Decreto 21 settembre 2021 - Modifica articolo 8 p.d.g. 5 maggio 2020 - Concorso pubblico, per esami, per l’accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria per complessivi 45 posti, a tempo indeterminato, di dirigenti di istituto penitenziario di livello dirigenziale non generale - Dipartimento amministrazione penitenziaria
21 settembre 2021
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
Il Direttore Generale del Personale e delle Risorse
Visto il P.D.G. 5 maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale – n. 39 del 19 maggio 2020, con il quale è stato indetto il concorso pubblico per esami per l’accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria per complessivi 45 posti, a tempo indeterminato, di dirigenti di istituto penitenziario di livello dirigenziale non generale;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive integrazioni e modificazioni;
Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56 recante “Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo” e, in particolare, l’articolo 3;
Visto il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Visto l’art. 10, comma 10, del decreto legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici” che, nel modificare l’art. 259 del predetto decreto legge n. 34/2020, estende la disciplina derogatoria ivi prevista anche alle procedure concorsuali indette o da indirsi per l’accesso ai ruoli e alle qualifiche del personale dell’amministrazione penitenziaria;
Considerato che, l’articolo 259 del citato decreto legge n. 34/2020, per la durata dello stato di emergenza epidemiologica, prevede la possibilità di rideterminare le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali, incluse le disposizioni concernenti la composizione della commissione esaminatrice, con provvedimento omologo a quello previsto per l’indizione, anche in deroga alle disposizioni di settore dei rispettivi ordinamenti;
Attesa la necessità di procedere alla rideterminazione dell’Articolo 8 (Commissione esaminatrice) del P.D.G. 5 maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale – n. 39 del 19 maggio 2020, con il quale è stato indetto il concorso pubblico per esami per l’accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria per complessivi 45 posti, a tempo indeterminato, di dirigenti di istituto penitenziario di livello dirigenziale non generale, in conformità alle disposizioni contenute all’articolo 259 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
DECRETA
L’Articolo 8 (Commissione esaminatrice) del P.D.G. 5 maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale – n. 39 del 19 maggio 2020, con il quale è stato indetto il concorso pubblico per esami per l’accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria per complessivi 45 posti, a tempo indeterminato, di dirigenti di istituto penitenziario di livello dirigenziale non generale, è rideterminato come segue:
Articolo 8
(Commissione esaminatrice)
- La Commissione esaminatrice, nominata con provvedimento del Direttore generale del personale e delle risorse, è composta da:
- un dirigente generale o un magistrato che abbia conseguito almeno la terza valutazione di professionalità con funzioni di Presidente;
- due dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria esperti nelle materie oggetto del concorso con funzioni di Componenti;
- un funzionario appartenente alla terza area funzionale, ovvero un funzionario del Corpo di polizia penitenziaria con esclusive funzioni di Segretario.
- Per supplire ad eventuali, temporanee assenze o impedimenti del presidente, di uno dei componenti o del segretario della Commissione, può essere prevista la nomina di un presidente supplente, di due componenti supplenti e di un segretario supplente, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della Commissione esaminatrice o con successivo provvedimento.
- Per la prova orale la commissione esaminatrice può essere integrata con membri aggiuntivi per la valutazione della conoscenza della lingua straniera e delle competenze informatiche.
- Il presidente e i membri delle commissioni esaminatrici possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per i concorsi sopra indicati. L'utilizzazione del personale in quiescenza non è consentita se il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata e, in ogni caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga ad oltre un triennio dalla data di pubblicazione del bando di concorso. Non potranno essere nominati coloro nei confronti dei quali ricorrano le condizioni di cui all’art. 35, punto 3, lett. e) e dell’art. 35 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
- Per esigenze di funzionalità e celerità della procedura concorsuale, l’Amministrazione si riserva la nomina di sottocommissioni in cui suddividere la commissione esaminatrice a partire dalla fase di espletamento delle prove scritte. A ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero di candidati inferiore a 250.
Il presente provvedimento sarà efficace, ai sensi dell’articolo 259, comma 3, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, previa pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta ufficiale, dalla data di pubblicazione nel sito internet istituzionale del Ministero della giustizia.
Roma, 21 settembre 2021
Il Direttore generale
Massimo Parisi