Circolari 7 dicembre 2021 - Richieste di autorizzazione allo svolgimento di attività extraistituzionali ai sensi dell’articolo 53 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165/2001. Istruzioni per l’inoltro - Uffici periferici e uffici interni

7 dicembre 2021

Ministero della Giustizia
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione

 

Uffici periferici

Alla Corte Suprema di Cassazione
Alla Procura Generale presso la Corte di Cassazione
Al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche
Alla Direzione Nazionale Antimafia
Alle Corti d’Appello
Alle Procure Generali presso le Corti d’Appello
Ai Commissari regionali per la liquidazione degli usi civici

e, per conoscenza,

Al Signor Capo del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
All’Ufficio I della Direzione Generale del Personale e della Formazione

OGGETTO: Richieste di autorizzazione allo svolgimento di attività extraistituzionali ai sensi dell’articolo 53 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165/2001. Istruzioni per l’inoltro.

Si ravvisa la necessità di fornire specifiche istruzioni relativamente all’inoltro delle istanze di autorizzazione allo svolgimento delle attività extraistituzionali, presentate dai dipendenti interessati, avendo riscontrato che, in diversi casi, le stesse sono state trasmesse, al competente Ufficio IV della Direzione, incomplete e in stretta prossimità dell’inizio dell’attività extraistituzionale, con modalità pertanto che non ne consentono la tempestiva evasione.

Si raccomanda, pertanto, di inoltrare tempestivamente all’Ufficio IV della Direzione Generale del Personale e della Formazione, all’indirizzo di posta elettronica certificata prot.dog@giustiziacert.it, le istanze depositate dai dipendenti interessati e, previa verifica della completezza dei dati.

Dette istanze dovranno essere inoltrate corredate del parere espresso dal Dirigente o, in mancanza, del Capo dell’Ufficio che dovrà valutare la compatibilità dell’attività extraistituzionale con le esigenze del servizio e l’insussistenza di situazioni conflittuali di interesse.

Le istanze dovranno contenere i seguenti dati:

  • dichiarazione, da parte del dipendente, se e quali a procedimenti penali, disciplinari e di trasferimento per incompatibilità ambientale sono eventualmente pendenti a carico del dipendente, per quanto di sua conoscenza;
  • codice fiscale/P. IVA, indirizzo, PEC (o, in mancanza, e-mail) del soggetto conferente l’incarico, indicando, qualora lo stesso intrattenga rapporti con l’amministrazione giudiziaria, la natura degli stessi;
  • indirizzo, PEC (o, in mancanza, e-mail) del soggetto erogante i compensi, se diverso da quello conferente l’incarico;
  • tipologia di attività o incarico e di rapporto di lavoro, con l’indicazione dell’eventuale riferimento normativo sulla base del quale è stato fatto il conferimento;
  • copia del contratto da stipulare e/o lettera di conferimento dell’incarico ( se già in possesso dell’interessato;
  • ammontare lordo (previsto o presunto), complessivo, della retribuzione spettante in ragione dello svolgimento del suddetto incarico;
  • durata dell’incarico (con l’indicazione, qualora conosciute, della data di inizio e di fine);
  • impegno richiesto (con la quantificazione, anche in via presuntiva, delle giornate e/o ore da dedicare all’incarico).

In relazione alla prestazione lavorativa extraistituzionale che il dipendente intende svolgere, potranno essere richieste ulteriori informazioni.

Le istanze di autorizzazione dovranno pervenire alla Direzione in tempi ragionevoli rispetto alla data di inizio degli incarichi (orientativamente 20 giorni prima), non potendo diversamente garantire la Direzione l’evasione delle stesse in tempo utile e non potendo essere rilasciata un’autorizzazione in sanatoria.

L’eventuale svolgimento, non autorizzato, di prestazioni lavorative extraistituzionali è sanzionato sotto il profilo disciplinare. Inoltre, il compenso dovuto per lo svolgimento della prestazione lavorativa non autorizzata è recuperato dalla Direzione Generale del Personale e della Formazione in ottemperanza dell’articolo 53, comma 7 e 7 bis del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

La Direzione Generale valuterà le istanze di autorizzazione nei termini previsti dal comma 10 dell’articolo 53 del D. Lgs. n. 165/2001 sopra richiamato.

