Circolare 9 aprile 2020 - Artt. 83 e 119 D.L. 18/2020 (c.d. Cura Italia) - Compensi per i magistrati onorari e modalità di determinazione del contributo economico. Art. 36 D.L. 23/2020

9 aprile 2020

Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione generale degli affari interni

Il Direttore generale

Ai sigg. Presidenti delle Corti di appello
Ai sigg. funzionari delegati per le spese di giustizia presso le Corti di appello
Ai sigg. Procuratori generali della Repubblica presso le Corti di appello
Ai sigg. funzionari delegati per le spese di giustizia presso le Procure generali della Repubblica

OGGETTO: Artt. 83 e 119 D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (c.d. Cura Italia) – Compensi per i magistrati onorari e modalità di determinazione del contributo economico. Art. 36 D.L. 8 aprile 2020, n. 23

Sono pervenute a questo ufficio richieste di chiarimenti in ordine alla possibilità che siano assoggettate a compenso le attività svolte dai magistrati onorari ai sensi dell’art. 83, comma 7, lett. f) e h) del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 e alla spettanza del contributo di cui all’art. 119 della stessa norma in favore dei magistrati onorari che svolgano le suddette attività.

Stante la stretta relazione tra le due tematiche, si procede ad un esame unitario delle stesse.

Inoltre, l’art. 36 del decreto legge 8 aprile 2020 n. 23 ha modificato l’art. 83, commi 1 e 2, del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, per cui appare opportuna una nuova ricostruzione della scansione temporale relativa al pagamento del contributo. 

Con l’art. 83 del DL 18/2020, rubricato “Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare” è stata prorogata la sospensione dell’attività giudiziaria, distinguendo due fasi: a) il periodo compreso tra il 9 marzo 2020 ed il 15 aprile 2020, e b) il periodo successivo fino al 30 giugno 2020.

L’art. 36 del DL 23/2020 ha sostituito al termine del 15 aprile 2020 il termine del 11 maggio 2020 e al termine del 16 aprile 2020 il termine del 12 maggio 2020. Pertanto, il riferimento all’art. 83 DL n. 18/2020 comprende la modifica apportata dal DL n. 23/2020.

Nella prima fase, dal 9 marzo 2020 al 11 maggio 2020, è stato disposto il rinvio d’ufficio a data successiva all’11 maggio 2020, delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, con le eccezioni individuate nel comma terzo.

Il quinto comma prevede che nel periodo di sospensione dei termini e limitatamente all’attività giudiziaria non sospesa, i capi degli uffici giudiziari possano adottare le misure di cui al comma 7, lettere da a) a f) e h).

Tra le misure che vengono in rilievo vi sono quelle indicate alle lettere h) e f) del comma 7, relative allo svolgimento delle udienze civili.

La norma, in particolare prevede:

lett. f) la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale;

lett. h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.

Nella seconda fase, per il periodo compreso tra il 12 maggio e il 30 giugno 2020, per contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria, i capi degli uffici giudiziari, sentiti l’autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell’ordine degli avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dalle autorità competenti, al fine di evitare assembramenti all’interno dell’ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone.

Tra le misure che i capi degli uffici giudiziari possono adottare vi sono quelle previste dal settimo comma lett. g) (la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020 nei procedimenti civili e penali, con le eccezioni indicate al comma 3) e lett. f) ed h) sopra citate.

Per le categorie di magistrati onorari la cui indennità sia connessa allo svolgimento dell’udienza, si ritiene che lo svolgimento della stessa con le modalità indicate sia nella lett. f) sia nella lett. h) dia luogo a compenso. Infatti, è lo stesso legislatore che qualifica tale attività quale ‘udienza’, per cui la circostanza che la lett. f) autorizzi la tenuta della stessa ‘da remoto’, attraverso collegamenti informatici, ovvero che la lett. h) prescinda pure dalla presenza contestuale, seppure attraverso il collegamento informatico, sostituendola con lo scambio di atti scritti da eseguirsi in via telematica, non consente di escludere il relativo compenso. In particolare, per quanto riguarda le modalità di svolgimento dell’udienza di cui alla lett. h), lo scambio di note scritte (e la sua lettura da parte del giudice) di fatto sostituisce integralmente la discussione orale della causa.

