Decreto 17 maggio 2021 - Concorso a 300 posti di notaio indetto con d.d. 3 dicembre 2019 - Ampliamento posti e riapertura termini presentazione domande

17 maggio 2021

Ministero della Giustizia

Il Direttore generale degli affari interni

vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modifiche, “Ordinamento del notariato e degli archivi notarili”;

visto il regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, di approvazione del regolamento per l’esecuzione della legge 16 febbraio 1913, n. 89, “Ordinamento del notariato e degli archivi notarili”;

vista la legge 6 agosto 1926, n. 1365, e successive modifiche, “Norme per il conferimento dei posti notarili”;

visto il regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, e successive modifiche, “Disposizioni sul conferimento dei posti di notaro”;

visto il regio decreto 22 dicembre 1932, n. 1728, “Modificazioni alle disposizioni regolamentari sul conferimento dei posti di notaio”;

vista la legge 22 gennaio 1934, n. 64, “Norme complementari sull’ordinamento del notariato”;

visto il regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666, convertito dalla legge 30 dicembre 1937, n. 2358, “Modificazioni all’ordinamento del notariato e degli archivi notarili”;

vista la legge 25 maggio 1970, n. 358, “Modifica delle norme concernenti la documentazione delle domande di ammissione ai concorsi per esame per la nomina a notaio”;

vista la legge 18 maggio 1973, n. 239, “Nuove disposizioni in materia di assegnazione dei posti nei concorsi notarili”;

visto l’articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, “Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la Pubblica Amministrazione e nei procedimenti giudiziari”, in relazione con il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, “Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego”;

visto l’articolo 2, terzo comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 1990, “Adeguamento delle aliquote di importo fisso di taluni tributi nei limiti delle variazioni percentuali del valore dell’indice dei prezzi al consumo”;

visto l’articolo 7, quinto comma, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”;

vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone portatrici di handicap”;

visto l’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche, “Regolamento sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 1995, “Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle Amministrazioni pubbliche”;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

visto il decreto legislativo 22 maggio 2001, n. 263, “Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d’Aosta in materia di accertamento della conoscenza della lingua francese per l’assegnazione di sedi notarili”;

visto il decreto ministeriale 11 dicembre 2001, n. 475, “Regolamento concernente la valutazione del diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali ai fini della pratica forense e notarile, ai sensi dell’articolo 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127”;

visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”;

visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, “Codice dell’amministrazione digitale”;

visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166, “Norme in materia di concorso notarile, pratica e tirocinio professionale, nonché in materia di coadiutori notarili in attuazione dell’articolo 7, comma 1, della legge 28 novembre 2005, n. 246”;

visto l’articolo 66 della legge 18 giugno 2009, n. 69, “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile”;

vista la legge 30 dicembre 2010, n. 233, “Disposizioni in materia di concorso notarile”;

visto l’articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, “Ordinamento e funzioni degli uffici consolari, ai sensi dell’articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246”;

visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”;

visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”;

visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”;

visto il decreto interministeriale del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 16 settembre 2014, “Determinazione delle modalità di versamento dei contributi per la partecipazione ai concorsi indetti dal Ministero della giustizia, ai sensi dell’articolo 1, commi da 600 a 603, della legge 27 dicembre 2013, n. 147”;

visto l’art. 1, comma 496, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”;

visto il decreto dirigenziale 3 dicembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 97 del 10 dicembre 2019 – 4° serie speciale concorsi ed esami – con il quale è stato indetto il concorso a 300 posti di notaio;

visto il d.m. 6 febbraio 2020, con il quale è stata costituita la Direzione generale degli affari interni, cui sono state assegnate le competenze della soppressa Direzione generale della giustizia civile con riguardo, tra l’altro, al reparto notariato e all’organizzazione del concorso notarile;

visto lo stato di emergenza sanitaria da COVID-19, dichiarato dal Governo il 31 gennaio 2020 e successivamente prorogato sino al 31 luglio 2021 in forza del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52;

visto l’art. 1 del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, e del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, che confermano, rispettivamente, sino al 30 aprile 2021 e sino al 31 luglio 2021 le previsioni del d.P.C.M. del 2 marzo 2021, in quanto non espressamente derogate;

visto, in particolare, l’art. 24 del d.P.C.M. del 2 marzo 2021, in forza del quale è consentito lo svolgimento delle prove selettive dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni nei soli casi in cui sia prevista la partecipazione di un numero di candidati non superiore a trenta per ogni sessione o sede di prova;

rilevato che l’emergenza sanitaria in atto ha comportato un reiterato differimento delle prove di esame;

rilevato che, a causa delle medesime ragioni emergenziali, nel corso dell’anno 2020 non è stato bandito alcun concorso per la copertura di posti di notaio,
 

