Circolare 26 marzo 2021 - Circolare attuativa del decreto interministeriale 31 dicembre 2020, recante La determinazione annuale delle risorse destinate all’attuazione degli interventi di cui all’art. 73 del decreto legge n. 69 del 2013
26 marzo 2021
m-dg-DOG 24.3.2021.0061506.U.
Ministero della Giustizia
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale dei Magistrati
Il Direttore Generale
Al Signor Primo Presidente della Corte di Cassazione
Al Signor Procuratore generale della Corte di Cassazione
Ai Signori Presidenti di Corte di appello
Ai Signori Procuratori generali presso le Corti di appello
Al Signor Segretario Generale della Giustizia Amministrativa
e.p.c. alla Signora Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria
Loro sedi
OGGETTO: Circolare attuativa del decreto interministeriale 31 dicembre 2020, recante La determinazione annuale delle risorse destinate all’attuazione degli interventi di cui all’art. 73 del decreto legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, nonché l’individuazione dei requisiti per l’attribuzione delle borse di studio per l’anno 2020. Istruzioni operative per la presentazione delle domande e per la trasmissione dei dati da parte degli Uffici giudiziari.
Premessa
La presente circolare determina modalità e tempi di svolgimento della procedura per la richiesta ed assegnazione delle borse di studio in favore dei soggetti che hanno svolto tirocini formativi ex art. 73 del d.l. n. 69 del 2013, per l’anno 2020,
Gli Uffici Giudiziari coinvolti nella procedura sono tenuti alla scrupolosa osservanza delle modalità e tempistiche degli adempimenti indicati nella presente Circolare
Il decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 31 dicembre 2020, reca la determinazione annuale delle risorse destinate all’erogazione delle borse di studio per coloro che abbiano svolto i tirocini formativi di cui all’art. 73, del d.l. n. 69 del 2013, per l’anno 2020, individuandone i requisiti di attribuzione.
In particolare, le borse di studio sono attribuite a coloro che - ammessi allo stage - ne facciano richiesta, fino all’esaurimento delle risorse disponibili (nell’ambito della quota del Fondo Unico Giustizia assegnata al Ministero della Giustizia nell’esercizio finanziario 2020) e nel rispetto delle modalità di seguito precisate.
Il citato decreto interministeriale rimanda la definizione delle modalità di trasmissione dei dati suddetti da parte degli Uffici giudiziari ad apposita circolare di questa Direzione Generale.
Con la presente Circolare, oltre a riportarsi in maniera essenziale la disciplina relativa all’erogazione dei benefici di che trattasi, vengono dettate specifiche indicazioni sui precipui incombenti gravanti sui diversi soggetti istituzionali coinvolti.
Allo scopo di rendere più fluido, efficace ed efficiente il processo di raccolta dei dati e di elaborazione della graduatoria, tenuto conto della estrema celerità della procedura, caratterizzata da tempi ristretti ed esattamente predeterminati per ciascun segmento di attività, si raccomanda di procedere puntualmente nei termini di seguito chiariti.
- Presentazione ed eventuale integrazione della domanda
I soggetti istituzionali deputati dovranno verificare il rispetto delle modalità di formalizzazione della domanda prescritte dal decreto in oggetto e di seguito specificate.
Il tirocinante che intende chiedere la borsa di studio per il tirocinio ex art. 73, d.l. 69/2013, svolto nel corso dell’anno 2020, dovrà presentare apposita domanda in formato cartaceo all’Ufficio giudiziario ove ha svolto lo stage, utilizzando la modulistica allegata alla presente circolare e comunque pubblicata sul sito del Ministero della Giustizia.
La domanda – si ribadisce – da presentarsi esclusivamente utilizzando l’allegato modulo, deve indicare, a pena di inammissibilità:
- le generalità, i dati anagrafici e il codice fiscale del richiedente;
- la data di inizio del tirocinio, il valore dell’indicatore ISEE-U, cioè l’ISEE calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell’ambito del diritto allo studio universitario (cosiddetto ISEE-U);
- l’indirizzo di posta elettronica ordinaria presso il quale si desidera ricevere ogni comunicazione relativa alla borsa di studio.
Alla domanda deve essere necessariamente allegata l’attestazione ISEE-U, rilasciata in data successiva al 1° gennaio 2021.