Con particolare riferimento alla previsione della lett. h), trattasi in sostanza di una modalità alternativa di celebrazione dell’udienza civile definita a “trattazione scritta” che, in deroga al principio di “oralità” della causa, assicura la partecipazione processuale delle parti a mezzo dei soli difensori attraverso uno scambio di memorie depositate secondo le regole del processo civile telematico, in funzione della necessità di assicurare il servizio della giustizia riducendo il più possibile i contatti personali.

A seguito del deposito telematico delle note scritte, l’udienza fissata con le modalità indicate dalla lett. h), comma 7 cit. scandirà il momento da cui decorreranno i termini di legge per l’assunzione dei provvedimenti del giudice, da adottarsi “fuori udienza” secondo quanto indicato dalla norma.

Ciò premesso, non vi è dubbio che, anche nel caso in cui sia fissata udienza a “trattazione scritta” ai sensi della norma citata, l’attività svolta dal magistrato onorario debba considerarsi svolta in udienza ad ogni effetto di legge; conseguentemente non pare possa dubitarsi che, anche nel caso in esame, il magistrato onorario abbia diritto a percepire la relativa indennità.

L’art. 4, commi 1 e 1 bis, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273 e successive modificazioni - applicabile ai giudici onorari di tribunale già in servizio alla data di entrata in vigore del d.lgs. 116/2017 - àncora la corresponsione dell’indennità alle “attività di udienza svolte nello stesso giorno”, prevedendo un’ulteriore indennità ove il complessivo impegno lavorativo superi le cinque ore e stabilendo che la durata delle udienze sia rilevata dai rispettivi verbali o anche, come precisato dalla circolare prot. DAG n. 48171 del 2.4.2009, dall’attestazione del cancelliere desunta in ogni caso dai verbali di udienza.

Nella fattispecie in esame, pur non essendo prevista espressamente dalla norma la redazione di un verbale di udienza da parte di un cancelliere, che attesti con fede pubblica l’attività giurisdizionale svolta, si è dell’avviso che, ai fini della liquidazione dell’indennità di udienza ai magistrati onorari di tribunale, sia idoneo un documento proveniente dall’Ufficio giudiziario e, nella specie, l’attestazione del Dirigente della cancelleria fondata sulle risultanze dei registri informatici che attesti la celebrazione da parte del magistrato onorario dell’udienza “a trattazione scritta” in un determinato giorno e per un determinato periodo temporale, dovendosi escludere, sulla base della complessiva disciplina sulla liquidazione di detta indennità, la possibilità di autocertificazione (analoga indicazione proviene dal CSM con la recente delibera del 26 marzo 2020 n.186/VV/2020 “Linee guida agli Uffici giudiziari in ordine all’emergenza COVID 19”, in cui, al punto 8) della “Proposta di protocollo per udienze civili tramite trattazione scritta art. 83 lett. h D.L. 18/2020” è previsto “per i magistrati onorari lo svolgimento dell’udienza con trattazione scritta andrà attestato dal Dirigente della cancelleria sulla base delle risultanze dei registri informatici (al fine della remunerazione)”.

Nelle ipotesi di mancanza del verbale di udienza, analoga indicazione era stata già fornita dalla Direzione generale della giustizia civile nella nota del 22.2.2018 per il riconoscimento della indennità al giudice onorario minorile per la partecipazione necessaria alle camere di consiglio, dove era stato evidenziato che “in luogo del verbale di udienza può essere prodotto qualsiasi documento, sottoscritto dal presidente del collegio, che attesti la partecipazione del magistrato onorario alla camera di consiglio in un determinato giorno e per un determinato periodo temporale” (Cfr. prot. DAG 38084.U del 22.2.2018: allegato 1 [OMISSIS]).

In senso analogo, per i vice procuratori onorari (VPO) che svolgano attività delegata, il compenso spetterà per tale attività anche se svolta da remoto.

In conclusione, rispondendo al primo dei quesiti formulati, le attività svolte dai giudici onorari, in favore dei quali sia prevista l’erogazione di un compenso commisurato all’udienza tenuta, con le modalità indicate dal comma 7, lett. f) e h), sia esse riferite al periodo di cui al primo comma dello stesso articolo (dal 9 marzo al 11 maggio 2020), sia al periodo di cui al comma 6 (dal 12 maggio al 30 giugno 2020) devono essere oggetto di compenso alla stessa stregua delle udienze svolte con modalità ordinarie.

Occorre esaminare l’interazione tra il pagamento delle udienze e il contributo di cui all’art. 119 del DL. 18/2020.