DECRETA

Articolo 1
Posti a concorso

  1. Sono aumentati di 100 (cento) unità i posti di notaio messi a concorso in relazione al bando di cui al decreto dirigenziale del 3 dicembre 2019 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 97 del 10 dicembre 2019 – 4° serie speciale concorsi ed esami –, per un totale complessivo di 400 (quattrocento) posti di notaio.

Articolo 2
Riapertura termini

  1. Sono riaperti i termini di presentazione delle domande di partecipazione al concorso indetto con decreto dirigenziale 3 dicembre 2019 di cui in premessa.

Articolo 3
Requisiti per l’ammissione

  1. Per essere ammessi al concorso, gli aspiranti devono essere in possesso, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, dei requisiti stabiliti dall’articolo 5, numeri 1), 2), 3), 4) e 5), della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni, e non devono aver compiuto gli anni cinquanta alla data del presente decreto.
  2. È altresì necessario che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, gli aspiranti non siano stati dichiarati non idonei in cinque precedenti concorsi per esami a posti di notaio, banditi successivamente all’entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69. Equivalgono a dichiarazione di inidoneità l’espulsione del candidato dopo la dettatura del tema e l’annullamento di una prova da parte della commissione.

Articolo 4
Presentazione della domanda: termini e modalità

  1. La domanda di ammissione al concorso – corredata di marca da bollo del valore di euro 16,00, ai sensi dell’articolo 1 della legge 25 maggio 1970, n. 358 – deve essere presentata o spedita al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente in relazione al luogo di residenza dell’aspirante, previa compilazione della domanda telematica di cui al successivo comma 4, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dal 31 maggio 2021.
  2. La domanda si considera formulata in tempo utile anche se spedita al suddetto Procuratore della Repubblica, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine sopra stabilito: a tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
  3. Non sono ammessi a partecipare al concorso gli aspiranti le cui domande sono state presentate o spedite oltre il termine sopra indicato o con modalità diverse.
  4. La domanda telematica di partecipazione al concorso deve essere redatta compilando l’apposito modulo, disponibile sul sito internet del Ministero della giustizia, “www.giustizia.it”, alla voce “Strumenti/Concorsi, esami, selezioni e assunzioni”.
  5. La procedura di compilazione e invio telematico deve essere completata entro il termine di scadenza del bando.
  6. Il modulo sarà disponibile dal 31 maggio 2021 e fino alla scadenza del termine per la presentazione della domanda.
  7. Allo scadere del termine suddetto, il sistema informatico non permette più né l’accesso né l’invio del modulo.
  8. Dopo il completamento della procedura di inserimento dei dati e l’invio del modulo, il sistema informatico comunica l’avvenuta ricezione della domanda di partecipazione, fornendo un file (ricevuta in formato .pdf) che contiene il codice identificativo – comprensivo del codice a barre – attribuito dal sistema; tale codice deve essere stampato e conservato a cura del candidato, nonché esibito per facilitare le procedure di identificazione per la partecipazione alle prove scritte.
  9. L’aspirante deve stampare la domanda (contenuta nel file “domanda in formato pdf”), apporvi in calce una marca da euro 16,00, allegarvi le quietanze di cui al successivo comma 14 e consegnarla, entro il termine di scadenza del bando, alla Procura della Repubblica competente in relazione al luogo di residenza; deve infine firmarla con sottoscrizione autenticata. Il funzionario della Procura che provvede alla ricezione, verificata la regolarità formale della domanda, procede alla validazione e alla trasmissione della domanda cartacea al Ministero della giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia – Direzione generale degli affari interni – Reparto notariato, via Arenula, 70 – 00186, Roma.
  10. In alternativa, l’aspirante deve stampare la domanda, apporre la marca da euro 16,00 in calce alla stessa, firmarla con sottoscrizione autenticata e spedirla a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con allegate le quietanze di cui al successivo comma 14, alla Procura della Repubblica suddetta.
  11. Per le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento fa fede la data risultante dal timbro apposto dall’Ufficio postale accettante.
  12. A pena di esclusione dal concorso, le domande presentate per la validazione o spedite non devono riportare cancellazioni e/o modifiche rispetto a quelle inserite telematicamente. Nel caso di inserimento di più domande nel sistema informatico è ritenuta valida quella inserita per ultima.
  13. Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda:
    1. il proprio cognome e nome;
    2. la data e il luogo di nascita;
    3. il codice fiscale;
    4. il luogo di residenza (comune, provincia, indirizzo e C.A.P.);
    5. i numeri telefonici di reperibilità;
    6. l’indirizzo completo di recapito, inteso come luogo ove desiderano ricevere eventuali comunicazioni relative al concorso, ove diverso da quello di residenza;
    7. il possesso della cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell’Unione Europea;
    8. il comune nella cui lista elettorale sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalla lista medesima;
    9. di non aver riportato condanne penali;