Si precisa che non potrà comunque essere ritenuta sufficiente la mera allegazione della dichiarazione sostitutiva unica (DSU) o dell’attestazione di avvenuta presentazione della domanda volta ad ottenere l’attestazione del valore ISEE-U al CAF, all’INPS o ad altro ente autorizzato al rilascio. Del pari, non sarà valido l’esito di una mera simulazione di calcolo ISEE-U, che non costituisce certificazione.
La richiesta di borsa di studio potrà, ai sensi dell’art. 38, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, essere sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero essere sottoscritta e presentata o spedita all’Ufficio giudiziario ove viene svolto il tirocinio, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. In tal caso, al fine del rispetto del termine, vale la data di spedizione.
La domanda, firmata per esteso, deve essere presentata esclusivamente presso l’Ufficio giudiziario della giustizia ordinaria od amministrativa dove è stato svolto il tirocinio (nell’ipotesi di svolgimento del tirocinio in una pluralità di sedi v. infra). Le domande dovranno essere ricevute da ciascun Ufficio giudiziario e non dovranno in nessun caso essere inviate direttamente da parte del richiedente a questa Amministrazione.
La domanda, qualora non depositata con modalità cartacee sopra indicate, potrà essere presentata in modalità telematica (email pec) mediante le seguenti operazioni:
- invio da indirizzo email pec nella titolarità del tirocinante istante (mittente) all’indirizzo email pec istituzionale dell’ufficio giudiziario di svolgimento del tirocinio (destinatario);
- allegazione alla email pec in formato pdf dei documenti sopra indicati (modulo di domanda debitamente compilato e sottoscritto, attestazione ISEE-U, copia del documento di identità); l’utilizzo delle email pec sia per l’invio che per la ricezione della domanda telematica è indispensabile, e non suscettibile di sistemi sostitutivi, al fine di garantire l’autenticazione del mittente e la certezza della data di spedizione e ricezione della domanda di assegnazione della borsa di studio;
- indicazione nell’oggetto della mail della dicitura “domanda borsa di studio” seguita dal cognome e nome del mittente (es. “domanda borsa di studio (Rossi Maria)”).
Si precisa, pertanto, che l’inoltro in via telematica è consentito unicamente da mittene pec (tirocinante) verso destinatario pec (ufficio giudiziario) e che la mancata osservanza di tali modalità comporta l’inammissibilità della domanda.
Si precisa e specifica, inoltre, che saranno considerate non legittimamente presentate, ed inammissibili, le domande inviate da un indirizzo email pec non riferibile direttamente al singolo tirocinante-persona fisica o, cumultativamente, da indirizzi email riferenti ad associazioni o comitati od enti.
Si invitano e raccomandano gli uffici giudiziari riceventi le istanze per via telematica allo scrupoloso e continuativo controllo e corretto smistamento della posta in arrivo sull’indirizzo pec dell’ufficio durante il periodo di presentazione della domanda di seguito indicato.
Come noto, la presentazione deve intervenire entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del suddetto decreto interministeriale nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
La pubblicazione avverrà in Gazzetta Ufficiale del 6 maggio, Serie Generale, al fine di consentire la definizione della procedura in essere relativa alle borse di studio per i tirocini svoltisi nell’anno 2019, oggetto di sospensione per l’emergenza pandemica intervenuta lo scorso anno e di successiva integrazione per consentire la acquisizione delle domande dei tirocinanti presso gli uffici della giustizia amministrativa.
In base ai riferimenti temporali sopra indicati e previsti dalla normativa vigente, il termine per la presentazione delle domande decorrerà dal 7 maggio 2021 e terminerà il 5 giugno 2021.
Si ribadisce che qualora la domanda sia incompleta, l’ufficio assegna un termine perentorio per consentire all’interessato di integrarla con i dati o con i documenti mancanti. In tal caso, il termine per tali adempimenti, è fissato per una sola volta e comunque non oltre il decimo giorno successivo alla scadenza del termine sopra indicato (5 giugno 2021) e, quindi, non oltre il 15 giugno 2021
La tardività della presentazione della domanda determina la decadenza dal diritto di fruire del beneficio dell’attribuzione della borsa di studio.
- Trasmissione dai singoli uffici giudiziari ai Capi di Corte ed al Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa . Invio dei dati validati al Ministero.
Gli Uffici giudiziari di primo grado della giustizia ordinaria trasmetteranno, come di seguito specificato, al competente Ufficio di Corte (Corte di Appello e relativa Procura Generale, rispettivamente per gli Uffici giudicanti e requirenti) le domande di borsa di studio per l’anno 2020, comprensive degli allegati.