Il primo comma della norma prevede: In favore dei magistrati onorari di cui all’articolo 1 e 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuto un contributo economico mensile pari a 600 euro per un massimo di tre mesi e parametrato al periodo effettivo di sospensione di cui all’articolo 83.

Come visto, relativamente alla effettiva durata del periodo di sospensione, l’art. 83 del D.L. 18 del 2020 struttura in maniera variegata la sospensione delle attività giudiziarie. Salvi ulteriori interventi normativi, il primo comma della norma prevede un periodo di sospensione dal 9 marzo al 11 maggio 2020, valido su tutto il territorio nazionale; il sesto comma prevede che per il successivo periodo dal 12 maggio al 30 giugno 2020 sia attribuito ai capi degli uffici giudiziari l’onere di disciplinare lo svolgimento delle udienze civili e penali, con la possibilità (comma 7, lett. g) di disporre il rinvio delle stesse a data successiva al 30 giugno 2020.

Il legislatore ha collegato il pagamento del contributo mensile, che in ogni caso non può superare la durata di tre mesi, al periodo effettivo di sospensione di cui all’art. 83. Ne consegue che il diritto del magistrato onorario non è direttamente collegato alla mancata fruizione, nel periodo in questione, di compensi, ma esclusivamente alla durata del periodo di sospensione delle attività giurisdizionali.

Corollario di tale previsione è che il contributo in questione non possa ritenersi incompatibile con eventuali compensi spettanti al magistrato onorario per la propria attività svolta nel periodo di sospensione (per esempio, per la redazione di atti effettuata fuori udienza).

Tale conclusione è desunta da:

  1. la circostanza che il contributo sia parametrato esclusivamente alla durata del periodo effettivo di sospensione;
  2. l’espressa previsione che il contributo non sia cumulabile con altri contributi o indennità comunque denominati erogati a norma del presente decreto (art. 119, secondo comma), mentre nulla si dice in ordine agli ordinari compensi comunque spettanti al magistrato onorario;
  3. la natura del contributo economico che non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (art. 119, primo comma), dunque, che costituisce un emolumento nettamente distinto dalla ordinaria retribuzione del magistrato onorario.

Occorre, a questo punto, soffermarsi sull’individuazione di quale sia il periodo effettivo di sospensione di cui all’art. 83, che ai sensi del primo comma dell’art. 119 consente al magistrato onorario, che sia in possesso dei requisiti di cui al secondo comma, di fruire del contributo in questione.

Si deve precisare che l’art. 83 non prevede un periodo di generale sospensione dell’attività giudiziaria, ma esclusivamente la sospensione dei termini processuali e il rinvio, salvo eccezioni, delle udienze nell’arco temporale tra il 9 marzo e il 11 maggio 2020.

Tuttavia, il generico riferimento al periodo effettivo di sospensione di cui all’art, 119, primo comma, consente di affermare che esso comprenda integralmente il periodo dal 9 marzo al 11 maggio 2020 che, per il combinato disposto del primo e del secondo comma dell’art. 83, deve ritenersi periodo effettivo di sospensione.

Ne consegue che per il suddetto periodo il contributo mensile da erogarsi nei confronti di ciascun magistrato onorario spetti, salvo quanto previsto dal secondo comma dell’art. 119, integralmente per il solo fatto di essere un magistrato onorario di cui agli artt. 1 e 29 del d. lgs. n. 116 del 2017 in servizio alla data del 17 marzo 2020. Relativamente a tale periodo il contributo non risulta incompatibile con altri compensi percepiti dal magistrato onorario, anche in virtù di eventuale attività giudiziaria posta in essere, anche con le modalità di cui alle lett. f) ed h) del settimo comma dell’art. 83.

Come già evidenziato il sesto comma dell’art. 83 prevede un ulteriore periodo, dal 12 maggio al 30 giugno 2020 in relazione al quale non vi è alcuna sospensione dei termini o rinvio delle udienze. In tale periodo, infatti, spetta a ciascun capo dell’ufficio giudiziario organizzare le attività al fine di adeguarle alla situazione emergenziale in atto.

Tra le misure che il capo dell’ufficio giudiziario può adottare vi è la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020 nei procedimenti civili e penali (comma settimo, lett. g).

Mentre nel primo periodo fino al 11 maggio 2020 la sospensione delle attività giudiziarie, per i motivi sopra indicati, deve considerarsi generalizzata, non altrettanto può dirsi per il periodo successivo, ove la sospensione delle attività giudiziarie (rectius rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020) è solo eventuale, essendo una delle possibili misure adottate dal capo dell’ufficio.

