Provvedimento 14 maggio 2021 - Iscrizione dell'Istituto vendite giudiziarie S.r.l. nella sezione A dell’elenco dei siti internet gestiti da soggetti in possesso dei requisiti professionali

14 maggio 2021

Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione generale degli affari interni
Ufficio II – Ordini professionali e albi

Il Direttore generale

Visto l’art. 490, comma secondo, del codice di procedura civile, come modificato dall’art. 2, comma terzo, lett. e) del decreto-legge n. 35 del 14 marzo 2005, convertito con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005 n. 80;

visto l’art. 173 ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, aggiunto dall’art. 2, comma 3 ter, del decreto-legge n. 35 del 14 marzo 2005, convertito con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005 n. 80, secondo cui “il Ministro della Giustizia stabilisce con proprio decreto i siti internet destinati all’inserimento degli avvisi di cui all’art. 490 del codice ed i criteri e le modalità con cui gli stessi sono formati e resi disponibili”;

visto l’art. 159 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, ai sensi del quale gli istituti ai quali possono essere affidate la vendita all'incanto dei beni mobili o l’amministrazione giudiziaria dei beni immobili sono autorizzati con decreto del Ministro della giustizia;

visto l’art. 2 del d.m. 31 ottobre 2006 (individuazione dei siti internet destinati all’inserimento degli avvisi di vendita di cui all’art. 490 del codice di procedura civile), a norma del quale “i siti internet gestiti dai soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 3 e dotati dei requisiti tecnici di cui all’art. 4, sono inseriti nell’elenco tenuto presso il Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero, Direzione generale della giustizia civile”;

visto il P.D.G. del 2 aprile 2009, con il quale:

  • è stata disposta l’istituzione dell’elenco dei siti internet gestiti dai soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 3 e dotati dei requisiti tecnici di cui all’art. 4, oltre che, per la pubblicità dei beni mobili, quello dei siti internet gestiti dagli istituti autorizzati di cui al comma quinto dell’art. 2 del citato d.m. 31ottobre 2006;
  • è stato istituito il registro nel quale dovranno essere conservati i decreti di ammissione nell’elenco dei siti internet delle società che hanno presentato domanda nonché, per la pubblicità dei beni mobili, degli istituti autorizzati di cui al comma quinto dell’art. 2 del d.m. 31 ottobre 2006, oltre che i decreti di diniego e cancellazione; 
     

vista l’istanza prot. DAG n. 007845.E del 14 aprile 2021, con la quale la società “ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE S.R.L., con sede legale in Cremona, Via delle Industrie 20, P. IVA 01333650198, sito internet www.ivgcremona.fallcoaste.it,, ha presentato istanza d’iscrizione nell’elenco dei siti internet e ha dichiarato di volere effettuare la pubblicità presso il distretto di Corte di appello di Brescia;

considerato che i requisiti posseduti dalla “ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE S.R.L.risultano conformi a quanto previsto dal P.D.G. del 2 aprile 2009;

verificati in particolare:

  • il possesso dei requisiti di professionalità e tecnici;
  • l’assenza di situazioni di incompatibilità;
  • il possesso del manuale operativo e del piano della sicurezza del sito;
     

visto il parere favorevole espresso dalla Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati sull’istanza (rif. prot. DAG n. 88431.E del 26 aprile 2021),

DISPONE

L’iscrizione dell’“ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE S.R.L.”, con sede legale in Cremona, Via delle Industrie 20, P. IVA 01333650198, sito internet www.ivgcremona.fallcoaste.it, nella sezione A dell’elenco dei siti internet gestiti dai soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui agli artt. 3 e 4 del d.m. 31 ottobre 2006.

L’iscrizione decorre dalla data del presente provvedimento.

Dalla data di iscrizione, la società è autorizzata ad effettuare la pubblicità presso il distretto della Corte di appello di Brescia.

La società è obbligata a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell’iscrizione.

Il Direttore generale degli affari interni si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l’attuazione degli impegni assunti.

Ai sensi dell’art. 8 del d.m. 31 ottobre 2006, l’accertamento dell’assenza o del venir meno dei requisiti e delle condizioni di cui agli artt. 2, 3 e 4 del decreto stesso comporta la cancellazione d’ufficio del sito internet dall’elenco di cui all’art.2 del suddetto decreto. Sono inoltre cancellati dall’elenco i siti che effettuano la pubblicità di atti relativi a procedure esecutive pendenti davanti agli uffici giudiziari di distretti di Corte di appello diversi da quelli per i quali sono iscritti.

Roma, 14 maggio 2021

Il Direttore generale
Giovanni Mimmo