allude alla fattispecie prevista e disciplinata dal r.d. 14 aprile 1910, n. 639 (“Testo Unico delle disposizioni di legge relative alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, del proventi di Demanio pubblico e di pubblici servizi e delle tasse sugli affari”), usualmente definita “ingiunzione fiscale”, ma che può essere impiegata anche per il recupero di crediti non tributari e di diritto privato.

In particolare, l’art. 2, r.d. n. 639/1910 statuisce (ai commi 1 e 2) che: “Il procedimento di coazione comincia con la ingiunzione, la quale consiste nell'ordine, emesso dal competente ufficio dell'ente creditore, di pagare entro trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi, la somma dovuta. La ingiunzione è vidimata e resa esecutoria dal pretore nella cui giurisdizione risiede l'ufficio che la emette, qualunque sia la somma dovuta; ed è notificata, nella forma delle citazioni, da un ufficiale giudiziario addetto alla pretura o da un usciere addetto all'Ufficio di conciliazione”; è opportuno precisare che, in virtù di quanto previsto dall’art. 229 d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado) “il potere del pretore di rendere esecutivi atti emanati da autorità amministrative è soppresso e gli atti sono esecutivi di diritto”. A seguito di tale intervento, la giurisprudenza nomofilattica (v. a seguire Cassazione - sentenza n. 19195 del 06/09/2006) ha concluso che: "l'ingiunzione fiscale, quale estrinsecazione del potere di supremazia dello Stato e degli altri enti ai quali la legge riconosce tale potere, ripete la sua efficacia direttamente dal potere attribuito all'ente di realizzare coattivamente la sua pretesa, indipendentemente dal visto di esecutorietà del giudice; la mancanza del visto pretorile non incide quindi sulla validità ed efficacia dell'ingiunzione fiscale per gli effetti che si ricollegano alla sua qualità di atto amministrativo contenente l'ordine di pagare una data somma, e pertanto la stessa è pienamente valida come atto di accertamento di ufficio del credito che si intende realizzare, oltre che di costituzione in mora”.

Per completezza, preme aggiungere che, con l’entrata in vigore della Convenzione tra Equitalia giustizia e il Ministero della giustizia, l’avvio della procedura di riscossione richiede in via prioritaria che gli Uffici recupero crediti trasmettano telematicamente ad Equitalia Giustizia S.p.A., attraverso il registro mod. 3/ASG, le note Mod-A (per il processo penale), contenenti tutta la documentazione in loro possesso, in modo che la Società, in base agli artt. 12 (“Iscrizione della partita di credito e formazione del ruolo”) e 13 (“Sottoscrizione del ruolo”) della citata Convenzione, proceda - dopo le opportune verifiche - all’identificazione del debitore e alla quantificazione dell’importo della partita di credito da annotare sul SIAMM, quindi alla formazione e sottoscrizione dei ruoli da inviare, ai sensi del decreto ministeriale 3 settembre 1999, n. 321, alla Agenzia delle Entrate – Riscossione.

Pertanto, sarà cura dell’Ufficio recupero crediti del Tribunale, all’esito dell’emissione e notifica dell’ingiunzione, di iscrivere la partita di credito sul registro mod 3/ASG, inoltrandola ad Equitalia giustizia Spa con il modello (Mod. A) indicato dalla convenzione sopra citata.

  1. In conclusione, in risposta ai quesiti in oggetto questa Direzione precisa che:


- l’art. 164 disp. att. c.p.p. resta applicabile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 87, comma 6, d.lgs. n. 150/2022, anche quando l’atto d’impugnazione sia stato trasmesso tramite posta elettronica certificata;

- in caso di mancato deposito delle copie prescritte dalla legge, l’ufficio applicherà la disposizione di cui all’art. 272 d.P.R. n. 115 del 2002


Si invitano le SS. LL. ad assicurare idonea diffusione della presente, tra tutti gli uffici del distretto.

Cordialità.

Roma, 16 marzo 2023

Il Direttore Generale

Giovanni Mimmo

[1] che recita, nella formulazione vigente all’esito della modifica apportata dall’art. 299 d.P.R. n. 115/2002: “1. Le parti devono depositare le copie dell'atto di impugnazione occorrenti per la notificazione prevista dall'articolo 584 del codice. 2. Le parti devono inoltre depositare, presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, due copie dell'atto di impugnazione, nel caso di appello, e cinque copie, nel caso di ricorso per cassazione, oltre a una copia per il procuratore generale. 3. Se non sono depositate le copie indicate nei commi 1 e 2, la cancelleria provvede a farle a spese di chi ha presentato l'impugnazione. 4. A cura della cancelleria presso il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato sono formati, nel caso di appello, tre fascicoli e, nel caso di ricorso per cassazione, sei fascicoli contenenti ciascuno una copia della sentenza impugnata e degli atti di impugnazione”.

[2] “Sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e le tipologie di atti in esso indicati, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 164 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Entro il medesimo termine le parti private possono presentare l'atto di impugnazione davanti a un agente consolare all'estero. In tal caso, l'atto è immediatamente trasmesso alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato”.

[3] “1. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro il 31 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le regole tecniche riguardanti il deposito, la comunicazione e la notificazione con modalità telematiche degli atti del procedimento penale, anche modificando, ove necessario, il regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, e, in ogni caso, assicurando la conformità al principio di idoneità del mezzo e a quello della certezza del compimento dell'atto. [omissis] 3. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro il 31 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio nazionale forense, sono individuati gli uffici giudiziari e le tipologie di atti per cui possano essere adottate anche modalità non telematiche di deposito, comunicazione o notificazione, nonché i termini di transizione al nuovo regime di deposito, comunicazione e notificazione”.

[4] per la quale: “5. Ai fini dell'attestazione del deposito degli atti dei difensori inviati tramite posta elettronica certificata ai sensi del comma 4, il personale di segreteria e di cancelleria degli uffici giudiziari provvede ad annotare nel registro la data di ricezione e ad inserire l'atto nel fascicolo telematico. Ai fini della continuità della tenuta del fascicolo cartaceo provvede, altresì, all'inserimento nel predetto fascicolo di copia analogica dell'atto ricevuto con l'attestazione della data di ricezione nella casella di posta elettronica certificata dell'ufficio e dell'intestazione della casella di posta elettronica certificata di provenienza”.

[5] che prevede: “1. A cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, l'atto di impugnazione è comunicato al pubblico ministero presso il medesimo giudice ed è notificato alle parti private senza ritardo”.

[6] che prevede: “1. Al giudice della impugnazione sono trasmessi senza ritardo il provvedimento impugnato, l'atto di impugnazione e gli atti del procedimento”.