Gli Uffici giudiziari di primo e secondo grado della giustizia amministrativa trasmetteranno, come di seguito specificato, al competente Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa le domande di borsa di studio per l’anno 2020, comprensive degli allegati.
La trasmissione da parte degli Uffici riceventi agli Uffici apicali sopra individuati con la relativa documentazione, al fine di consentire il monitoraggio ed il corretto, puntuale e tempestivo adempimento dell’onere di trasmissione, e di prevenire la dispersione delle domande legittimamente depositate dai tirocinanti istanti, deve avvenire a mezzo posta elettronica certificata (pec). L’ufficio ricevente la domanda e la documentazione di borsa di studio del tirocinante, pertanto, li deve tramette a mezzo pec all’ufficio apicale che è tenuto all’inserimento dei dati nel sistema informatico ministeriale.
La trasmissione da parte degli Uffici riceventi agli Uffici apicali sopra individuati con la relativa documentazione deve avvenire progressivamente e comunque non oltre il termine di 5 giorni dalla perenzione del termine di presentazione delle domande (5 giugno 2021) o di integrazione delle domande incomplete (15 giugno 2021) sopra indicato. Di conseguenza gli uffici di primo grado della giustizia ordinaria sono tenuti a trasmettere agli Uffici di Corte, e gli uffici di primo e secondo grado della giustizia amministrativa sono tenuti a trasmettere al Segretariato Generale della giustizia amministrativa, a mezzo pec
- le domande complete e tempestive (ricevute entro il 5 giugno 2021) entro e non oltre il 10 giugno 2021;
- le domande incomplete ma correttamente integrate (entro il 15 giugno 2021) entro e non oltre il 20 giugno 2021.
La Corte di Cassazione e la relativa Procura Generale (per i propri rispettivi tirocinanti), tutti i suddetti Uffici di secondo grado delle Corti di Appello, il Segretariato Generale della Giustizia amministrativa per gli uffici della giustizia amministrativa, trasmetteranno a questo Ministero – entro il termine perentorio del 25 giugno 2021 – i soli dati necessari per formare la graduatoria, (i nominativi di coloro che hanno presentato ritualmente la domanda, indicando per ciascuno di essi il valore dell’ISEE-U), immettendoli nell’apposito applicativo “Tirocini formativi” fornito dalla DGSIA.
L’immissione dei dati da trasmettere a questa amministrazione, da parte dei soggetti indicati, dovrà avvenire nel rispetto delle Linee guida del software dedicato “Tirocini Formativi”, predisposte dalla Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati ed allegate alla presente circolare. Si invitano gli Uffici a eseguire correttamente la procedura di immissione dei dati sino alla fase finale indicata ai punti 6 e 7 delle Linee Guida (stampa della ricevuta e prospetto domande inoltrate). Si precisa che non dovranno essere inseriti i nominativi dei tirocinanti le cui domande di borsa di studio siano valutate inammissibili (es. per tardività, per mancato rispetto delle forme previste, etc.).
Si segnala che le predette Linee guida prevedono, a supporto delle attività connesse con l’uso del software, l’indicazione di un indirizzo di posta elettronica (tirocini2019@giustizia.it), che è utilizzabile per qualsiasi richiesta di informazioni, ai fini di assicurare ogni necessario sostegno alle attività di importazione dei dati e di popolamento del database.
In conseguenza del sistema di preclusioni delineato dal decreto interministeriale del 31.12.2020, la mancata comunicazione di uno o più nominativi ne renderà impossibile il successivo inserimento nella graduatoria finale. Non sarà dunque possibile integrare i dati già trasmessi a questo Ministero, dopo la scadenza del termine previsto per tale incombente.
Si ribadisce che, ai fini della elaborazione della graduatoria, verranno presi in considerazione solo i dati trasmessi dagli Uffici suddetti mediante il citato applicativo, con onere di un corretto data entry a carico degli Uffici.
- Criteri essenziali di riferimento
Al fine di consentire agli Uffici giudiziari di operare in maniera uniforme, si precisa che:
- I periodi di sospensione dell’attività di stage (in vista di una sua futura ripresa nella medesima sede e per un giustificato motivo: ad esempio, per gravidanza e puerperio), qualora formalmente autorizzati dal Capo dell’Ufficio giudiziario dove si svolge il tirocinio, non sono motivo di esclusione dal beneficio della borsa di studio, che dovrà ovviamente essere considerata solo per i periodi effettivamente svolti.
