Cancellieri esperti - Avviso di selezione 11 dicembre 2020 - ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA - Distretto L'AQUILA - 3 marzo 2021 - convocazione prova orale

3 marzo 2021

Ministero della Giustizia

Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione

Il Direttore Generale

Prot. 0002573.ID

Concorso pubblico, per titoli ed esame orale, su base distrettuale, per il reclutamento di complessive n. 2.700 unità per il profilo di Cancelliere esperto.
Pubblicazione delle graduatorie.
Convocazione dei candidati ammessi alla prova orale e calendario delle prove.


48 POSTI MESSI A CONCORSO NEL DISTRETTO DELL’AQUILA

SEDE DI ESAME COSTITUITA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
 

Con decreto n. 0002349.ID del 26 febbraio 2021, è stata approvata la graduatoria relativa al Distretto dell’Aquila all’esito della valutazione per titoli di cui all’articolo 5 del Bando.

La suddetta graduatoria e l’elenco alfabetico dei candidati ammessi a sostenere la prova orale sono consultabili sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia.

Nell’ambito della suddetta graduatoria, è stato estratto in modo randomico, mediante apposita procedura informatica insuscettibile di interferenze esterne, il candidato “DI COLA ILARIA”, quale primo chiamato a sostenere la prova orale così da predisporre poi, secondo il rigoroso ordine consecutivo delle lettere dell’alfabeto (senza tener conto dell’apostrofo e degli eventuali spazi all’interno di cognomi e nomi), il calendario delle prove orali che si svolgeranno in sede distrettuale.

La prova si svolgerà presso i locali della Corte di Appello di Campobasso, siti in Campobasso, Corso Vittorio Emanuele II, 26.

Si rammenta che, la normativa attualmente in vigore consente lo svolgimento in presenza delle prove orali (cfr. l’articolo 24, comma 1, del dpcm 2 marzo 2021), nel rigoroso rispetto di tutte prescrizioni socio-sanitarie impartite dalle competenti Autorità a contrasto della pandemia Covid-19 (in particolare e tra l’altro, conformemente alle Faq consultabili sul sito del Governo, numero di ingressi ristretto e programmato e adeguato scaglionamento nel tempo delle prove di più candidati, uso obbligatorio di dispositivi di protezione individuale, costante mantenimento della distanza di sicurezza).

Gli Uffici ospitanti provvederanno dunque a posizionare all’ingresso dell’aula predisposta per lo svolgimento della prova, adeguatamente arieggiata, erogatori di gel igienizzanti con cartellonistica ben visibile che ne imponga l’utilizzo a chiunque prima dell’ingresso. L’accesso all’aula e la permanenza al suo interno saranno consentiti solo a chi indossi correttamente la mascherina, in modo tale da coprire costantemente naso e bocca.

All’ingresso nei locali della Corte di Appello potrà procedersi, come d’ordinario, ai controlli sulla temperatura corporea.

Le modalità per la partecipazione del pubblico alle sedute di esame e gli eventuali limiti derivanti da ragioni di prevenzione del contagio (a mero titolo esemplificativo: non più di due persone oltre ai candidati convocati per la medesima sessione mattutina o pomeridiana) sono rimessi alla valutazione dei Capi degli Uffici ospitanti.

In caso di provvedimenti normativi, sopravvenuti nelle more, tali da incidere sulla mobilità delle persone ai fini del presente concorso, la prova potrà eventualmente essere svolta da remoto, ai sensi degli articoli 248, comma 1, lettera a) e 249, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, mediante la piattaforma Microsoft Teams, con collegamento presso uno degli Uffici giudiziari più vicini al domicilio indicato nella domanda di partecipazione e previa pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia.

Analoga modalità di svolgimento della prova orale potrà essere adottata in caso di legittimo impedimento del candidato a raggiungere la sede di esame, tempestivamente dedotto e documentalmente provato.

Le ulteriori situazioni di comprovata impossibilità a presenziare alle prove orali nel giorno fissato saranno valutate dalla Commissione esaminatrice che, in caso di accoglimento dell’istanza, provvederà a comunicare nuova data di convocazione e potrà comunque sempre disporre visita fiscale.