Si pregano gli Uffici in indirizzo di rendere edotto tutto il personale in oggetto indicato.

Le Corti di Appello e le Procure Generali presso le stesse Corti sono pregate di diffondere la presente nota in tutti gli uffici del proprio distretto.

IL DIRETTORE GENERALE
Alessandro Leopizzi

 

Uffici interni

Al Gabinetto dell’On. Ministro
Al Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Alle Direzioni Generali del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria
Agli Uffici I, II del Capo Dipartimento
Agli Uffici I, II, III, IV, V della Direzione Generale del Personale

p.c. Al sig. Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi

OGGETTO: Richieste di autorizzazione allo svolgimento di attività extraistituzionali ai sensi dell’articolo 53 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165/2001. Istruzioni per l’inoltro.

Si ravvisa la necessità di fornire specifiche istruzioni relativamente all’inoltro delle istanze di autorizzazione allo svolgimento delle attività extraistituzionali, presentate dai dipendenti interessati, avendo riscontrato che, in diversi casi, le stesse sono state trasmesse, al competente Ufficio IV della Direzione, incomplete e in stretta prossimità dell’inizio dell’attività extraistituzionale, con modalità pertanto che non ne consentono la tempestiva evasione.

Si raccomanda, pertanto, di inoltrare tempestivamente all’Ufficio IV della Direzione Generale del Personale e della Formazione, all’indirizzo di posta elettronica certificata prot.dog@giustiziacert.it, le istanze depositate dai dipendenti interessati e, previa verifica della completezza dei dati.

Dette istanze dovranno essere inoltrate corredate del parere espresso dal Dirigente o, in mancanza, del Capo dell’Ufficio che dovrà valutare la compatibilità dell’attività extraistituzionale con le esigenze del servizio e l’insussistenza di situazioni conflittuali di interesse.

Le istanze dovranno contenere i seguenti dati:

  • dichiarazione, da parte del dipendente, se e quali a procedimenti penali, disciplinari e di trasferimento per incompatibilità ambientale sono eventualmente pendenti a carico del dipendente, per quanto di sua conoscenza;
  • codice fiscale/P. IVA, indirizzo, PEC (o, in mancanza, e-mail) del soggetto conferente l’incarico, indicando, qualora lo stesso intrattenga rapporti con l’amministrazione giudiziaria, la natura degli stessi;
  • indirizzo, PEC (o, in mancanza, e-mail) del soggetto erogante i compensi, se diverso da quello conferente l’incarico;
  • tipologia di attività o incarico e di rapporto di lavoro, con l’indicazione dell’eventuale riferimento normativo sulla base del quale è stato fatto il conferimento;
  • copia del contratto da stipulare e/o lettera di conferimento dell’incarico ( se già in possesso dell’interessato;
  • ammontare lordo (previsto o presunto), complessivo, della retribuzione spettante in ragione dello svolgimento del suddetto incarico;
  • durata dell’incarico (con l’indicazione, qualora conosciute, della data di inizio e di fine);
  • impegno richiesto (con la quantificazione, anche in via presuntiva, delle giornate e/o ore da dedicare all’incarico).

In relazione alla prestazione lavorativa extraistituzionale che il dipendente intende svolgere, potranno essere richieste ulteriori informazioni.

Le istanze di autorizzazione dovranno pervenire alla Direzione in tempi ragionevoli rispetto alla data di inizio degli incarichi (orientativamente 20 giorni prima), non potendo diversamente garantire la Direzione l’evasione delle stesse in tempo utile e non potendo essere rilasciata un’autorizzazione in sanatoria.

L’eventuale svolgimento, non autorizzato, di prestazioni lavorative extraistituzionali è sanzionato sotto il profilo disciplinare. Inoltre, il compenso dovuto per lo svolgimento della prestazione lavorativa non autorizzata è recuperato dalla Direzione Generale del Personale e della Formazione in ottemperanza dell’articolo 53, comma 7 e 7 bis del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

La Direzione Generale valuterà le istanze di autorizzazione nei termini previsti dal comma 10 dell’articolo 53 del D. Lgs. n. 165/2001 sopra richiamato.

Si pregano gli Uffici in indirizzo di rendere edotto tutto il personale in oggetto indicato.

IL DIRETTORE GENERALE
Alessandro Leopizzi