    10. l’inesistenza di sentenze di fallimento, interdizione o inabilitazione pronunciate nei propri confronti;
    11. il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o della laurea specialistica o magistrale in giurisprudenza, rilasciato o confermato da una università italiana, con l’esatta menzione della data e dell’università in cui il titolo è stato conseguito, oppure il possesso di un titolo riconosciuto equipollente ai sensi della legge 11 luglio 2002, n. 148;
    12. il compimento, entro il termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, della prescritta pratica notarile, con l’indicazione del relativo periodo e del consiglio notarile nella cui circoscrizione la pratica stessa è stata effettuata, nonché del titolo giustificativo della eventuale pratica notarile ridotta, ovvero il conseguimento della idoneità in un concorso per esame per la nomina a notaio, precisandone gli estremi;
    13. l’inesistenza di difetti che importino inidoneità all’esercizio delle funzioni notarili;
    14. se, nel caso in cui siano portatori di handicap, abbiano l’esigenza – ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 – di essere assistiti durante le prove scritte, indicando, in caso affermativo, l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi;
    15. gli eventuali titoli di preferenza di cui all’articolo 5 del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, posseduti non oltre la data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
  14. Alla domanda i candidati devono allegare:
    1. quietanza comprovante l’avvenuto versamento della tassa di cui all’articolo 4 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, per l’ammissione agli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio delle professioni, di importo pari ad euro 49,58 (stabilito dall’articolo 2, terzo comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 1990). Tale versamento dovrà essere effettuato presso un concessionario del servizio di riscossione dei tributi, un istituto di credito ovvero presso Poste Italiane S.p.A., secondo quanto previsto dall’articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, con le modalità di versamento previste dal decreto dirigenziale del 9 dicembre 1997 (in G.U., supplemento ordinario n. 293 del 17 dicembre 1997 – Serie generale) e dalla circolare del Ministero delle finanze – Dipartimento delle entrate – Direzione centrale per la riscossione, n. 327/E del 24 dicembre 1997 (in G.U. n. 3 del 5 gennaio 1998), indicando il codice tributo “729T”. Allo scopo si precisa che per “Codice Ufficio” si intende quello dell’Ufficio delle entrate relativo al domicilio fiscale del candidato. Sono esenti dal pagamento di questa tassa coloro che siano risultati idonei in un concorso, per esame, per la nomina a notaio;
    2. quietanza comprovante l’avvenuto versamento del complessivo importo di euro 51,55 a titolo di tassa di concorso e di contributo alle spese di concorso, di cui all’articolo 1 della legge 25 maggio 1970, n. 358. Tale versamento dovrà essere effettuato con le seguenti modalità alternative:
      1. bonifico bancario o postale sul conto corrente con codice IBAN: IT40L0760114500001020171912, intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo, indicando nella causale “Concorso notaio anno 2019 – capo XI cap. 2413 articolo 16”;
      2. bollettino postale sul conto corrente postale n. 1020171912 intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo, indicando nella causale “Concorso notaio anno 2019 – capo XI cap. 2413 articolo 16”;
      3. versamento in conto entrate tesoro, capo XI cap. 2413 articolo 16, presso una qualsiasi sezione della Tesoreria provinciale dello Stato.
  15. Gli aspiranti residenti all’estero hanno facoltà di presentare o far pervenire la domanda, comprensiva delle quietanze di cui al comma precedente, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma.
  16. Gli aspiranti portatori di handicap che abbiano fatto richiesta di assistenza per lo svolgimento delle prove scritte, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, devono altresì allegare alla domanda di partecipazione apposita certificazione rilasciata da competente struttura sanitaria.
  17. Ai fini dell’autenticazione, la sottoscrizione in calce alla domanda può essere apposta dal candidato in presenza del dipendente addetto alla ricezione, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
  18. Nell’ipotesi di spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o di sottoscrizione apposta non in presenza del dipendente addetto alla ricezione, la sottoscrizione in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell’aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell’ufficio nel quale prestano servizio.
  19. Ogni cambiamento di indirizzo o recapito deve essere comunicato al Ministero della giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia – Direzione generale degli affari interni – Reparto notariato, via Arenula, 70 – 00186, Roma, con lettera raccomandata o mezzo equivalente. La comunicazione produce effetto dal momento in cui essa perviene al suddetto ufficio.
  20. I candidati che si trovino all’estero possono assolvere gli adempimenti di cui sopra a mezzo delle Autorità consolari, ai sensi dell’articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71.
  21. L’amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell’aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo risultante dalla domanda, né per eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa.