La circostanza che nel periodo dal 12 maggio al 30 giugno 2020 il periodo effettivo di sospensione sia solo eventuale e direttamente collegato unicamente all’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 83, comma settimo, lett. g), trova conferma oltre che nel tenore letterale della norma, anche nella relazione illustrativa al decreto legge n. 18/2020 ove si afferma: “L’ampia sospensione delle attività e dei termini processuali disposta con il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11 è destinata a produrre riflessi anche sull’attività della magistratura onoraria, disciplinata nel suo complesso dal decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, con prevedibili ricadute di tipo economico, connesse al regime temporaneo di sospensione pressoché totale delle attività di udienza sino al 15 aprile 2020 (adesso 11 maggio 2020) con possibile ulteriore sospensione derivante dall’adozione, da parte dei singoli capi degli uffici giudiziari, di ulteriori provvedimenti di rinvio sino al 30 giugno 2020 … Il riconoscimento di un contributo economico risulterà comunque parametrato all’effettivo periodo di sospensione dell’attività che, come visto in precedenza, dopo il 15 aprile 2020 (adesso 11 maggio 2020) sarà solo eventuale e connesso all’adozione di specifici provvedimenti da parte dei singoli capi degli uffici giudiziari”.

L’erogazione del contributo per il periodo successivo a quello indicato nel primo comma dell’art. 83, e in ogni caso fino alla concorrenza del terzo mese, è subordinata alla sussistenza di un ulteriore periodo di sospensione, circostanza che si configura con l’adozione da parte del capo dell’ufficio giudiziario dei provvedimenti di cui all’art. 83, settimo comma, lett. g).

L’adozione, invece, di diversi provvedimenti organizzativi, tra i quali, ad esempio, quelli di cui alle lett. f) e h) dello stesso comma, non può dare diritto al pagamento del contributo, ma esclusivamente al compenso spettante per la specifica attività giurisdizionale posta in essere.

In analogia con quanto specificato in precedenza, qualora il capo dell’ufficio adotti il provvedimento di cui all’art. 83, settimo comma, lett. g) e, in tal periodo, il magistrato onorario svolga attività giurisdizionale, eventualmente anche nelle forme di cui alle lett. f) ed h) espressamente richiamate dal comma terzo, il contributo economico di cui all’art. 119 spetterà in favore del magistrato onorario in aggiunta con i compensi corrispondenti all’attività svolta.

Infine, considerate le numerose richieste di chiarimenti pervenute a questo ufficio circa il contenuto della dichiarazione sostitutiva che attesti la sussistenza dei requisiti per fruire del contributo, con particolare riferimento alla mancata percezione di altri contributi o indennità previsti dal DL n. 18/2020, si precisa quanto segue.

L’art. 119, secondo comma, dispone che Il contributo non spetta ai magistrati onorari dipendenti pubblici o privati, anche se in quiescenza, e non è cumulabile con altri contributi o indennità comunque denominati erogati a norma del presente decreto.

Al fine di semplificare il più possibile l’attività istruttoria gravante sui funzionari delegati per consentire la più celere liquidazione della prestazione, questa Direzione generale con la circolare del 2 aprile 2020 aveva ritenuto sufficiente che la sussistenza delle condizioni indicate nel secondo comma fosse attestata dallo stesso magistrato onorario interessato al contributo attraverso una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000.

Premesso che la norma esclude chiaramente che il contributo di cui all’art. 119 possa essere cumulato con qualunque altra prestazione, comunque denominata, prevista dallo stesso decreto legge, l’oggetto della dichiarazione sostitutiva deve essere la mancata fruizione di altre prestazioni, ovvero che il magistrato onorario non ne fruirà in seguito.

Qualora un magistrato onorario si trovi nelle condizioni per fruire anche di altre prestazioni, spetterà a lui la valutazione di quale prestazione chiedere. Se intende richiedere la prestazione di cui all’art. 119, stante la non cumulabilità del contributo con altri, non potrà avere fruito o fruire successivamente di altre prestazioni, per cui, per non incorrere nel divieto di legge, non potrà fare domande per altre prestazioni e qualora le abbia fatte è tenuto a revocarle per renderle prive di effetti, al fine di beneficiare del contributo di cui all’art. 119.

Roma, 9 aprile 2020

Il Direttore generale
Giovanni Mimmo