Circolare 2 aprile 2003 - Richieste da parte di Autorità giudiziarie straniere - Spese di giustizia

2 aprile 2003

Ai Sigg.ri Presidenti Corti di Appello
LORO SEDI

Ai Sigg.ri Procuratori Generali
presso le Corti di Appello
LORO SEDI

Con D.P.R. 6 marzo 2001 n. 55 (Regolamento di Organizzazione del Ministero della Giustizia) l'Ufficio Traduzioni, ora Ufficio III, è stato trasferito dal Gabinetto del Ministro al Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Direzione Generale del Contenzioso e dei Diritti Umani. L'art. 4 del citato DPR ha, poi, specificato che l'oggetto delle traduzioni sono leggi e atti stranieri.

L'Ufficio III è stato collocato nell'ambito della Direzione Generale del Contenzioso e dei Diritti Umani, le cui competenze, tra le altre, attengono ai ricorsi individuali proposti contro lo Stato avanti la Corte europea dei diritti dell'uomo, alle procedure relative all'osservanza di obblighi internazionali aventi ad oggetto la protezione dei diritti dell'uomo ed all'adeguamento del diritto interno alle previsioni degli strumenti internazionali in materia di diritti umani.

Pertanto, l'Ufficio III, a seguito della ristrutturazione del Ministero, provvede alla traduzione di tutte le "sentenze, atti, note e leggi concernenti i ricorsi proposti contro lo Stato avanti la Corte Europea" ed, inoltre, si occupa "degli atti stranieri che interessano direttamente il Ministero della Giustizia".

All'Ufficio III continuano invece a pervenire, da parte degli uffici giudiziari di tutta Italia, atti, documenti ed istanze redatte in lingua straniera.

Orbene, va osservato che a seguito dell'entrata in vigore dei Testi Unici recanti le disposizioni legislative regolamentari in materia di spese di giustizia (D.P.R. 30 maggio 2002 n. 114 e n. 115) gli atti che pervengono agli uffici giudiziari da parte delle autorità giudiziarie straniere debbono essere tradotti ricorrendo a tale normativa.

Giova rammentare che "ausiliario del magistrato è il perito, il consulente tecnico, l'interprete, il traduttore e qualunque altro soggetto competente &." (art. 3 del D.P.R. 30.5.2002 n. 115) e che "le spese del processo penale sono anticipate dall'erario, ad eccezione di quelle relative agli atti chiesti dalle parti private &" (art. 4 del citato DPR).

Inoltre, fermo restando "la non ripetibilità delle spese per le rogatorie dall'estero e per le estradizioni da e per l'estero" (art. 5 del citato DPR), la competenza per tali procedure appartiene all'Ufficio II della Direzione Generale delle Giustizia Penale deputato" alla cooperazione internazionale attiva e passiva, estradizioni, assistenza giudiziaria, adempimenti relativi all'esecuzione delle convenzioni di collaborazione giudiziaria internazionale, al riconoscimento delle sentenze penali straniere e alle rinunce alla priorità giurisdizionale italiana".

In ultimo, nel ribadire che in "materia civile", la traduzione deve essere effettuata a cura e spese di parte, si rammenta che la notificazione degli atti in materia civile è disciplinata dal Regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio del 29 maggio 2000, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (GUCE L 160 del 30 giugno 2000), entrato in vigore il 31 maggio 2001.

Per quanto di utilità, si comunica che sul sito http://europa.eu/index_it.htm si possono reperire le informazioni per l'applicazione del citato Regolamento, in particolare quelle relative agli "organi mittenti", agli "organi riceventi" e alle "autorità centrali" designati, nonché alle lingue da utilizzare in ordine agli adempimenti previsti dal Regolamento.

Si pregano le SS.LL. di voler curare la sollecita trasmissione della presente circolare agli uffici giudiziari del rispettivo distretto.

Si prega di dare un cortese cenno di assicurazione.
Roma, 2 aprile 2003

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
  Gianfranco Tatozzi