Articolo 5
Cause di non ammissione al concorso

  1. Non sono ammessi al concorso:
    1. coloro che non siano in possesso di uno o più tra i requisiti di ammissione di cui all’articolo 2 del presente bando;
    2. coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, sono stati dichiarati non idonei in cinque precedenti concorsi per esami a posti di notaio, banditi successivamente all’entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69. L’espulsione del candidato dopo la dettatura del tema, durante le prove scritte, equivale ad inidoneità. Produce inoltre gli stessi effetti dell’inidoneità l’annullamento di una prova da parte della commissione;
    3. coloro le cui domande per la partecipazione siano state presentate o spedite oltre il termine di scadenza di presentazione della domanda;
    4. coloro le cui domande di partecipazione risultino incomplete o irregolari;
    5. coloro i quali abbiano inviato la domanda di partecipazione direttamente al Ministero della giustizia.
  2. Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. Il Direttore generale degli affari interni può disporre l’esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura concorsuale, ove sia accertata la mancanza di uno o più requisiti di ammissione al concorso stesso, nonché per la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente bando.
  3. L’esclusione dal concorso sarà comunicata all’interessato con provvedimento motivato.

Articolo 6
Domande già presentate

  1. Le domande di partecipazione al concorso di cui al decreto dirigenziale 3 dicembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 97 del 10 dicembre 2019 – 4° serie speciale concorsi ed esami, già presentate nei termini, mantengono la loro validità.
  2. Per coloro che hanno già presentato la domanda entro il termine originariamente fissato nel bando del 3 dicembre 2019, i requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 3 sono valutati con riferimento alla data di scadenza di detto termine.
  3. I candidati che hanno già presentato la domanda di partecipazione al concorso non sono tenuti ad alcun ulteriore adempimento in forza del presente decreto.
  4. L’eventuale presentazione di una nuova domanda sostituirà a tutti gli effetti quella già presentata.

Articolo 7
Diario delle prove scritte

  1. I candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, a pena di decadenza, per sostenere le prove scritte, nel luogo, giorno ed ora di inizio delle stesse, secondo quanto sarà indicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica – 4a serie speciale – “Concorsi ed Esami” del 23 luglio 2021.
  2. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ha valore di notifica a tutti gli effetti.

Articolo 8
Disposizioni finali

  1. Per quanto non previsto nel presente decreto rimangono invariate le originarie disposizioni di cui al bando indetto con decreto dirigenziale decreto 3 dicembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 97 del 10 dicembre 2019 – 4° serie speciale concorsi ed esami, che si intendono qui integralmente riportate.
  2. Salvo quanto previsto dall’articolo 6, i requisiti per l’ammissione al concorso devono essere posseduti entro il termine di scadenza della presentazione delle domande.

Roma, 17 maggio 2021

Il Direttore generale
Giovanni Mimmo.


Strumenti