- In attesa di una più organica regolamentazione dell’istituto, anche d’intesa col CSM, l’intervenuto mutamento in itinere della sede di svolgimento del tirocinio formativo potrà essere considerato – secondo le circostanze del caso concreto - non ostativo rispetto all’erogazione della borsa di studio, in presenza di autorizzazione da parte del Capo dell’Ufficio di destinazione e di quello di provenienza. Nel caso in questione, il richiedente avrà l’onere di presentare, presso ciascun ufficio di svolgimento del tirocinio, una domanda per ogni singolo periodo di stage svolto continuativamente.
- In tutti i casi di eventuale interruzione in itinere dello stage o di carenza sopravvenuta, anche se temporanea, dei presupposti di erogazione della borsa di studio, il Capo dell’ufficio dovrà formulare specifica indicazione in tal senso (cfr. art. 73, comma 9 del decreto legge 21 giugno 2013, n.69). Resta fermo il diritto all’erogazione della borsa per il periodo effettivamente svolto.
- La definitiva rinuncia al tirocinio formativo non preclude l’erogazione della borsa di studio per il periodo effettivamente svolto.
- Termini
Per chiarezza espositiva e sintesi operativa si riportano di seguito i termini rilevanti per il perfezionamento della procedura in oggetto:
- 7 maggio 2020 decorrenza del termine per la presentazione della domanda in forma cartacea (deposito) o telematica (invio email pec) da parte del tirocinante istante;
- 5 giugno 2021 scadenza del termine perentorio per la presentazione della domanda in forma cartacea (deposito) o telematica (invio/ricezione pec) da parte del tirocinante istante e per la ricezione da parte degli uffici;
- 10 giugno 2021 termine per la trasmissione delle domande correttamente depositate entro il 5 giugno, con annessa documentazione, da parte degli uffici riceventi di primo grado agli uffici apicali;
- 15 giugno 2021 termine perentorio per l’integrazione delle domande incomplete depositate dal tirocinante istante;
- 20 giugno 2021 termine per la trasmissione delle domande correttamente integrate entro il 10 giugno, con annessa documentazione, da parte degli uffici riceventi di primo grado agli uffici apicali;
- 25 giugno 2021 termine per l’inserimento dati e la trasmissione telematica delle domande attraverso il software ministeriale sopra indicato, da parte degli Uffici apicali di Secondo Grado per la giustizia ordinaria e del Segretariato Generale per la giustizia amministrativa.
- La graduatoria finale
Entro i venti giorni successivi alla scadenza del termine per l’invio delle domande da parte degli Uffici giudiziari (e pertanto, nella suddetta scansione temporale, entro il 15 luglio 2021), questa Direzione Generale predisporrà la graduatoria degli aventi diritto alle borse di studio.
L’atto sarà formato esclusivamente sulla base delle informazioni trasmesse dai menzionati soggetti ordinamentali, senza possibilità di successiva correzione degli eventuali errori compiuti e senza alcuna conseguente responsabilità a carico del Ministero.
La graduatoria predisposta da questa Amministrazione sarà resa poi nota mediante pubblicazione sul sito internet del Ministero della Giustizia.
L’accesso al beneficio della borsa di studio ha luogo fino ad esaurimento delle risorse disponibili, secondo l’ordine di graduatoria, formata, a norma dell’articolo 4 del decreto citato, in base al valore crescente dell’ISEE-U calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell’ambito del diritto allo studio universitario.
A coloro che si collocheranno in posizione utile nella graduatoria, sarà corrisposta in un’unica soluzione la borsa di studio in base al periodo di stage svolto, computato su base giornaliera.
Resta ferma la più ampia disponibilità di questa Direzione generale a fornire ogni contributo informativo ritenuto di possibile interesse.
Ringraziando per la preziosa collaborazione, l’occasione è gradita per inviare i migliori saluti.
IL DIRETTORE GENERALE
Andrea Montagni
Si allega:
- Facsimile del modulo di presentazione della domanda per gli aspiranti alla borsa di studio (doc, 37 Kb) [omissis]
- Linee guida per gli Uffici giudiziari relative alla acquisizione informatizzata della domanda di assegnazione di borsa di studio predisposte da D.G.S.I.A. (pdf, 574 Kb) [omissis]