In ogni caso, le commissioni possono sempre svolgere i propri lavori in modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni (articoli 247, comma 7, e 249, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020).

La prova orale verterà sulle seguenti materie:

  1. elementi di diritto amministrativo (con particolare riferimento al procedimento amministrativo, al pubblico impiego e alle diverse responsabilità dei dipendenti pubblici),
  2. normativa anticorruzione e trasparenza nella Pubblica Amministrazione (con particolare riferimento alla legge 6 novembre 2012, n. 190, e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33),
  3. elementi di diritto processuale civile,
  4. elementi di diritto processuale penale,
  5. elementi di ordinamento giudiziario,
  6. nozioni sui servizi di cancelleria,
  7. conoscenza della lingua inglese, attraverso una conversazione che accerti il possesso di competenze linguistiche almeno al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue;
  8. conoscenza delle tecnologie informatiche, nonché delle competenze digitali volte a favorire processi di innovazione amministrativa e di trasformazione digitale della pubblica amministrazione, attraverso una verifica attitudinale di tipo pratico.

I candidati ammessi alla prova orale, a pena di mancato riconoscimento ad ogni effetto di quanto allegato, dovranno esibire alla Commissione esaminatrice in originale o in copia conforme, nonché, laddove consentito, mediante autocertificazione, tutta la documentazione attestante il possesso dei titoli dichiarati nella domanda di partecipazione, in particolare per quanto previsto dagli articoli 1, commi 4-5 (categorie di riservatari), 2, comma 1 (requisiti per l’ammissione al concorso), 5, comma 4 (punteggi attribuibili in sede di valutazione dei titoli) e 7 (titoli di preferenza a parità di merito ed a parità di merito e titoli) del Bando.

La mancata esibizione di tale documentazione e comunque l’impossibilità di provare compiutamente alla Commissione esaminatrice il possesso dei requisiti per l’ammissione di cui all’articolo 2, comma 1, del Bando comporteranno l’immediata esclusione dal concorso.

La Commissione esaminatrice provvederà altresì in quella sede a verificare compiutamente la documentazione prodotta, validando le attestazioni del candidato compiutamente documentate e procedendo in caso contrario alla rideterminazione del punteggio e ad ogni altra necessaria rettifica.

I candidati ammessi alla prova orale dovranno presentarsi presso la sede di esame come sopra specificata, recando con sé a fini di compiuta identificazione il documento di identità i cui estremi sono stati indicati a suo tempo nella domanda di partecipazione, secondo il seguente calendario:

►[omissis]

Per quanto attiene alle eventuali richieste di particolari ausili da parte dei candidati diversamente abili già anticipate al momento della presentazione della domanda, si richiama quanto disposto dall’articolo 3, comma 8, del Bando e in particolare il termine di almeno trenta giorni prima dello svolgimento dell’esame orale (e pertanto entro il 9 marzo 2021) per l’inoltro della documentazione di supporto secondo le modalità prescritte, autorizzando l’Amministrazione al trattamento dei dati sensibili.

N.B. - Si rammenta sin d’ora, per opportuna chiarezza, che – avuto riguardo alla connotazione distrettuale della presente procedura selettiva (secondo quanto espressamente previsto dalla legge, al fine di assicurare il buon andamento dei pubblici uffici, ai sensi dell’articolo 97, comma 2, della Costituzione) e alla chiara volontà manifestata dai candidati al momento della presentazione della domanda, coerentemente con il principio di buona fede nella formazione e nella esecuzione del contratto nei termini di cui agli articoli 1175, 1337 e 1375 del codice civile – non potrà in alcun modo essere revocato in dubbio, neppure mediante ricorso alla mobilità temporanea, l’obbligo in capo ai vincitori di permanere nella sede di prima destinazione, e comunque nel distretto prescelto, per almeno cinque anni, ai sensi dell’articolo 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Testo Unico sul Pubblico Impiego).

Roma, 3 marzo 2021

Il Direttore Generale
Alessandro Leopizzi